Indennità di accompagnamento
Cos'è, a chi spetta, quanto vale nel 2026, come ottenerla. La prestazione più importante a tutela della non autosufficienza, indipendente dal reddito.
Importi rivalutati ISTAT (+1,4%) come da Circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025. Esente IRPEF, cumulabile con lavoro, pensioni, qualsiasi altro reddito.
A quanto ammonta l'indennità di accompagnamento nel 2026? L'importo è di 552,57 € al mese, erogato per 12 mensilità, pari a 6.630,84 € l'anno. È identico per tutti gli aventi diritto: non dipende dal reddito né dall'ISEE, è esente IRPEF e cumulabile con altri redditi. L'INPS lo rivaluta ogni anno in base all'indice ISTAT.
Cos'è
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale erogata dall'INPS alle persone con invalidità civile totale (100%) che non sono in grado di provvedere autonomamente alla propria vita quotidiana. È regolata dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modifiche.
Lo scopo è coprire, almeno in parte, il costo dell'assistenza continua: badante, familiare che riduce l'orario, ausili, costi sanitari non rimborsati. Per questo non è legata al reddito: la condizione di non autosufficienza è considerata tutelabile a prescindere dalla situazione economica.
Si chiama anche "assegno di accompagnamento"
Nel linguaggio comune si trovano spesso varianti come assegno di accompagnamento, assegno accompagno, assegno per accompagnamento: indicano sempre la stessa prestazione. Il nome corretto sul verbale e sui documenti INPS è indennità di accompagnamento (L. 18/1980). Non confonderla con l'assegno mensile di invalidità civile (prestazione diversa, per invalidi parziali 74-99% sotto soglia reddito) né con l'assegno ordinario di invalidità — AOI (L. 222/1984, contributivo per riduzione capacità lavorativa).
A chi spetta
Sono due i requisiti, devono ricorrere entrambi:
- Invalidità civile riconosciuta al 100% (impossibilità totale e permanente a svolgere proficuo lavoro), e
- una di queste due condizioni di non autosufficienza:
- impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure
- impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita (alimentarsi, lavarsi, vestirsi, andare in bagno) e bisogno quindi di assistenza continua.
È sufficiente una sola delle due condizioni di non autosufficienza. La Commissione Medica INPS valuta caso per caso sulla base della documentazione clinica e della visita.
Riforma 2024 — cosa cambia per l'accompagnamento
Il D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (attuativo della L. 227/2021) riscrive il procedimento di accertamento dell'invalidità civile e, di riflesso, dell'indennità di accompagnamento. Tre cambiamenti principali:
- Procedimento unico di "valutazione di base" (art. 5 D.lgs. 62/2024): non più due fasi (commissione ASL-INPS poi INPS), ma una sola visita collegiale presso le nuove Unità di valutazione di base. Il procedimento si attiva con il solo certificato medico introduttivo, senza più la domanda amministrativa separata. Obiettivo: ridurre tempi e duplicazioni.
- Prestazioni anticipate provvisorie (art. 7 D.lgs. 62/2024): in alcuni casi è possibile iniziare a erogare prestazioni in via anticipata e provvisoria durante il procedimento, prima dell'esito definitivo.
- Nuovi criteri per spettro autistico, diabete tipo 2 e altre patologie: il D.I. 10 aprile 2025, n. 94 (Msg INPS 2216/2025) ha aggiornato i criteri di accertamento per queste condizioni.
Aspetto trasversale: l'INPS ha aggiornato la procedura di trasmissione dei dati socio-economici necessari per l'erogazione delle prestazioni (Msg INPS 950/2025).
Approfondimento dedicato: Riforma invalidità civile 2024.
Importi 2026
| Categoria | Importo mensile 2026 | Mensilità | Annuo |
|---|---|---|---|
| Indennità di accompagnamento (standard) | €552,57 | 12 | €6.630,84 |
| Accompagnamento ciechi assoluti | €1.064,98 | 12 | €12.779,76 |
| Indennità di comunicazione sordi | €272,13 | 12 | €3.265,56 |
| Indennità speciale ciechi parziali (ventesimisti) | €238,14 | 12 | €2.857,68 |
Per ciechi e sordi civili l'istituto applicato è specifico e segue leggi dedicate (L. 508/1988, L. 138/2001, L. 381/1970).
Come fare domanda — i 4 passi
- Vai dal medico curante. Compila il certificato medico introduttivo (modello SS3) online, spuntando l'opzione "richiesta accompagnamento". Ti consegna una ricevuta con un codice univoco.
- Presenta la domanda all'INPS entro 90 giorni dal certificato:
- online sul portale INPS con SPID o CIE,
- tramite patronato (gratuito — CGIL, CISL, UIL, ACLI, ecc.),
- tramite CAF.
- Convocazione e visita. La Commissione Medica INPS ti chiama entro 90 giorni (15 per patologie oncologiche). Porta tutta la documentazione clinica disponibile: cartelle cliniche, esami, relazioni specialistiche, prescrizioni terapeutiche. La Commissione valuta sia la percentuale di invalidità sia la condizione di non autosufficienza.
- Verbale ed erogazione. Se il verbale riconosce 100% + accompagnamento, l'INPS attiva il pagamento dal mese successivo alla domanda. I primi mesi vengono pagati come arretrato in soluzione unica. Da quel momento il versamento mensile arriva sul conto indicato in domanda.
Compatibilità con altri trattamenti
È uno dei punti più importanti, e una delle prestazioni più cumulabili dell'ordinamento italiano:
- Lavoro — pienamente compatibile. Una persona con accompagnamento può continuare a lavorare se le sue condizioni glielo permettono;
- Pensione di inabilità civile (100%) — totalmente cumulabile;
- Pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata — cumulabile;
- Reversibilità INPS — cumulabile;
- Assegno ordinario di invalidità (AOI) — cumulabile;
- Permessi e congedi della Legge 104 — cumulabili con quanto spetta al familiare caregiver;
- Reddito di Inclusione / Assegno di Inclusione — l'indennità non rientra nel computo ISEE.
Cosa succede in caso di ricovero
L'indennità è sospesa in caso di:
- ricovero gratuito in struttura pubblica o convenzionata (a totale carico SSN o ente pubblico),
- per più di 30 giorni continuativi.
Resta erogata se:
- il ricovero è a pagamento totale o parziale dell'assistito,
- è inferiore a 30 giorni,
- è in day hospital o ambulatoriale,
- è in hospice per pazienti terminali (esclusi dall'applicazione della sospensione, salvo casi specifici).
La sospensione si comunica all'INPS direttamente dalla struttura ospedaliera. Alla dimissione l'indennità riprende automaticamente. Riferimento normativo: Messaggio INPS 18291 del 26 settembre 2011 "Indennità di accompagnamento in caso di ricovero in istituto".
Minori di 18 anni
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori, alle stesse condizioni dell'adulto: 100% di invalidità (per i minori si parla di "impossibilità a deambulare o a compiere gli atti della vita quotidiana propri dell'età") + non autosufficienza.
Da non confondere con l'indennità di frequenza (€351,04/mese nel 2026, 9 mensilità), che è una prestazione diversa per minori con difficoltà persistenti che frequentano scuola, asilo, università o centro riabilitativo. Le due possono coesistere se i requisiti sono entrambi soddisfatti, ma non si sommano: prevale la più favorevole.
Aggravamento e revisione
Se le condizioni di non autosufficienza sopraggiungono dopo aver ottenuto un'invalidità civile al 100% senza accompagnamento, si può chiedere una revisione per aggravamento: stesso iter (medico → SS3 → INPS → visita) ma più rapido. Vai alla pagina aggravamento.
Il verbale può prevedere una data di rivedibilità: in quel caso l'INPS riconvoca per visita di revisione. Per patologie stabili o degenerative, il riconoscimento è solitamente a vita (senza revisione).
Domande frequenti
L'accompagnamento si paga ad ottobre o tutto l'anno?
Tutto l'anno. Sono 12 mensilità senza tredicesima. L'equivoco nasce dall'indennità di frequenza (per minori), che invece è legata al periodo scolastico e si paga 9 mesi (ottobre-giugno).
Se vado all'estero perdo l'accompagnamento?
Se trasferisci la residenza fuori dall'Italia, sì: l'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale, non esportabile in caso di residenza all'estero (Regolamento UE 883/2004, art. 70). Per soggiorni temporanei (vacanze, cure all'estero, ecc.) l'indennità continua a essere erogata.
Si possono ricevere arretrati se la domanda è stata fatta in ritardo?
L'indennità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS, anche se il certificato medico è precedente. Per questo è importante presentare la domanda INPS entro pochi giorni dal SS3. Gli arretrati maturati durante l'iter (i mesi tra la domanda e l'esito) vengono pagati in un'unica soluzione.
L'accompagnamento finisce a una certa età?
No. Spetta a tutte le età, fintanto che permangono i requisiti. Al compimento dei 67 anni la pensione di inabilità civile si trasforma in assegno sociale sostitutivo, ma l'indennità di accompagnamento resta invariata.
Indennità o assegno di accompagnamento: c'è differenza?
No, sono lo stesso istituto. Il nome ufficiale sul verbale INPS e nelle leggi è indennità di accompagnamento (L. 18/1980); assegno di accompagnamento è l'espressione che usa la maggior parte delle persone, anche INPS la accetta nel linguaggio dei contact center. Quando senti parlare di "assegno accompagno", "assegno per accompagnamento" o anche semplicemente "accompagno", il riferimento è sempre lo stesso: €552,57/mese, esente IRPEF, a chi ha 100% di invalidità più non autosufficienza.
Cos'è il modello AP70 INPS e quando va usato?
L'AP70 è il modulo INPS "per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile": serve a comunicare all'INPS i dati socio-economici necessari per sbloccare il pagamento dopo il verbale positivo (IBAN, residenza, altre pensioni in godimento, eventuali ricoveri, dati per IRPEF). Se non l'hai compilato in fase di domanda iniziale, dopo la notifica del verbale l'INPS lo richiede e fino a quel momento il pagamento non parte. Si compila online sul portale INPS (sezione "Invalidità civile" con SPID o CIE), oppure gratuitamente tramite patronato (CGIL, CISL, UIL, ACLI, INAS). Dal 2025 la trasmissione è stata aggiornata dal Msg INPS 950/2025.
Si può fare ricorso se l'accompagnamento viene negato?
Sì. La via è l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) previsto dall'art. 445-bis c.p.c. presso il giudice del lavoro, da presentare entro 180 giorni dalla notifica del verbale. La Circolare INPS 42/2025 §4.1 ne riepiloga la procedura: il giudice nomina un perito (CTU); se una parte contesta le conclusioni entro 30 giorni dal termine fissato dal giudice, ha ulteriori 30 giorni per depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione. La sentenza che ne risulta è inappellabile, salvo ricorso in Cassazione (Circ. INPS 42/2025 §4.2). Serve un avvocato; il patronato assiste nella valutazione preliminare. Vedi la pagina ricorso.
Approfondimenti
- Pillar invalidità civile
- Percentuali e benefici fascia per fascia
- Visita medico-legale: come prepararsi
- Aggravamento dell'invalidità
- Ciechi civili — accompagnamento dedicato
- Sordi civili — indennità di comunicazione
- Caregiver familiare — diritti e tutele
- Novità Legge 104 2026 — importi aggiornati
Fonti istituzionali
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Gazzetta Ufficiale) — istituzione dell'indennità di accompagnamento
- D.lgs. 3 aprile 2024, n. 62 — Riforma della disabilità (artt. 5 e 33: valutazione di base e sperimentazione)
- Circolare INPS 42 del 17 febbraio 2025 — Processo di invalidità civile: ATP (art. 445-bis c.p.c.) e ricorso giurisdizionale
- Messaggio INPS 766 del 3 marzo 2025 — Proroga al 1° gennaio 2027 dell'entrata in vigore della riforma (DL 202/2024 conv. L. 15/2025)
- Messaggio INPS 950 del 18 marzo 2025 — Nuova procedura trasmissione dati socio-economici per la riforma
- Messaggio INPS 2216 del 10 luglio 2025 — D.I. 94/2025: criteri accertamento spettro autistico, diabete tipo 2 e altre patologie
- Messaggio INPS 18291 del 26 settembre 2011 — Indennità di accompagnamento in caso di ricovero in istituto
- INPS — Scheda Indennità di Accompagnamento
- Circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025 — rivalutazione importi 2026 (+1,4% ISTAT)
Ultima revisione: 11 maggio 2026. Importi rivalutati ISTAT (+1,4%) come da Circolare INPS 153 del 19/12/2025. Aggiunto paragrafo riforma 2024 (D.lgs. 62/2024) con riferimenti alle circolari INPS 42/2025 e ai messaggi 766/2025, 950/2025, 2216/2025, 18291/2011. Disclaimer: guida informativa, non sostituisce la consulenza di un patronato o di un legale.