Assistente educativo (AEC/OEPA)
La figura del Comune (non MIUR) che affianca l'alunno con disabilità per l'autonomia personale e la comunicazione. Diversa dal sostegno, complementare ad esso.
L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali è un obbligo degli enti locali (art. 13 c. 3 L. 104/1992). Gli enti territoriali assicurano, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale (art. 3 c. 5 lett. a D.lgs. 66/2017).
Il decreto rinvia a un accordo in Conferenza Unificata per le modalità attuative e gli standard qualitativi (art. 3 c. 5-bis) e a un'intesa per i criteri di una progressiva uniformità dei profili professionali del personale destinato a questa assistenza (art. 3 c. 4).
Differenza dal sostegno
| Insegnante di sostegno | Assistente educativo |
|---|---|
| Docente MIUR | Personale del Comune |
| Funzione didattica | Funzione di autonomia personale |
| Specializzazione TFA Sostegno | Profili professionali da uniformare con intesa in Conferenza Unificata (art. 3 c. 4 D.lgs. 66/2017) |
| Contitolare della classe | Personale ausiliario alla classe |
| Docenti assegnati dallo Stato (art. 3 c. 2 lett. a D.lgs. 66/2017) | Assistenza di competenza degli enti territoriali, inclusa l'assegnazione del personale (art. 3 c. 5 lett. a D.lgs. 66/2017) |
Chi paga e chi attiva il servizio
La competenza dipende dal grado scolastico:
- Asilo nido, infanzia, primaria, secondaria I grado — Comune di residenza dell'alunno;
- Secondaria II grado (superiori) — Provincia o Città Metropolitana (D.lgs. 112/1998 + L. 56/2014);
Ore e modalità
Il PEI contiene la proposta delle risorse professionali per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione (art. 7 c. 2 lett. d D.lgs. 66/2017). Il dirigente trasmette la richiesta agli enti competenti secondo l'art. 10 c. 3. Per la richiesta relativa all'alunno, confrontati con la scuola e con l'ente competente.
Cosa fare se non viene assegnato
Le risorse per l'assistenza sono attribuite dagli enti preposti sulla base delle richieste complessive del dirigente scolastico (art. 10 c. 3 D.lgs. 66/2017). Se l'assistenza non viene assegnata o è inferiore a quanto proposto nel PEI, per i rimedi nel tuo caso rivolgiti a un avvocato.
Approfondimenti
Fonti istituzionali
Ultima revisione: 31 ottobre 2026. Disclaimer: guida informativa.