Riforma della disabilità 2024 — D.lgs. 62/2024
Dal 2025 in via sperimentale, la riforma cambia la definizione di disabilità, sostituisce i vari accertamenti separati con un unico procedimento di valutazione di base, e introduce il progetto di vita individuale e partecipato.
L'essenziale
- Norma cardine — D.lgs. 3 aprile 2024 n. 62 (attuazione L. 227/2021)
- Definizione — "persona con disabilità" (Convenzione ONU), non più "persona handicappata"
- Procedimento unico — valutazione di base svolta dall'INPS, sostituisce invalidità civile, handicap, cecità, sordità
- Progetto di vita — su richiesta, individua sostegni, budget e accomodamenti ragionevoli
- Sperimentazione — dal 1° gennaio 2025 in province pilota; a regime nel 2027
- Modifiche 2026 — D.L. 19/2026 (legge 50/2026) ha corretto alcuni articoli del decreto
Cosa cambia, in breve
La riforma del 2024 attua una promessa fatta da decenni: allineare l'ordinamento italiano alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con la Legge 3 marzo 2009 n. 18). Il cambiamento è sia di linguaggio sia di sostanza:
- Linguaggio — l'art. 1 della Legge 104/92 e tutta la normativa collegata sostituiscono il termine "handicappato" con "persona con disabilità". Non è solo cosmesi: cambia il paradigma da medico a sociale-relazionale.
- Procedimento — le commissioni ASL e INPS che accertavano separatamente l'invalidità civile, l'handicap ai fini della 104, la cecità e la sordità, vengono fuse in un'unica Unità di Valutazione di Base presso l'INPS.
- Output — un unico certificato della condizione di disabilità con il livello di sostegno necessario.
- Progetto di vita — su richiesta, la persona può attivare un percorso personalizzato che mette insieme prestazioni sanitarie, sociali, scolastiche, lavorative.
La nuova definizione di persona con disabilità
L'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 62/2024 definisce la persona con disabilità come chi presenta:
"durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base".
È la definizione della Convenzione ONU, recepita per la prima volta nel diritto interno italiano in modo organico. Sostituisce la formulazione storica della L. 104/1992 art. 3 ("persona handicappata" che ha una minorazione causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa).
Conseguenza pratica: l'art. 3 comma 1 della L. 104/92 è stato riformulato e oggi recita la nuova definizione. Quando si parla di "handicap grave" (art. 3 c. 3) si parla di disabilità che richiede sostegno intensivo: è il presupposto per permessi e congedi.
La valutazione di base (artt. 5-15)
È il procedimento unitario che sostituisce tutti gli accertamenti sanitari precedenti. Viene condotto direttamente dall'INPS attraverso Unità di Valutazione di Base composte da professionisti sanitari. L'art. 5 stabilisce i criteri: il procedimento è unitario, comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente.
Cosa accerta in un solo passaggio
- la condizione di invalidità civile (con percentuale);
- la condizione di handicap ai sensi della L. 104/92, anche grave;
- la condizione di cecità civile;
- la condizione di sordità civile;
- la presenza di patologie che danno diritto a esoneri o accomodamenti.
I livelli di sostegno
L'esito della valutazione di base esprime il livello di sostegno necessario alla persona, in 4 gradini:
- Lieve
- Medio
- Elevato
- Molto elevato — corrisponde alla situazione di gravità (vecchio art. 3 c. 3 L. 104)
Il livello determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici e l'accesso alle prestazioni più ampie.
Tempi del procedimento
Restano i 90 giorni storici dalla ricezione del certificato medico introduttivo (15 giorni per le patologie oncologiche). Il certificato della condizione di disabilità viene rilasciato al termine della visita; l'INPS lo trasmette telematicamente alla persona o al rappresentante.
Il progetto di vita individuale (artt. 18-29)
È la grande novità della riforma sul piano dei diritti. Dopo aver ottenuto il certificato della condizione di disabilità, la persona può chiedere l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Chi lo attiva
- la persona con disabilità stessa;
- per i minori, l'esercente la responsabilità genitoriale;
- il tutore o l'amministratore di sostegno se dotato di poteri.
L'istanza si presenta agli enti competenti (Comuni, ASL, cooperative sociali del Terzo settore) anche tramite invio telematico del certificato attraverso un servizio dedicato dell'INPS che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali.
Cosa contiene il progetto
L'art. 26 stabilisce che il progetto individua:
- i sostegni — sanitari, sociali, educativi, lavorativi, abitativi;
- il budget di progetto — risorse pubbliche e private dedicate;
- gli accomodamenti ragionevoli — adattamenti necessari per garantire diritti e libertà fondamentali (art. 5-bis L. 104, introdotto dalla riforma);
- le sfere di competenza — chi fa cosa, inclusi gli enti del terzo settore;
- il referente per l'attuazione — figura responsabile del coordinamento (art. 29).
Il progetto è soggetto ad aggiornamento periodico e su richiesta della persona o di chi la rappresenta. Le misure devono essere personalizzate rispetto all'offerta disponibile e tenere conto di desideri, preferenze, aspettative e valori della persona — non solo dei bisogni clinici.
L'accomodamento ragionevole (art. 5-bis L. 104)
Concetto chiave della Convenzione ONU, introdotto in modo organico dalla riforma. È l'adattamento — non sproporzionato — necessario a garantire alla persona con disabilità il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri. Si applica al lavoro (datori di lavoro pubblici e privati), alla scuola, ai servizi pubblici. Il rifiuto irragionevole è discriminazione.
Entrata in vigore e cronoprogramma
- 3 aprile 2024 — promulgazione del D.lgs. 62/2024.
- 1° gennaio 2025 — avvio della fase sperimentale in province pilota (selezionate per testare il nuovo procedimento INPS prima dell'estensione nazionale).
- 1° marzo 2026 — terza fase della sperimentazione: il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 (art. 7) estende il nuovo procedimento a ulteriori 40 province(Messaggio INPS 635 del 23 febbraio 2026), oltre a modificare e prorogare alcuni passaggi del decreto.
- 2027 (previsto) — entrata a regime su tutto il territorio nazionale. Le date precise dell'estensione vengono stabilite con decreti attuativi.
Cosa fare oggi: se vivi in una provincia pilota, le nuove domande di accertamento seguono già il nuovo procedimento. Se vivi altrove, valgono ancora le procedure precedenti (commissione ASL + INPS per invalidità civile, commissione INPS per L. 104). I verbali emessi prima della riforma restano validi.
Cosa non cambia
- I benefici esistenti — pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, permessi 104, congedo straordinario continuano ad esistere con le stesse regole sostanziali. Cambia il modo di accertarli, non l'importo o la spettanza.
- I verbali pre-riforma — restano efficaci. Non serve rifare la valutazione, salvo aggravamento o richiesta del progetto di vita.
- Gli importi — vengono rivalutati ogni anno con circolare INPS dedicata (la più recente è la Circ. INPS 6/2026).
Approfondimenti correlati
- Pillar invalidità civile
- Visita Commissione Medica
- Percentuali e benefici
- Aggravamento
- Caregiver familiare
- Novità Legge 104 2026
Fonti istituzionali
- D.lgs. 3 aprile 2024 n. 62 — testo consolidato (Normattiva)
- Legge 22 dicembre 2021 n. 227 — delega al Governo (Normattiva)
- Dipartimento per le Disabilità — Manuale "Il Progetto di Vita"
- Legge 3 marzo 2009 n. 18 — Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
- Dipartimento per le Disabilità — Presidenza del Consiglio
Ultima revisione: 9 maggio 2026. Disclaimer: questa pagina sintetizza il D.lgs. 62/2024 e i suoi atti attuativi. Per la propria pratica fa fede il certificato rilasciato dall'INPS al termine della valutazione di base. Patronati e enti del terzo settore offrono assistenza gratuita.