Scuola · L. 17/1999

Università e disabilità

Esonero tasse, tutor specializzati, prove esami adattate, ausili: le norme che riguardano gli studenti con disabilità nelle università italiane.

Esonero tasse universitarie

Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (art. 9, comma 2) riconosce l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari agli studenti con disabilità che rientrino in una di queste due condizioni alternative:

Le università statali possono inoltre prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, esoneri totali o parziali per gli studenti con disabilità con invalidità inferiore al 66% (art. 9, comma 7).

La tassa regionale per il diritto allo studio (art. 18 c. 8 D.Lgs. 68/2012, che richiama l'art. 3 L. 549/1995; l'importo è determinato dalle Regioni) è regolata a livello regionale: per eventuali esoneri si rinvia al bando della propria Regione.

Servizio Disabilità di ateneo

Ogni università italiana ha un Sportello / Servizio Disabilità dedicato (Legge 17/1999), spesso chiamato anche DSA-Disabilità. Coordina:

Prove d'esame adattate

Su richiesta del Servizio Disabilità, sono possibili:

DSA all'università

Gli studenti con DSA (dislessia, disgrafia, discalculia) — regolati dalla L. 170/2010 separata dalla 104 — hanno diritto a misure compensative analoghe (tempi prolungati, sintesi vocale, formule e schemi, dizionari, calcolatrice). Si fa riferimento al Servizio Disabilità DSA dell'ateneo.

Fonti istituzionali

Ultima revisione: 31 ottobre 2026. Corretta la base normativa dell'esonero tasse: D.Lgs. 68/2012 art. 9 c. 2 (non più L. 118/1971 art. 30) e aggiunto il percorso di esonero totale per riconoscimento di handicap art. 3 L. 104 a prescindere dalla percentuale di invalidità. Disclaimer: guida informativa.