Lavoro · Legge 68/1999

Legge 68/1999 e categorie protette

La legge sul collocamento mirato dei disabili in Italia: quote per azienda, calcolo della base di computo, sanzioni, esoneri, prospetto informativo annuale.

I punti chiave

Cos'è il collocamento mirato

Il "collocamento mirato" è il principio cardine della Legge 68: anziché imporre l'assunzione di un disabile in qualsiasi mansione, si lavora per far incontrare le capacità residue del lavoratore con disabilità con mansioni compatibili in azienda.

Il Centro per l'Impiego e il Comitato Tecnico Provinciale valutano:

Quote di assunzione obbligatoria

Dipendenti azienda (base computabile)Lavoratori disabili da assumere
0–14nessun obbligo
15–351
36–502
51 e oltre7% del totale dei dipendenti

Base di computo: cosa si esclude

La quota si calcola sui dipendenti computabili, non sul totale degli occupati. Sono esclusi dal computo (art. 4 L. 68/1999):

Esempio calcolo quota. Azienda con 120 dipendenti totali, di cui 10 dirigenti, 8 apprendisti, 4 disabili già assunti. Base computabile: 120 − 10 − 8 − 4 = 98 dipendenti. Quota: 7% × 98 = 6,86 → 7 disabili (arrotondamento per eccesso). Sottratti i 4 già assunti, ne deve assumere 3.

Quando scatta l'obbligo

La richiesta di assunzione va presentata entro 60 giorni da quando sorge l'obbligo (art. 9 c. 1 L. 68/1999). L'invio del prospetto informativo vale anche come richiesta di avviamento (art. 9 c. 3).

Per individuare quando sorge l'obbligo nella tua azienda, verifica la base di computo e le assunzioni già effettuate con il servizio competente o il consulente del lavoro.

Le "categorie protette"

Oltre alle persone con disabilità, la Legge 68 (art. 18) prevede una quota dell'1% dei dipendenti riservata ad altre categorie protette:

Si applica ad aziende con oltre 50 dipendenti.

Come iscriversi al collocamento mirato

  1. Recati al Centro per l'Impiego della tua zona (l'elenco è sul portale lavoro della tua Regione; l'iscrizione si gestisce anche online tramite la piattaforma SIISL)
  2. Documenti necessari:
    • Documento d'identità e codice fiscale
    • Verbale di invalidità civile (≥ 46%) o handicap grave
    • Curriculum vitae
    • Eventuale documentazione formativa
  3. Colloquio iniziale per la scheda professionale: formazione, esperienze, capacità residue, limitazioni, preferenze
  4. Inserimento nelle liste del collocamento mirato
  5. Il CPI ti contatta quando ci sono opportunità compatibili (chiamata nominativa o numerica)

Modalità di assunzione

Sanzioni per le aziende inadempienti

L'art. 15 c. 4 L. 68/1999 prevede che, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere, per ogni giorno lavorativo in cui la quota resti scoperta per cause imputabili al datore di lavoro, questi versi al Fondo regionale una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5 c. 3-bis, al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Per le imprese che lavorano con le pubbliche amministrazioni vale anche l'art. 17:

Esoneri parziali e sospensioni

Alcune aziende possono ottenere esoneri parziali o sospensioni dell'obbligo:

La domanda di esonero parziale va presentata al servizio individuato dalle regioni, del territorio in cui ha sede l'impresa, ed è adeguatamente motivata sulle speciali condizioni dell'attività (D.M. 357/2000, artt. 2 e 4).

Prospetto informativo annuale

Il prospetto informativo telematico va inviato entro il 31 gennaio quando dovuto. Non va reinviato se, rispetto all'ultimo prospetto, non ci sono cambiamenti che modificano l'obbligo o il computo della quota (art. 9 c. 6 L. 68/1999; D.M. 22 novembre 1999, art. 2). Il prospetto contiene:

Il prospetto non si invia se l'organico non è cambiato rispetto all'anno precedente (art. 40 c. 4 L. 133/2008). La mancata trasmissione è sanzionata in via amministrativa.

Diritti del lavoratore assunto

Aggiornamenti recenti

Fonti istituzionali e riferimenti