Invalidità civile · L. 18/1980

Indennità di accompagnamento

Cos'è, a chi spetta, quanto vale nel 2026, come ottenerla. La prestazione più importante a tutela della non autosufficienza, indipendente dal reddito.

€552,57/mese — importo 2026
12mensilità (no tredicesima)
€6.630,84totale annuo
Nessunolimite di reddito ISEE

Importi rivalutati ISTAT (+1,4%) come da Circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025. Esente IRPEF, cumulabile con lavoro, pensioni, qualsiasi altro reddito.

Cos'è

L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale erogata dall'INPS alle persone con invalidità civile totale (100%) che non sono in grado di provvedere autonomamente alla propria vita quotidiana. È regolata dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modifiche.

Lo scopo è coprire, almeno in parte, il costo dell'assistenza continua: badante, familiare che riduce l'orario, ausili, costi sanitari non rimborsati. Per questo non è legata al reddito: la condizione di non autosufficienza è considerata tutelabile a prescindere dalla situazione economica.

A chi spetta

Sono due i requisiti, devono ricorrere entrambi:

  1. Invalidità civile riconosciuta al 100% (impossibilità totale e permanente a svolgere proficuo lavoro), e
  2. una di queste due condizioni di non autosufficienza:
    • impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure
    • impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita (alimentarsi, lavarsi, vestirsi, andare in bagno) e bisogno quindi di assistenza continua.

È sufficiente una sola delle due condizioni di non autosufficienza. La Commissione Medica INPS valuta caso per caso sulla base della documentazione clinica e della visita.

Età e cittadinanza. Spetta a tutte le età, dai minori agli over 65. È prevista per cittadini italiani, comunitari residenti e cittadini extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Importi 2026

CategoriaImporto mensile 2026MensilitàAnnuo
Indennità di accompagnamento (standard)€552,5712€6.630,84
Accompagnamento ciechi assoluti€1.064,9812€12.779,76
Indennità di comunicazione sordi€272,1312€3.265,56
Indennità speciale ciechi parziali (ventesimisti)€238,1412€2.857,68

Per ciechi e sordi civili l'istituto applicato è specifico e segue leggi dedicate (L. 508/1988, L. 138/2001, L. 381/1970).

Come fare domanda — i 4 passi

  1. Vai dal medico curante. Compila il certificato medico introduttivo (modello SS3) online, spuntando l'opzione "richiesta accompagnamento". Ti consegna una ricevuta con un codice univoco.
  2. Presenta la domanda all'INPS entro 90 giorni dal certificato:
    • online sul portale INPS con SPID o CIE,
    • tramite patronato (gratuito — CGIL, CISL, UIL, ACLI, ecc.),
    • tramite CAF.
    Indica fin da subito le coordinate IBAN su cui ricevere il pagamento.
  3. Convocazione e visita. La Commissione Medica INPS ti chiama entro 90 giorni (15 per patologie oncologiche). Porta tutta la documentazione clinica disponibile: cartelle cliniche, esami, relazioni specialistiche, prescrizioni terapeutiche. La Commissione valuta sia la percentuale di invalidità sia la condizione di non autosufficienza.
  4. Verbale ed erogazione. Se il verbale riconosce 100% + accompagnamento, l'INPS attiva il pagamento dal mese successivo alla domanda. I primi mesi vengono pagati come arretrato in soluzione unica. Da quel momento il versamento mensile arriva sul conto indicato in domanda.

Compatibilità con altri trattamenti

È uno dei punti più importanti, e una delle prestazioni più cumulabili dell'ordinamento italiano:

Cosa succede in caso di ricovero

L'indennità è sospesa in caso di:

Resta erogata se:

La sospensione si comunica all'INPS direttamente dalla struttura ospedaliera. Alla dimissione l'indennità riprende automaticamente.

Minori di 18 anni

L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori, alle stesse condizioni dell'adulto: 100% di invalidità (per i minori si parla di "impossibilità a deambulare o a compiere gli atti della vita quotidiana propri dell'età") + non autosufficienza.

Da non confondere con l'indennità di frequenza (€351,04/mese nel 2026, 9 mensilità), che è una prestazione diversa per minori con difficoltà persistenti che frequentano scuola, asilo, università o centro riabilitativo. Le due possono coesistere se i requisiti sono entrambi soddisfatti, ma non si sommano: prevale la più favorevole.

Aggravamento e revisione

Se le condizioni di non autosufficienza sopraggiungono dopo aver ottenuto un'invalidità civile al 100% senza accompagnamento, si può chiedere una revisione per aggravamento: stesso iter (medico → SS3 → INPS → visita) ma più rapido. Vai alla pagina aggravamento.

Il verbale può prevedere una data di rivedibilità: in quel caso l'INPS riconvoca per visita di revisione. Per patologie stabili o degenerative, il riconoscimento è solitamente a vita (senza revisione).

Domande frequenti

L'accompagnamento si paga ad ottobre o tutto l'anno?

Tutto l'anno. Sono 12 mensilità senza tredicesima. L'equivoco nasce dall'indennità di frequenza (per minori), che invece è legata al periodo scolastico e si paga 9 mesi (ottobre-giugno).

Se vado all'estero perdo l'accompagnamento?

Se trasferisci la residenza fuori dall'Italia, : l'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale, non esportabile in caso di residenza all'estero (Regolamento UE 883/2004, art. 70). Per soggiorni temporanei (vacanze, cure all'estero, ecc.) l'indennità continua a essere erogata.

Si possono ricevere arretrati se la domanda è stata fatta in ritardo?

L'indennità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS, anche se il certificato medico è precedente. Per questo è importante presentare la domanda INPS entro pochi giorni dal SS3. Gli arretrati maturati durante l'iter (i mesi tra la domanda e l'esito) vengono pagati in un'unica soluzione.

L'accompagnamento finisce a una certa età?

No. Spetta a tutte le età, fintanto che permangono i requisiti. Al compimento dei 67 anni la pensione di inabilità civile si trasforma in assegno sociale sostitutivo, ma l'indennità di accompagnamento resta invariata.

Si può fare ricorso se l'accompagnamento viene negato?

Sì. La via è l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) presso il giudice del lavoro, da presentare entro 180 giorni dalla notifica del verbale. Serve un avvocato. Il patronato può assistere nella valutazione preliminare. Vedi la pagina ricorso.

Fonti istituzionali

Ultima revisione: 8 maggio 2026. Importi rivalutati ISTAT (+1,4%) come da Circolare INPS 153 del 19/12/2025. Disclaimer: guida informativa, non sostituisce la consulenza di un patronato o di un legale.