Invalidità civile dal 74% al 99%: cosa spetta
Il 74% è la soglia in cui compare il primo assegno vero. Ma c'è un requisito che ne esclude molti — e quasi nessuno lo dice in modo chiaro. Importi 2026 verificati sull'Allegato 2 della Circolare INPS 153/2025.
In breve
- Assegno mensile di assistenza — €340,71/mese × 13 mensilità = €4.429,23/anno
- Serve non lavorare — è il requisito che esclude di più
- Limite di reddito — €5.852,21/anno, personale
- 74, 75, 80, 90, 99% — sono la stessa fascia: identici benefici
74, 75, 80, 90: perché è la stessa cosa
Molte ricerche distinguono «cosa spetta al 75%» da «cosa spetta all'80%». Dal punto di vista delle prestazioni economiche non cambia nulla: la legge individua una fascia unica dal 74% al 99%, e all'interno di questa i diritti sono identici. Un verbale con 75% e uno con 95% danno lo stesso assegno, con gli stessi requisiti.
Le soglie che contano davvero, in questa zona, sono due: il 74%, che apre l'assegno, e il 100%, che lo sostituisce con la pensione di inabilità (con un limite di reddito molto più generoso). Vedi la pagina sul 100%.
L'assegno mensile di assistenza
L'art. 13 della L. 118/1971 lo concede agli invalidi civili con «riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74%», che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste.
| Voce | Valore 2026 |
|---|---|
| Importo mensile | €340,71 |
| Mensilità | 13 (con tredicesima) |
| Totale annuo | €4.429,23 |
| Limite di reddito | €5.852,21 — personale |
| Età | 18 – 67 anni |
| Stato occupazionale | non occupato |
Il requisito che esclude di più: non lavorare
È il punto su cui più spesso le persone scoprono, troppo tardi, di non avere diritto a nulla. L'assegno mensile di assistenza non spetta a chi lavora. Non è una questione di importo: è proprio la condizione di legge.
La stessa norma prevede che il beneficiario debba autocertificare ogni anno all'INPS di non svolgere attività lavorativa, e che debba comunicare tempestivamente all'Istituto il venir meno di questa condizione (art. 13 c. 2 L. 118/1971, che rinvia al DPR 445/2000). Chi inizia a lavorare e non lo comunica si espone alla richiesta di restituzione delle somme percepite.
Il paradosso della fascia. Il 74-99% descrive una capacità lavorativa fortemente ridotta ma non nulla: molte persone in questa fascia possono e vogliono lavorare. Farlo è pienamente legittimo — significa però rinunciare all'assegno. È una scelta economica, non un divieto.
Cosa resta se lavori
Rinunciare all'assegno non azzera i diritti. Restano i benefici che non dipendono dallo stato di non occupazione:
- Contribuzione figurativa — chi ha un'invalidità superiore al 74% può ottenere 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente svolto come lavoratore dipendente (pubbliche amministrazioni, aziende private, cooperative), fino a un massimo di 5 anni (art. 80 c. 3 L. 388/2000, istruzioni nella Circolare INPS 29/2002). Non è automatico: va richiesto — ed è un beneficio spesso ignorato, che vale anni di anticipo sulla pensione.
- Collocamento mirato — l'iscrizione alle liste della L. 68/1999 e la quota di riserva nelle aziende: categorie protette e Legge 68
- Congedo per cure — fino a 30 giorni all'anno, per chi ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%: vedi il cluster lavoro
Attenzione a una sfumatura che genera errori: il beneficio della contribuzione figurativa è previsto per invalidità superiore al 74% (Circ. INPS 29/2002), mentre l'assegno spetta da invalidità pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/1971). Con un verbale di esattamente 74% questa differenza conta: chiedi conferma al patronato.
Cosa cambia a 67 anni
Al raggiungimento dell'età per l'assegno sociale (67 anni nel periodo 2024-2026) l'assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo (Circ. INPS 153/2025 §11.3; già Circ. 122/2018 §9.3), senza necessità di domanda.
Cumulo con altre prestazioni
L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità (per esempio l'Assegno Ordinario di Invalidità INPS, che è previdenziale e richiede contributi). Non significa però perdere tutto: la legge riconosce il diritto di opzione — si può scegliere il trattamento economicamente più favorevole.
Le combinazioni possibili sono molte e dipendono dalla tua storia contributiva. Prima di presentare domanda, fai fare due conti al patronato: l'opzione più conveniente non è sempre quella che sembra a prima vista. Confronto tra le prestazioni: pensioni e assegni di invalidità.
Esenzione ticket e agevolazioni
L'esenzione dal ticket sanitario per invalidità è disciplinata a livello regionale: soglie, codici e prestazioni coperte variano da Regione a Regione. Non esiste una regola nazionale uniforme che possiamo riportare qui senza rischiare di essere inesatti per la tua ASL — verifica presso la tua ASL o il tuo patronato.
Sulle agevolazioni fiscali (auto, IVA agevolata, detrazioni) il criterio non è la percentuale di invalidità ma il tipo di riconoscimento: vedi il cluster agevolazioni.
Domande frequenti
Cosa spetta con il 74% di invalidità civile?
L'assegno mensile di assistenza: €340,71/mese × 13 mensilità = €4.429,23/anno nel 2026. Richiede età 18–67, reddito personale sotto €5.852,21/anno e stato di non occupazione.
Con il 75% si può lavorare?
Sì, ma lavorando non spetta l'assegno: la legge lo riserva a chi non svolge attività lavorativa. Restano il collocamento mirato e i 2 mesi/anno di contribuzione figurativa (fino a 5 anni).
Cosa spetta con l'80%?
Esattamente le stesse cose del 74% e del 75%: l'80% è dentro la fascia 74-99%, che è unica ai fini delle prestazioni economiche. Non esiste una prestazione che scatti specificamente all'80% di invalidità civile.
Quanto è il limite di reddito?
€5.852,21 annui, personale (2026). È molto più basso del limite previsto al 100% per la pensione di inabilità (€20.029,55): è una delle differenze più rilevanti fra le due fasce.
Approfondimenti
- Tutte le percentuali di invalidità civile e cosa aprono
- Invalidità civile 100%: cosa spetta
- Pensioni e assegni di invalidità a confronto
- Legge 68: categorie protette e collocamento mirato
- Aggravamento: come chiedere una percentuale più alta
Fonti
- L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 (assegno mensile di assistenza: soglia 74%, non occupazione, autocertificazione annuale)
- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 c. 3 — Circ. INPS 29/2002 (contribuzione figurativa)
- L. 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento mirato)
- Importi 2026: Circolare INPS 153 del 19/12/2025, Allegato 2 (Tab. M.3 §2)
- Circ. INPS 153/2025 §11.3 (trasformazione in assegno sociale)
Ultima revisione: 14 luglio 2026. Importi 2026 verificati sull'Allegato 2 della Circolare INPS 153/2025 (fonte primaria).