Tabella ministeriale delle percentuali di invalidità
Come la commissione arriva al numero sul verbale: quale voce si applica, che cosa succede quando le patologie sono più di una, e dove si legge il testo ufficiale.
In breve
- La tabella è il D.M. Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992
- Ogni voce ha una percentuale «fissa» oppure una fascia «min-max» di dieci punti
- Le patologie non si sommano: c'è una formula, e 20% + 15% fa 32%
- Le minorazioni tra 0 e 10% non entrano nella valutazione complessiva, se non concorrono con altre
- La parte con le percentuali per patologia esiste solo come immagine: nessuna copia online è verificabile
Che cos'è la tabella del 1992
Quando una commissione medica scrive «invalidità civile 65%» su un verbale, quel numero non è una stima discrezionale: viene da un documento preciso, la «nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», approvata con decreto del Ministro della sanità il 5 febbraio 1992.
La tabella è stata adottata ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Non è una fonte dimenticata: la L. 68/1999, tuttora la legge del collocamento mirato, vi rinvia espressamente per accertare la riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 1 c. 1 lett. a), e la L. 227/2021 — la legge delega sulla disabilità — la cita per esteso con i suoi estremi di Gazzetta, imponendo di far salvi i diritti già riconosciuti in base a essa.
Il decreto valuta l'incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa. È un impianto del 1988-1992: è esattamente il modello che la riforma del 2024 vuole superare, sostituendolo con una valutazione del funzionamento della persona — ma quella riforma non è ancora a regime (vedi sotto).
Percentuale «fissa», fascia «min-max», criterio analogico
La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale fissa, sia infermità il cui danno funzionale permanente è riferito a fasce percentuali di dieci punti — usate, dice il decreto, «prevalentemente nei casi di più difficile codificazione». Nel caso di infermità unica, la percentuale di base si determina così:
- colonna «fisso» — quando l'infermità corrisponde esattamente, per natura e grado, alla voce tabellare;
- colonna «min-max» — quando la voce è espressa come fascia: la commissione sceglie un valore restando all'interno della fascia;
- criterio analogico — quando l'infermità non è elencata affatto: si valuta per analogia con infermità analoghe e di analoga gravità.
Il terzo caso è più comune di quanto sembri: il decreto stesso avverte che «molte altre infermità non sono tabellate». Una patologia assente dalla tabella non è una patologia senza percentuale.
Più patologie non si sommano: il calcolo riduzionistico
È la parte che genera più aspettative sbagliate. Chi ha due riconoscimenti, uno al 20% e uno al 15%, si aspetta il 35%. Il decreto dice altro.
Prima si calcolano le percentuali delle singole infermità. Poi si guarda come si rapportano tra loro: se le menomazioni interessano organi e apparati funzionalmente distinti — quella che il decreto chiama coesistenza — si applica il calcolo riduzionistico con questa formula, espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 − (IP1 × IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita del loro prodotto.
L'esempio è del decreto stesso: prima menomazione valutata 20%, seconda 15% → (0,20 + 0,15) − (0,20 × 0,15) = 0,32, cioè 32%. Non 35%. Con più di due menomazioni il procedimento si ripete con lo stesso metodo sul risultato già ottenuto — e le commissioni si avvalgono a questo scopo di una tavola del calcolo combinato.
Perché la percentuale «si comprime». La formula non è un artificio per dare di meno: riflette il fatto che la capacità residua si riduce a partire da quella che resta, non da 100 ogni volta. È anche il motivo per cui accumulare diagnosi non porta automaticamente al 100%.
Concorso e coesistenza: la distinzione che cambia il risultato
Il calcolo riduzionistico vale per le menomazioni coesistenti. Quando invece le menomazioni interessano lo stesso organo o lo stesso apparato, sono in concorso funzionale, e la regola è un'altra: in alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti); in tutti gli altri si procede a una valutazione complessiva, che il decreto dice espressamente non dover consistere «nella somma aritmetica delle singole percentuali», bensì in un valore proporzionale a quello previsto per la perdita totale dell'organo o dell'apparato.
Se ci sono sia un gruppo di infermità concorrenti sia un gruppo di infermità coesistenti, i due risultati parziali vengono conglobati in una valutazione finale complessiva.
Le minorazioni sotto il 10% non si contano
Per l'art. 5 del D.lgs. 509/1988, richiamato dal decreto, nella valutazione complessiva non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 e il 10% — a condizione che non concorrano tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. È il motivo per cui un elenco lungo di piccoli disturbi può non spostare di un punto il totale.
I ±5 punti per la capacità semispecifica e specifica
Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica. Su quella base il decreto ammette una variazione contenuta: fino a 5 punti percentuali in più quando l'infermità incide anche sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica; e simmetricamente fino a 5 punti in meno quando quell'incidenza non c'è.
Cinque punti sembrano pochi, ma cadono spesso a cavallo di una soglia che conta: 45/46% per il collocamento mirato, 73/74% per l'assegno mensile. Sono il margine su cui si gioca buona parte dei ricorsi. Vedi come chiedere una percentuale più alta.
Le protesi possono abbassare la percentuale
Le commissioni devono esaminare la possibilità di applicare apparecchi protesici. La protesi è considerata un fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e può quindi comportare una riduzione della percentuale — ma a condizione che sia, per la sua natura, ben tollerata e funzionalmente efficace ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica e specifica.
Dove si legge il testo ufficiale
Qui va detta una cosa che quasi nessuno dice: la tabella vera e propria — codice, patologia, percentuale — non esiste in formato testo da nessuna parte, nemmeno sui portali istituzionali. Il portale normativo del Ministero della Salute la riporta con la dicitura ufficiale «Parte di provvedimento in formato grafico», e la Gazzetta Ufficiale pubblica quel supplemento come scansione: 152 pagine di immagini, senza livello di testo.
Ne segue una conseguenza pratica. Tutte le trascrizioni della tabella che circolano online — elenchi di patologie con percentuali, «tabelle aggiornate», PDF rimessi in pagina — sono copie non ufficiali, prodotte da terzi a partire da quella scansione, e nessuno ne garantisce la fedeltà voce per voce. Per un dato che decide l'esito di una pratica sanitaria, questa non è una sfumatura.
Per questo qui non trovi una trascrizione della tabella. Riprodurre centinaia di percentuali sanitarie senza una fonte testuale con cui confrontarle significherebbe consegnarti numeri che non possiamo verificare. Il documento originale è pubblico e si consulta qui: D.M. 5 febbraio 1992 su Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 43 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992). Se ti serve conoscere la voce applicata al tuo caso, la trovi sul verbale: la commissione è tenuta a indicare il codice di riferimento dell'infermità diagnosticata e la percentuale assegnata a ciascuna menomazione.
Che cosa deve risultare dal verbale
Il decreto elenca in modo puntuale che cosa la commissione deve verbalizzare. Serve saperlo, perché è la traccia su cui si legge — o si contesta — il risultato:
- la diagnosi, con il codice di riferimento di ogni infermità;
- la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella;
- in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva (concorso) oppure il risultato del calcolo riduzionistico (coesistenza);
- la possibilità di applicare protesi e l'eventuale variazione connessa;
- il giudizio motivato sull'indennità di accompagnamento e sull'indennità di comunicazione;
- la determinazione delle potenzialità lavorative.
È ancora la tabella in vigore nel 2026?
Sì. Il D.lgs. 62/2024 introduce un modello di valutazione diverso — non più centrato sulla capacità lavorativa residua — ma non ha ancora sostituito la tabella:
- l'entrata in vigore della riforma è stata rinviata dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dall'art. 19-quater c. 2 del D.L. 202/2024 (Messaggio INPS 766/2025 §3);
- la fase di sperimentazione dell'art. 33 del D.lgs. 62/2024, iniziata il 1° gennaio 2025, si conclude il 31 dicembre 2026;
- dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è stata estesa ad altre quaranta province dall'art. 7 c. 1 del D.L. 19/2026 (Messaggio INPS 635/2026 §1).
Fuori dai territori in sperimentazione, l'accertamento continua a seguire le regole descritte in questa pagina. Se risiedi in una provincia coinvolta, verifica con il patronato quale procedimento si applica alla tua domanda.
Domande frequenti
Qual è la tabella usata per calcolare la percentuale di invalidità civile?
È la «nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», approvata con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992 e pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. La tabella è stata adottata ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (L. 68/1999, art. 1 c. 1 lett. a).
Se ho due patologie, le percentuali si sommano?
No, e questo è l'equivoco più diffuso. Quando le menomazioni interessano organi o apparati funzionalmente distinti (coesistenza), il decreto impone il «calcolo riduzionistico» con la formula IT = IP1 + IP2 − (IP1 × IP2), espressa in decimali. L'esempio è del decreto stesso: una menomazione al 20% e una al 15% non danno 35% ma (0,20 + 0,15) − (0,20 × 0,15) = 0,32, cioè 32%. Con più di due menomazioni il procedimento si ripete sul risultato precedente.
Cosa vuol dire percentuale «fissa» e fascia «min-max»?
Sono le due colonne della tabella. Se l'infermità corrisponde esattamente, per natura e grado, alla voce tabellare, si applica la percentuale fissa di quella voce. Se invece la voce è espressa come fascia di dieci punti (colonna «min-max»), la commissione determina un valore all'interno della fascia. Se l'infermità non è elencata in tabella, si valuta con criterio analogico rispetto a infermità analoghe e di analoga gravità (D.M. 5 febbraio 1992, Allegato 1, prima parte, punto 2).
Perché non trovo il testo della tabella con le percentuali per patologia?
Perché la parte tabellare del decreto — codice, patologia, percentuale — non è mai stata pubblicata in formato testo. Il portale normativo del Ministero della Salute la riporta con la dicitura «Parte di provvedimento in formato grafico», e la Gazzetta Ufficiale serve quel supplemento come scansione. Le copie che circolano online sono trascrizioni non ufficiali, di cui nessuno garantisce la fedeltà voce per voce: per un dato che decide una pratica sanitaria, l'unico riferimento è il documento originale in Gazzetta Ufficiale.
La tabella del 1992 è ancora quella in vigore nel 2026?
Sì. Il D.lgs. 62/2024 introduce un modello di valutazione diverso, ma la sua entrata in vigore è stata rinviata dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dall'art. 19-quater c. 2 del D.L. 202/2024 (Messaggio INPS 766/2025 §3). Nel frattempo prosegue la fase sperimentale dell'art. 33, estesa dal 1° marzo 2026 ad altre quaranta province dall'art. 7 c. 1 del D.L. 19/2026 (Messaggio INPS 635/2026 §1).
Le protesi abbassano la percentuale di invalidità?
Possono farlo. Il decreto considera la protesi un «fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale», e quindi consente una riduzione della percentuale — ma a condizione che sia, per la sua natura, ben tollerata e funzionalmente efficace rispetto alla capacità lavorativa generica, semispecifica e specifica. È la commissione a doverne valutare l'applicabilità (Allegato 1, prima parte, punto 4).
Approfondimenti
- Tabella delle percentuali: cosa spetta fascia per fascia — dal 34% al 100% con accompagnamento
- La visita di commissione: come si svolge
- Aggravamento: come chiedere una percentuale più alta
- Certificato medico introduttivo e domanda
- Riforma della disabilità 2024: a che punto siamo
Fonti
- D.M. Sanità 5 febbraio 1992, Allegato 1, prima parte (modalità d'uso, punti 1-4) — S.O. n. 43 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992
- D.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2 (adozione della tabella) e art. 5 (minorazioni tra 0 e 10%)
- L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 1 c. 1 lett. a) — rinvio alla tabella per l'accertamento oltre il 45%
- L. 22 dicembre 2021, n. 227, art. 2 — cita il D.M. 5 febbraio 1992 con gli estremi di Gazzetta
- D.lgs. 3 aprile 2024, n. 62, art. 33 (fase di sperimentazione)
- Messaggio INPS 766/2025 §3 (rinvio dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2027)
- Messaggio INPS 635/2026 §1 (estensione a quaranta province dal 1° marzo 2026)
Ultima revisione: 23 agosto 2026. Il testo del decreto è stato letto sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; lo stato della riforma è verificato sui messaggi INPS citati.