Percentuali invalidità civile
Ogni soglia apre diritti diversi. Tabella dettagliata fascia per fascia con importi e requisiti aggiornati al 2026.
I numeri chiave 2026
- 34% — prima percentuale utile (la legge chiede «non inferiore a un terzo» = 33,33%): protesi e ausili
- 46% — iscrizione al collocamento mirato (L. 68/1999)
- 51% — congedo per cure (fino a 30 giorni/anno)
- 74% — assegno mensile di assistenza (€340,71/mese), solo se non si lavora · approfondisci
- 100% — pensione di inabilità (€340,71/mese) · approfondisci
- + accompagnamento — €552,57/mese, senza limiti di reddito, solo se non autosufficienti
0% – 33% — non riconosciuto
Sotto il 34% non si è invalidi civili: la legge chiede una riduzione «non inferiore a un terzo» (33,33%), quindi anche un verbale di esattamente 33% resta fuori. La Commissione può comunque riconoscere uno stato di handicap ai sensi della Legge 104, se sussiste.
34% – 45% — soglia minima
Riconoscimento di invalidità senza benefici economici diretti. Cosa apre:
- Protesi e ausili a carico del SSN, gratuiti, secondo nomenclatore tariffario nazionale
- Possibilità di richiedere agevolazioni regionali (variano per Regione)
Perché 34% e non 33%. L'art. 2 della L. 118/1971 richiede una riduzione della capacità lavorativa «non inferiore a un terzo», cioè al 33,33%. Un verbale che riporta esattamente 33% è quindi sotto la soglia: la prima percentuale utile è il 34% — e infatti l'INPS stesso categorizza l'invalido come «con giudizio superiore o uguale al 34%» (Msg INPS 4019/2020). È una distinzione che genera spesso aspettative sbagliate.
46% – 66% — collocamento mirato
Soglia chiave per chi cerca lavoro. Apre il diritto all’iscrizione alle liste della Legge 68/1999 (assunzione obbligatoria nelle aziende con più di 14 dipendenti).
- Iscrizione alle liste di collocamento mirato presso il Centro per l’Impiego
- Protesi e ausili (come fascia precedente)
- Esenzione ticket per patologie correlate (alcune regioni)
- Congedo per cure fino a 30 giorni all'anno, anche frazionato (D.lgs. 119/2011 art. 7) — spetta a chi ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, cioè dal 51% in su, su domanda accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN. Durante il congedo spetta il trattamento economico previsto per le assenze per malattia (non la retribuzione piena), e il periodo non rientra nel comporto
La Legge 68 obbliga le aziende ad assumere una quota di persone con disabilità: 1 lavoratore (per aziende 15–35 dipendenti), 2 lavoratori (36–50), 7% della forza lavoro (oltre 50).
67% – 73% — nessuna prestazione economica
Il 67% (i «due terzi») viene spesso presentato come una soglia decisiva. In realtà non apre alcuna prestazione economica: il primo assegno vero arriva al 74%. Quello che il 67% apre è di natura sanitaria e locale:
- Esenzione dal ticket sanitario e tessera regionale di disabilità — sono benefici disciplinati a livello regionale: soglie, codici di esenzione, prestazioni coperte e sconti sui trasporti variano da Regione a Regione.
Perché non troverai qui una tabella nazionale del ticket. Non esiste una regola uniforme su tutto il territorio: riportarne una significherebbe darti un'informazione potenzialmente sbagliata per la tua ASL. Verifica presso la tua ASL o il tuo patronato. Il congedo per cure (fino a 30 giorni all'anno) non parte da questa fascia: spetta già dal 51%.
74% – 99% — assegno mensile di assistenza
È la fascia in cui parte il primo beneficio economico sostanziale. Attenzione: 74, 75, 80, 90 e 99% sono la stessa fascia — i diritti sono identici.
- Assegno mensile di assistenza — €340,71/mese per 13 mensilità (€4.429,23/anno) nel 2026. Spetta se:
- età 18–67 anni;
- non si svolge attività lavorativa (art. 13 L. 118/1971 — è il requisito che esclude di più, e va autocertificato ogni anno);
- reddito personale annuo sotto €5.852,21 (limite 2026).
- Contribuzione figurativa maggiorata — per invalidità superiore al 74%: 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino a un massimo di 5 anni (art. 80 c. 3 L. 388/2000; Circ. INPS 29/2002). Spetta anche a chi lavora.
- Esenzione ticket e agevolazioni locali — di competenza regionale (vedi sopra)
L’assegno è compatibile con la pensione di reversibilità ma incompatibile con le pensioni dirette di invalidità di altre gestioni.
Approfondimento: cosa spetta dal 74% al 99% — requisiti, cosa resta se lavori, cumulo con altre prestazioni.
100% — pensione di inabilità
La pensione di inabilità civile sostituisce l’assegno di assistenza — con un limite di reddito molto più alto:
- Importo base: €340,71/mese (2026), 13 mensilità (€4.429,23/anno)
- Limite di reddito: €20.029,55/anno, personale (il reddito del coniuge non si somma)
- Incremento al milione — per chi ha redditi molto bassi porta la pensione fino a un massimo di €748,29/mese nel 2026. È un massimo: l’aumento si riduce man mano che il reddito cresce, quindi la cifra piena spetta solo a chi ha reddito zero. Soglie: €9.727,77 personale, €16.828,89 coniugato.
- Imposte: la pensione è esente IRPEF — i sussidi corrisposti dallo Stato a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 34 c. 3 DPR 601/1973; l'INPS conferma includendo le «provvidenze economiche in favore di minorati civili» tra i redditi esenti — Circ. INPS 86/2000)
Al raggiungimento dell’età per l’assegno sociale (67 anni nel periodo 2024-2026) la pensione di inabilità si trasforma d’ufficio in assegno sociale sostitutivo (Circ. INPS 153/2025 §11.3; già Circ. 122/2018 §9.3).
Approfondimento: cosa spetta con il 100% — pensione, incremento al milione, e perché il 100% non dà automaticamente l’accompagnamento.
100% + non autosufficiente — indennità di accompagnamento
Si aggiunge alla pensione (cumulabile):
- Importo: €552,57/mese (2026) — 12 mensilità, senza tredicesima: €6.630,84/anno
- Indipendente dal reddito — spetta «al solo titolo della minorazione» (art. 1 L. 18/1980) — e esente IRPEF (art. 34 c. 3 DPR 601/1973)
- Spetta a chi si trova, accertato dalla Commissione (art. 1 L. 18/1980):
- nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure
- non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con bisogno di assistenza continua.
- Compatibile con qualsiasi pensione e con il lavoro
- Ricovero: la legge esclude dalle indennità gli invalidi civili gravi «ricoverati gratuitamente in istituto» (art. 1 L. 18/1980). Il criterio è la gratuità del ricovero, non la sua durata; il Msg INPS 18291/2011 chiarisce quali tipologie rilevano.
Minori di 18 anni
Per i minori di 18 anni la valutazione non avviene in percentuale ma su base funzionale ("difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età"). Le indennità dedicate:
- Indennità di frequenza — €340,71/mese (2026). È erogata solo nei mesi di effettiva frequenza di scuola, asilo, università o centro riabilitativo, e non prevede tredicesima: l’importo annuo dipende quindi da quanti mesi si frequenta. Limite di reddito personale: €5.852,21/anno. Cessa al compimento dei 18 anni. Approfondisci.
- Indennità di accompagnamento — €552,57/mese come per l’adulto, 12 mensilità, se ricorrono i requisiti di non autosufficienza
Oltre i 67 anni
Al raggiungimento dell’età per l’assegno sociale (67 anni nel periodo 2024-2026) sia la pensione di inabilità sia l’assegno mensile di assistenza si trasformano d’ufficio in assegno sociale sostitutivo (Circ. INPS 153/2025 §11.3; già Circ. 122/2018 §9.3). L’indennità di accompagnamento non ha limiti di età: prosegue finché permangono i requisiti sanitari.
Non confondere con
- Pensione di invalidità ordinaria (INPS) — cosa diversa: si basa sui contributi versati, non sulla percentuale di invalidità civile
- Reversibilità INPS — pensione spettante ai familiari superstiti, indipendente da invalidità
- Cieco civile: i «ventesimisti» hanno l’indennità speciale di €238,14/mese (senza limite di reddito); i ciechi assoluti hanno un’indennità di accompagnamento dedicata di €1.064,98/mese nel 2026 — più alta di quella standard (€552,57/mese). Ciechi civili
- Sordo civile: indennità di comunicazione €274,17/mese nel 2026 (12 mensilità, senza limite di reddito). Sordi civili
Domande frequenti per percentuale
Cosa spetta al 100% di invalidità civile?
Pensione di inabilità civile (€340,71/mese × 13 nel 2026 = €4.429,23/anno), con limite di reddito personale di €20.029,55/anno. Con redditi molto bassi si può arrivare fino a €748,29/mese grazie all’incremento al milione. L’accompagnamento non è automatico. Approfondimento sul 100%.
Con il 75% di invalidità si può lavorare?
Sì, ma lavorando non spetta l'assegno mensile di assistenza: la legge lo riserva a chi non svolge attività lavorativa. Restano l'iscrizione al collocamento mirato e i 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato (fino a 5 anni, art. 80 c. 3 L. 388/2000). Approfondimento sulla fascia 74-99%.
Cosa spetta con l'80% di invalidità?
Esattamente le stesse cose del 74% e del 75%: l'80% è dentro la fascia 74-99%, unica ai fini delle prestazioni economiche. Spetta l'assegno mensile di assistenza (età 18–67, non occupazione, reddito personale sotto €5.852,21/anno). Non esiste una prestazione che scatti specificamente all'80%.
Cosa cambia tra 67% e 74%?
Il 67% non dà prestazioni economiche: incide sull'esenzione ticket e sulla tessera di disabilità, che però sono materia regionale e vanno verificate con la propria ASL. Il 74% è la soglia in cui scatta il primo beneficio economico sostanziale: l'assegno mensile di assistenza (€340,71/mese), con requisiti di reddito e di non occupazione. Il congedo per cure (fino a 30 giorni/anno) spetta invece già dal 51%.
Si può ottenere la Legge 104 con bassa percentuale di invalidità?
Sì. Il riconoscimento di handicap (L. 104) è separato dalla percentuale di invalidità civile: si possono avere percentuali basse (es. 35%, 50%) e contemporaneamente avere il riconoscimento di handicap grave (art. 3 c. 3) se la condizione comporta difficoltà significative di partecipazione sociale. Sono valutazioni indipendenti, anche se la visita è la stessa.
Percentuali e necessità di sostegno: cosa cambia con la riforma 2024
Le percentuali di invalidità descritte sopra non scompaionocon la riforma del D.lgs. 62/2024, ma vengono affiancate da un nuovo criterio: la necessità di sostegno (elevato o molto elevato), valutata secondo i domini ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento) dell'OMS.
Il Manuale del Dipartimento per la Disabilità della Presidenza del Consiglio (capitolo 7 "Accertamento della persona con disabilità con necessità di sostegno", 2024) chiarisce che l'Unità di valutazione di base prenderà in considerazione sia la diagnosi (con codice ICD) sia il livello di funzionamento (con domini ICF su attività e partecipazione).
Durante la fase transitoria (fino al 1° gennaio 2027, Msg INPS 766/2025) le percentuali continuano a essere il criterio unico di riferimento per gli importi e i benefici descritti in questa pagina. Approfondimento sull'impatto complessivo: Riforma invalidità civile 2024.
Approfondimenti per percentuale
- Invalidità dal 74% al 99% — assegno mensile di assistenza (vale anche per 75% e 80%)
- Invalidità civile 100% — pensione di inabilità, incremento al milione, accompagnamento
Altri approfondimenti
- Pillar invalidità civile
- Come fare la domanda di invalidità
- Visita Commissione Medica
- Aggravamento dell'invalidità
- Indennità di accompagnamento
- Pensioni e assegni di invalidità
- Agevolazioni fiscali per persone con disabilità
- Permessi Legge 104
Fonti
- L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 2, 12 e 13 (soglia di un terzo; pensione di inabilità; assegno mensile dal 74%)
- L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (indennità di accompagnamento; esclusione per ricovero gratuito in istituto)
- L. 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento mirato)
- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 c. 3 — Circ. INPS 29/2002 (contribuzione figurativa oltre il 74%)
- D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 7 (congedo per cure: «riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento», «periodo non superiore a trenta giorni», anche frazionato)
- Msg INPS 4019/2020 (l'INPS categorizza l'invalido «con giudizio superiore o uguale al 34%»)
- DPR 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 c. 3 (« I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ») — conferma in Circ. INPS 86/2000 e 94/1999
- Importi 2026: Circolare INPS 153 del 19/12/2025, Allegato 2
- Circ. INPS 153/2025 §11.3 (trasformazione in assegno sociale)
Ultima revisione: 14 luglio 2026. Importi 2026 verificati sull'Allegato 2 della Circolare INPS 153 del 19/12/2025 (fonte primaria).