Esenzione bollo auto per persone con disabilità
Esenzione totale e permanente del bollo auto per veicoli intestati al disabile o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Si chiede una sola volta.
I punti chiave
- Esenzione 100%: niente bollo per il veicolo intestato
- Spetta al disabile o al familiare che lo ha fiscalmente a carico
- Vale per un solo veicolo alla volta per disabile
- Si fa una sola volta, poi è automatica per gli anni successivi
- Si applica anche a moto e scooter con limiti di cilindrata
A chi spetta
L’esenzione si applica per veicoli destinati a persone con disabilità rientranti in una delle 4 categorie previste dalla normativa (L. 97/1986, L. 449/1997 art. 8, L. 388/2000):
- Non vedenti e sordi (cecità totale o residuo visivo non superiore a 1/20; sordità pre-linguale)
- Disabili psichici o mentali con indennità di accompagnamento riconosciuta
- Disabili con grave limitazione capacità di deambulazione o pluriamputati (con verbale di handicap grave art. 3 c. 3 L. 104)
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti — in questo caso serve il veicolo adattato
L’obbligo di adattamento
Solo per la categoria 4 (ridotte capacità motorie permanenti) il veicolo deve essere adattato. Esempi di adattamenti che danno diritto all’esenzione:
- Cambio automatico (per chi ha problemi all’arto inferiore)
- Pedaliera con leve manuali al volante
- Servosterzo con modifiche specifiche
- Sollevatore o pedana per carrozzina
- Sistemi di ancoraggio carrozzina
- Comandi al volante per persone con limitazioni agli arti superiori
L’adattamento deve risultare sulla carta di circolazione con i codici previsti dal Codice della Strada.
Limiti di cilindrata
L’esenzione si applica a:
- Auto fino a 2.000 cc benzina (anche ibrido benzina) o 2.800 cc diesel (anche ibrido diesel)
- Auto elettriche: potenza non superiore a 150 kW
- Motocicli e motocarrozzette previsti dalla normativa
Sopra questi limiti, niente esenzione.
Intestazione del veicolo
L’esenzione si applica se il veicolo è intestato:
- al disabile direttamente, oppure
- al familiare che ha il disabile fiscalmente a carico (reddito disabile sotto €4.000/anno per i figli fino a 24 anni, oppure sotto €2.840,51/anno per gli altri familiari — limiti TUIR)
La cointestazione con un terzo (non disabile e non familiare a carico) fa perdere l’esenzione.
Come fare domanda
La procedura varia per Regione (la competenza sul bollo è regionale). Generalmente:
- Verifica sul sito della tua Regione (sezione tributi auto) la modalità: alcune Regioni accettano domanda online, altre cartacea, altre tramite Agenzia Entrate locale
- Compila la domanda di esenzione indicando dati del veicolo e del disabile
- Allega:
- Copia verbale di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104) o di invalidità civile della categoria pertinente
- Copia libretto di circolazione
- Copia codice fiscale e documento d’identità del disabile
- Per veicoli adattati: prescrizione del medico sulla necessità degli adattamenti
- Se l’intestatario è il familiare: dichiarazione che il disabile è a carico
- Presenta la domanda agli sportelli regionali tributi auto, ACI, o online se previsto
L’esenzione, una volta concessa, vale per tutti gli anni successivi finché l’intestazione e i requisiti restano. Non va rinnovata.
Quando l’esenzione NON si applica
- Veicolo cointestato con persona non disabile e non a carico
- Veicolo non rientrante nei limiti di cilindrata
- Disabile con percentuale o handicap che non rientra nelle 4 categorie ammesse
- Veicolo successivamente all’evoluzione della condizione (es. il disabile decede, l’esenzione cessa)
- Persona non più fiscalmente a carico (cambio di reddito sopra soglia)
Cessazione dell’esenzione
L’esenzione cessa automaticamente quando:
- Il veicolo è venduto o passato di intestazione
- Il disabile decede (gli eredi devono comunicarlo e dovranno pagare il bollo successivo)
- Il familiare a carico smette di esserlo (per superamento soglia di reddito)
- Il disabile muta categoria di disabilità in modo che non spetti più
Va comunicata la cessazione alla Regione entro tempi specifici (variabili). In mancanza, si rischiano sanzioni per omessa comunicazione.
Posso avere più veicoli esenti?
No, l’esenzione si applica a un solo veicolo per ogni disabile. Se in famiglia ci sono più disabili, ognuno ha diritto al proprio veicolo esente.
E l’IPT (passaggio di proprietà)?
Anche l’Imposta Provinciale di Trascrizione sul passaggio di proprietà è esente per i veicoli destinati a persone con disabilità delle stesse categorie. Si richiede al PRA al momento della registrazione.
Approfondimenti
Fonti istituzionali e riferimenti
- Agenzia Entrate — sezione Agevolazioni auto disabili
- Gazzetta Ufficiale
- Riferimenti normativi: L. 97/1986, L. 449/1997 art. 8, L. 388/2000 art. 30 c. 7, art. 15 c. 1 lett. c TUIR (detrazione 19%), DPR 633/72 tabella A parte II punto 31 (IVA 4%). Bollo auto: tributo regionale, modalità di esenzione variabili per Regione (Italia è devolved sul punto)