Invalidità civile · Riforma D.lgs. 62/2024

Riforma della disabilità dal 1° gennaio 2027: le regole di passaggio

Dal 1° gennaio 2027 il nuovo accertamento della disabilità si applica anche fuori dalle province della sperimentazione. Cosa succede a chi ha già un verbale, a chi presenta domanda in questi mesi, alle revisioni e agli ultrasettantenni: le regole transitorie del D.lgs. 62/2024, articolo per articolo.

L'essenziale

La data: cosa dice oggi la legge

Le disposizioni sulla valutazione di base e sul progetto di vita si applicano nelle province della sperimentazione dal 1° gennaio 2025 e sul restante territorio nazionale dal 1° gennaio 2027 (art. 40 c. 2 D.lgs. 62/2024). Dalla stessa data la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata in via esclusiva all'INPS (art. 9 c. 1), ferma la regola per le province autonome: a Trento e Bolzano provvedono le rispettive province secondo i propri ordinamenti (art. 38 c. 2).

La data è già stata spostata una volta. Il D.L. 202/2024 (art. 19-quater c. 2) ha rinviato l'entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, e con lo stesso intervento ha aggiornato anche le date delle regole transitorie dell'art. 35. La sperimentazione, iniziata il 1° gennaio 2025, si conclude il 31 dicembre 2026 (Msg INPS 766/2025 §3).

Il regolamento del Ministro della Salute che aggiorna definizioni, criteri e modalità della valutazione di base sulle classificazioni ICD e ICF va adottato entro il 30 novembre 2026 (art. 12 c. 1). Nelle province della sperimentazione, fino alla sua entrata in vigore, si applica il D.M. 10 aprile 2025 n. 94 per i disturbi dello spettro autistico, il diabete di tipo 2 e la sclerosi multipla (Msg INPS 635/2026 §1).

Caso per caso

La tua situazioneCosa prevede la normaRiferimento
Hai già un verbale di invalidità, 104, cecità o sorditàDiritti mantenuti; prestazioni e agevolazioni già erogate o accertate fatte salveArt. 35 cc. 1-2
Hai una revisione entro il 31 dicembre 2026Condizioni di accesso e criteri di valutazione precedenti alla riformaArt. 35 c. 3
Presenti la domanda entro il 31 dicembre 2026, fuori dalle province della sperimentazioneCertificato medico e domanda amministrativa, con le regole previgentiArt. 35 c. 2; Msg INPS 1750/2026
Presenti la domanda entro il 31 dicembre 2026, in una provincia della sperimentazioneValutazione di base: il nuovo certificato medico introduttivo avvia il procedimento (eccezione per gli ultrasettantenni, sotto)Artt. 8, 33 e 40 c. 2; Msg INPS 637/2026 e 1750/2026
Presenti la domanda dal 1° gennaio 2027Valutazione di base dell'INPS; a Trento e Bolzano provvedono le ProvinceArtt. 9 c. 1, 38 c. 2 e 40 c. 2
Hai 70 anni o più e presenti entrambe le condizioni a) e b) indicate in Chi ha 70 anni o piùProcedura precedente alla riforma, non oltre il 31 dicembre 2027Art. 28 c. 7 D.lgs. 29/2024; Msg INPS 1377/2026 e 1750/2026
Vuoi il progetto di vita e hai la certificazione 104 «vecchia»Puoi chiederlo senza fare la valutazione di baseArt. 35 c. 4

Chi ha già un verbale

Il decreto garantisce «il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026» (art. 35 c. 1). Sono inoltre fatte salve «le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026» in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, sordocecità e L. 104/1992 (art. 35 c. 2).

Il 31 dicembre 2026 indica quali riconoscimenti sono tutelati: quelli della disciplina in vigore fino a quella data. Non è una scadenza dei verbali.

Le revisioni

Fino al 31 dicembre 2026, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano le condizioni di accesso e i sistemi valutativi in vigore prima della riforma, anche nelle province della sperimentazione (art. 35 c. 3 D.lgs. 62/2024).

Per chi ha una patologia oncologica, fino al 31 dicembre 2026 le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute si svolgono secondo l'art. 29-ter del D.L. 76/2020, ferma restando la facoltà di chiedere la visita diretta (art. 33 c. 3-bis D.lgs. 62/2024).

Chi presenta la domanda adesso

Il D.lgs. 62/2024 prevede che alle istanze di accertamento presentate entro il 31 dicembre 2026 si applichino le disposizioni previgenti (art. 35 c. 2, secondo periodo). Nelle province della sperimentazione, però, le disposizioni sulla valutazione di base si applicano già (artt. 33 e 40 c. 2). Cosa succede in pratica dipende quindi da dove si risiede.

Fuori dalle province della sperimentazione

Continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma per tutti i richiedenti, indipendentemente dall'età (Msg INPS 1750/2026 §1). Il percorso resta quello del certificato medico introduttivo abbinato alla domanda amministrativa, descritto nella Circ. INPS 42/2025. Vedi certificato medico e domanda.

Nelle province della sperimentazione

Si applica la valutazione di base. Secondo le istruzioni INPS il procedimento si avvia con il nuovo certificato medico introduttivo, che rappresenta l'unica procedura per presentare l'istanza e non va completato con la domanda amministrativa (art. 8 D.lgs. 62/2024; Msg INPS 637/2026). Fa eccezione chi ha 70 anni o più e presenta entrambe le condizioni descritte più sotto: in quel caso servono il certificato secondo le modalità precedenti e la domanda amministrativa (Msg INPS 1750/2026 §§1-2). Nella Provincia autonoma di Bolzano l'INPS non interviene nella gestione del procedimento (Msg INPS 637/2026).

Dal 1° gennaio 2027

Le disposizioni sulla valutazione di base si applicano sul restante territorio nazionale (art. 40 c. 2) e la gestione del procedimento è affidata all'INPS (art. 9 c. 1). Nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento è assicurato secondo i rispettivi ordinamenti e alle funzioni dell'INPS provvedono le province (art. 38 c. 2). Dal 1° gennaio 2027 sono abrogate, tra le altre, la legge 15 ottobre 1990 n. 295 e l'art. 20 del D.L. 78/2009 (salvo il comma 2, primo periodo, e il comma 4), fatte salve le domande presentate entro il 31 dicembre 2026 (art. 39 c. 1 e art. 35 c. 2, secondo periodo).

Chi ha 70 anni o più

In attesa della riforma delle politiche per le persone anziane, non oltre il 31 dicembre 2027, anche nelle province della sperimentazione continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l'accesso alle misure previste dalle leggi 104/1992, 118/1971 e 18/1980 (art. 28 c. 7 D.lgs. 29/2024, come modificato dal D.L. 19/2026; Msg INPS 1377/2026).

Secondo le istruzioni dell'INPS, nelle province della sperimentazione la regola riguarda chi ha 70 anni o più, è residente o domiciliato in una di queste province e presenta entrambe le condizioni:

Le attesta il medico certificatore. In questo caso si compila il certificato secondo le modalità precedenti e serve anche la domanda amministrativa, entro 90 giorni dal rilascio del certificato (Msg INPS 1750/2026 §§1-2).

Il progetto di vita con la certificazione precedente

Il diritto a chiedere il progetto di vita spetta anche a chi possiede una certificazione ai sensi della L. 104/1992 rilasciata prima del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale dell'art. 14 L. 328/2000 in corso al 1° gennaio 2027 si applicano le regole sul progetto di vita, sempre senza valutazione di base (art. 35 c. 4).

Nelle province della sperimentazione e, dal 1° gennaio 2027, sul restante territorio nazionale (art. 40 c. 2), l'istanza si può presentare in forma libera e in qualsiasi momento all'ambito territoriale sociale in cui ricade il Comune di residenza, se dotato di personalità giuridica, oppure all'altro ente individuato con legge regionale (art. 23 cc. 1-2 D.lgs. 62/2024).

Il Msg INPS 2550/2026 rende disponibile il servizio online «SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita» ai residenti nelle province elencate nel messaggio; quell'elenco non comprende Aosta, Trento e Bolzano, presenti invece nell'elenco generale della sperimentazione. Lo stesso messaggio esclude dalla presentazione dell'istanza, in attesa del consolidamento del quadro normativo, le persone ultrasettantenni non autosufficienti identificate nei titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile o cecità assoluta (Msg INPS 2550/2026 §1).

Le province della sperimentazione

Per le istruzioni sugli ultrasettantenni il Msg INPS 1750/2026 §1 considera la residenza o il domicilio in una delle province; il servizio SISDA del Msg INPS 2550/2026 è rivolto ai residenti.

Domande frequenti

Con la riforma devo rifare la visita per il verbale che ho già?

Il D.lgs. 62/2024 garantisce il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026 e fa salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o di cui sia stata accertata la spettanza entro quella data (art. 35 cc. 1-2).

Se presento la domanda entro il 31 dicembre 2026 quali regole si applicano?

Il D.lgs. 62/2024 prevede che alle istanze di accertamento presentate entro il 31 dicembre 2026 si applichino le disposizioni previgenti (art. 35 c. 2). Fuori dalle province della sperimentazione si segue quindi la procedura precedente (Msg INPS 1750/2026). Nelle province della sperimentazione si applicano già le disposizioni sulla valutazione di base (artt. 33 e 40 c. 2), con le istruzioni dell'INPS: il nuovo certificato medico introduttivo avvia il procedimento (Msg INPS 637/2026); per chi ha almeno 70 anni e presenta entrambe le condizioni a) e b) del Msg INPS 1750/2026 §1 servono invece il certificato secondo le modalità precedenti e la domanda amministrativa.

Dal 1° gennaio 2027 chi fa la visita?

Dal 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata in via esclusiva all'INPS (art. 9 c. 1 D.lgs. 62/2024). Nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento è assicurato dalle province secondo i rispettivi ordinamenti (art. 38 c. 2). Alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni previgenti (art. 35 c. 2).

Ho più di 70 anni: la riforma si applica anche a me?

Per chi ha 70 anni o più e presenta insieme due condizioni, a) almeno una patologia cronica e b) condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari, l'accertamento segue la procedura precedente alla riforma anche nelle province della sperimentazione, non oltre il 31 dicembre 2027 (art. 28 c. 7 D.lgs. 29/2024, Msg INPS 1377/2026 e 1750/2026).

Posso chiedere il progetto di vita con la vecchia certificazione 104?

Sì. Il diritto a chiedere il progetto di vita spetta anche a chi ha una certificazione ai sensi della L. 104/1992 rilasciata prima del 1° gennaio 2027, senza fare la valutazione di base (art. 35 c. 4 D.lgs. 62/2024).

Fonti

Ultima revisione: 31 ottobre 2026, sul testo del D.lgs. 62/2024 vigente a questa data. Se un atto sposta le date indicate qui, la pagina viene aggiornata con il riferimento a quell'atto.