Scuola · L. 104 art. 13 c. 3

Assistente educativo (AEC/OEPA)

La figura del Comune (non MIUR) che affianca l'alunno con disabilità per l'autonomia personale e la comunicazione. Diversa dal sostegno, complementare ad esso.

L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione

L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali è un obbligo degli enti locali (art. 13 c. 3 L. 104/1992). Gli enti territoriali assicurano, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale (art. 3 c. 5 lett. a D.lgs. 66/2017).

Il decreto rinvia a un accordo in Conferenza Unificata per le modalità attuative e gli standard qualitativi (art. 3 c. 5-bis) e a un'intesa per i criteri di una progressiva uniformità dei profili professionali del personale destinato a questa assistenza (art. 3 c. 4).

Differenza dal sostegno

Insegnante di sostegnoAssistente educativo
Docente MIURPersonale del Comune
Funzione didatticaFunzione di autonomia personale
Specializzazione TFA SostegnoProfili professionali da uniformare con intesa in Conferenza Unificata (art. 3 c. 4 D.lgs. 66/2017)
Contitolare della classePersonale ausiliario alla classe
Docenti assegnati dallo Stato (art. 3 c. 2 lett. a D.lgs. 66/2017)Assistenza di competenza degli enti territoriali, inclusa l'assegnazione del personale (art. 3 c. 5 lett. a D.lgs. 66/2017)

Chi paga e chi attiva il servizio

La competenza dipende dal grado scolastico:

Ore e modalità

Il PEI contiene la proposta delle risorse professionali per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione (art. 7 c. 2 lett. d D.lgs. 66/2017). Il dirigente trasmette la richiesta agli enti competenti secondo l'art. 10 c. 3. Per la richiesta relativa all'alunno, confrontati con la scuola e con l'ente competente.

Cosa fare se non viene assegnato

Le risorse per l'assistenza sono attribuite dagli enti preposti sulla base delle richieste complessive del dirigente scolastico (art. 10 c. 3 D.lgs. 66/2017). Se l'assistenza non viene assegnata o è inferiore a quanto proposto nel PEI, per i rimedi nel tuo caso rivolgiti a un avvocato.

Fonti istituzionali

Ultima revisione: 31 ottobre 2026. Disclaimer: guida informativa.