Congedo straordinario
Fino a due anni nella vita lavorativa, retribuiti, per assistere un familiare con disabilità grave. È previsto dall’art. 42 c. 5 del D.lgs. 151/2001.
In breve
- 2 anni massimi nell’intera vita lavorativa, anche frazionabili.
- Spetta a un solo familiare alla volta, secondo un ordine di priorità.
- Indennità pari alla retribuzione, fino a un tetto annuo INPS rivalutato.
- Diverso dai permessi 3 giorni/mese: il congedo è un’assenza prolungata, non singole giornate.
- Si fa domanda all’INPS, con la stessa logica dei permessi.
Cos’è il congedo straordinario
È un periodo di assenza dal lavoro, retribuito e coperto da contribuzione figurativa, che un lavoratore dipendente può chiedere per assistere in via continuativa un familiare con handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104).
È pensato per situazioni di assistenza intensa che non si gestiscono con i 3 giorni mensili di permesso: ricoveri prolungati, terapie complesse, fasi terminali, riabilitazioni intensive.
Durata: 2 anni nella vita lavorativa
Il limite massimo è 2 anni complessivi nell’intera vita lavorativa del richiedente, indipendentemente da quante persone con disabilità si assistano.
- Si può fruire in modo continuativo (24 mesi consecutivi) o frazionato (a settimane, mesi, periodi)
- Tra un periodo di congedo e l’altro non è richiesto un intervallo minimo di lavoro
- I 2 anni si sommano a tutti i datori di lavoro che hai avuto in carriera
Chi può chiederlo — ordine di priorità
La legge (art. 42 c. 5 D.lgs. 151/2001, modificato da D.lgs. 119/2011 e successive sentenze della Corte Costituzionale) fissa una scala di priorità: il congedo spetta nell’ordine, si scende solo se il familiare precedente è mancante, deceduto o affetto da patologia invalidante:
- Coniuge convivente della persona con disabilità grave (oppure parte di unione civile, anche non convivente — L. 76/2016; oppure convivente di fatto convivente)
- Genitori (anche adottivi). Per la convivenza: dopo la sentenza Corte Costituzionale 232/2018 il requisito è meno rigido — i genitori non conviventi possono accedere se non ci sono altri familiari prioritari disponibili
- Figlio convivente
- Fratello o sorella convivente
- Parente o affine entro il 3° grado convivente
“Mancante” non significa solo deceduto: include divorzio, separazione legale, abbandono certificato, patologie invalidanti gravi del familiare prioritario.
L’evoluzione giurisprudenziale (Corti Costituzionali 213/2016, 232/2018) ha progressivamente ampliato i casi di accesso al congedo, in particolare per il convivente di fatto e per i genitori non conviventi. Per il tuo caso specifico, verifica con un patronato.
Quanto si è pagati
L’indennità è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, escluse le voci variabili (es. straordinari, premi).
Esiste un tetto annuo massimo rivalutato ISTAT ogni anno (art. 42 c. 5-ter D.lgs. 151/2001). Per il 2026, secondo la Circolare INPS 6 del 30 gennaio 2026:
- €57.837,00 lordi/anno — tetto complessivo (indennità + contribuzione figurativa)
- Comprende l’indennità retributiva (~€43.380) + la contribuzione figurativa (~€14.460)
L’indennità è tassata come reddito da lavoro dipendente. La copertura contributiva è figurativa (contributi pensionistici accreditati senza versamento). Importi soggetti a rivalutazione annuale.
Le cifre in euro sono aggiornate al 2026 e cambiano ogni anno. Verifica sul sito INPS o con il tuo patronato l’importo corrente prima di pianificare scelte economiche.
Cumulabilità con altri benefici
- Incompatibile nello stesso giorno con i permessi 3 giorni/mese;
- Compatibile nello stesso mese con permessi e congedo, purché in giorni diversi;
- Compatibile con congedo parentale ordinario (per altro figlio o stesso figlio in periodi diversi);
- Il congedo straordinario non si somma al limite di altri congedi: è autonomo nel computo dei 2 anni.
Come fare domanda
- Verbale di handicap grave (art. 3 c. 3) della persona che si assiste — preliminare obbligatorio.
- Domanda all’INPS via portale (con SPID/CIE), patronato gratuito, o Contact Center.
- Specifica le date di inizio e fine del congedo. Si può modificare in seguito con domanda di proroga o cessazione anticipata.
- Comunicazione al datore di lavoro con il provvedimento INPS. Preavviso: 5 giorni (10 per il pubblico impiego).
Cessazione anticipata e ripristino
Puoi interrompere il congedo in qualsiasi momento e tornare al lavoro. Successivamente puoi ricominciare il congedo per il periodo residuo (entro i 2 anni totali) con nuova domanda.
Il datore di lavoro non può rifiutare il rientro se la richiesta rispetta le forme previste.
Dipendenti pubblici
Per il pubblico impiego il congedo è gestito direttamente dall’amministrazione, non da INPS. Le tempistiche e modalità di domanda variano per CCNL ma la sostanza è uguale: 2 anni nella vita lavorativa, retribuiti, con scala di priorità.
Domande frequenti
Posso prendere il congedo straordinario per un genitore non convivente?
La regola di base prevede la convivenza, ma la Corte Costituzionale (sent. 232/2018) ha riconosciuto l’accesso anche al genitore non convivente in casi specifici (assenza di altri familiari prioritari disponibili). Per la tua situazione concreta è essenziale verifica al patronato — ogni caso è particolare.
Il congedo conta per la pensione?
Sì. Durante il congedo straordinario maturi contribuzione figurativa piena. Non perdi anzianità contributiva.
Posso lavorare durante il congedo?
No. Durante il congedo straordinario non puoi prestare alcuna attività lavorativa, neanche occasionale, neanche part-time presso altri datori. È incompatibile per natura con il lavoro.
Cosa succede se il familiare assistito muore durante il congedo?
Il congedo cessa automaticamente. Devi comunicarlo all’INPS e al datore di lavoro entro 30 giorni. I giorni non goduti non si recuperano per assistere altri familiari (resta il limite dei 2 anni totali, che però si “congelano” a quanto effettivamente fruito).
Posso prendere il congedo per più familiari disabili?
Sì, ma il tetto dei 2 anni complessivi nella vita lavorativa resta fisso, indipendentemente dal numero di persone assistite.
Approfondimenti
Fonti istituzionali e riferimenti
- INPS — sezione Congedi e permessi (cerca "congedo straordinario 104")
- D.lgs. 151/2001 art. 42 c. 5 (Normattiva)
- Riferimenti chiave: art. 42 c. 5 D.lgs. 151/2001, D.lgs. 119/2011 (modifiche), D.lgs. 86/2018 (allineamento unioni civili), Corte Cost. 213/2016 e 232/2018 (estensioni a convivente di fatto e genitore non convivente), Circolari INPS 38/2017 e 64/2024 (importi e procedure)