Maggiorazione sociale e incremento al milione
L'integrazione che porta le pensioni di invalidità più basse a importi più dignitosi, per chi ha redditi sotto soglia. Nel 2026 può arrivare fino a €768,29/mese — ma solo a reddito zero.
L'essenziale
- Cos'è — una maggiorazione mensile che si aggiunge alla pensione base
- Per chi — invalidi civili 100%, ciechi assoluti, sordi prelinguali (dai 18 anni); altri pensionati dai 70 anni, ridotti fino a 65 con i contributi (art. 38 L. 448/2001)
- Vincolo — redditi familiari sotto soglie strette
- Importo finale — la pensione, sommata alla maggiorazione, può arrivare fino a €768,29/mese nel 2026 (€340,71 di pensione + fino a €427,58 di incremento)
- +€20/mese dal 2026 — l'aumento c'è ed è strutturale (L. 199/2025, Circ. INPS 19/2026): è già compreso negli importi di questa pagina
- Domanda — automatica per invalidi civili, ciechi e sordi; ricostituzione se i redditi cambiano
Numeri esatti vanno verificati con il patronato sulla base della tua situazione reddituale e della tipologia di pensione.
A quanto ammonta l'aumento della pensione di invalidità nel 2026? Per gli invalidi civili totali (100%), ciechi assoluti e sordi prelinguali con redditi sotto soglia, la pensione può arrivare fino a 768,29 € al mese nel 2026 grazie all'incremento al milione (€340,71 di pensione + fino a €427,58 di aumento — Tabella M.5, Allegato 2 Circ. INPS 153/2025, più i €20 dell'art. 1 c. 179 L. 199/2025). È un massimo: l'aumento si riduce al crescere del reddito, quindi la cifra piena spetta solo a chi ha reddito zero. L'espressione "incremento al milione" indica 1 milione di lire (516,46 € nel 2001) rivalutato ogni anno con l'indice ISTAT, non 1.000 euro. Dal 2020 spetta già dai 18 anni di età (prima dai 60), per effetto della sentenza Corte Costituzionale 152/2020 (attuata dalla Circolare INPS 107/2020).
Cos'è la maggiorazione sociale
La maggiorazione sociale è un'integrazione riconosciuta dall'INPS sui trattamenti pensionistici di importo molto basso. Nasce dalle L. 544/1988 e successivi provvedimenti, con il consolidamento più importante portato dalla L. 23 dicembre 2001, n. 448 (art. 38) — la legge finanziaria che introduce il famoso "incremento al milione".
L'obiettivo dichiarato dall'art. 38 è portare il reddito complessivo di alcuni beneficiari di pensione a un livello equivalente a 516,46 € al 2001 (1 milione di lire), valore poi rivalutato annualmente con l'indice ISTAT.
A chi spetta
L'incremento al milione si applica a categorie specifiche, con soglie reddituali differenti per età e situazione familiare:
Categoria 1 — invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordi prelinguali
- età minima 18 anni;
- beneficiari di pensione di invalidità civile (100%), pensione ai ciechi assoluti, pensione ai sordi (L. 381/1970);
- redditi familiari sotto le soglie INPS aggiornate ogni anno.
Categoria 2 — altri pensionati
- età minima 70 anni, ridotta di un anno ogni cinque anni di contributi, fino a un massimo di cinque anni, quindi non prima dei 65 (art. 38 c. 3 L. 448/2001);
- titolari delle maggiorazioni sociali dell'art. 1 L. 544/1988, dell'assegno sociale (art. 70 c. 1 L. 388/2000) o della pensione sociale (art. 2 L. 544/1988), come indicato dall'art. 38 c. 1 L. 448/2001.
Soglie reddituali 2026 — come si calcolano
Le soglie variano per categoria, situazione familiare (singolo / coniugato) e si rivalutano ogni anno con l'indice ISTAT. Per il 2026 i valori di riferimento sono pubblicati dalla Circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025 (§4.1 Pensioni sociali e assegni sociali).
La meccanica della soglia, comune a tutte le categorie, è la seguente:
- Pensionato non coniugato: il reddito personale annuo non deve superare l'importo annuo della pensione maggiorata (per la categoria 1 = €768,29/mese × 13 = €9.987,77/anno per il 2026 — Tabella M.5 §1, Allegato 2 Circ. INPS 153/2025, più i €260 annui del c. 179 L. 199/2025).
- Pensionato coniugato: si guarda il reddito cumulato della coppia; questo non deve superare il valore della soglia personale incrementata di un assegno sociale annuo aggiuntivo (l'assegno sociale 2026 è €546,24/mese × 13 = €7.101,12/anno; art. 38 c. 5 lett. b L. 448/2001): per la categoria 1 il limite cumulato 2026 è €17.088,89.
| Categoria | Soglia individuale (annua) | Soglia coniugato (cumulato) |
|---|---|---|
| Cat. 1 — invalidi 100%, ciechi assoluti, sordi (≥18 anni) | ≈ importo annuo pensione maggiorata | Soglia individuale + 1 assegno sociale annuo |
| Cat. 2 — altri pensionati (≥70 anni, ridotti fino a 65 con i contributi) | ≈ importo annuo pensione maggiorata | Soglia individuale + 1 assegno sociale annuo |
- servizi online del sito INPS o Struttura territoriale INPS competente;
- patronato (ACLI-INCA, INAS-CISL, ITAL-UIL, EPACA, 50&Più).
Importo finale 2026
L'importo della pensione, una volta sommata la maggiorazione, può arrivare fino a €768,29/mese nel 2026 (13 mensilità, con tredicesima a dicembre — Tabella M.5, Allegato 2 Circ. INPS 153/2025, più i €20 del c. 179 L. 199/2025). Il valore esatto dipende:
- dalla pensione di partenza;
- dai redditi familiari (se sopra una certa soglia, la maggiorazione si riduce e poi azzera);
- dalla categoria di appartenenza.
Da non confondere con un'altra misura, che riguarda pensioni diverse: un incremento dell'1,3% sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (€611,85 al mese nel 2026), per un massimo di €7,95 al mese (Circ. INPS 153/2025 §3.2; art. 1 c. 310 della L. 197/2022, prorogato dall'art. 1 c. 177 della L. 207/2024).
La differenza non è un dettaglio: l'incremento dell'1,3% riguarda le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (Circ. INPS 153/2025 §3.2), mentre l'aumento di €20 riguarda l'incremento della maggiorazione sociale dell'art. 38 c. 1 L. 448/2001 (Circ. INPS 19/2026 §2).
Come si ottiene
- D'ufficio per gli invalidi civili totali, i ciechi civili assoluti e i sordi titolari di pensione: «Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati» (Msg INPS 3960/2020 §2; Circ. INPS 107/2020 §1).
- Domanda di ricostituzione reddituale, per questi titolari, se i redditi personali sono variati o non sono stati comunicati all'INPS con le previste modalità: si presenta con il servizio online sul sito INPS, alla Struttura territoriale o a un patronato abilitato (Msg INPS 3960/2020 §3).
- A domanda la maggiorazione sociale dell'art. 1 L. 544/1988; per i titolari di pensione di inabilità (art. 2 L. 222/1984) di età inferiore a 60 anni l'incremento si chiede insieme alla maggiorazione (Circ. INPS 107/2020 §2.1).
Cumulabilità
- Indennità di accompagnamento — pienamente cumulabile (l'accompagnamento non è soggetto a limiti reddituali e non concorre nemmeno al calcolo delle soglie).
- Lavoro — il reddito da lavoro concorre al superamento delle soglie, quindi può fare cessare la maggiorazione (ma non la pensione di base).
- Pensione di reversibilità — concorre al reddito familiare ai fini delle soglie.
Domande frequenti
L'incremento al milione è una pensione separata?
No. L'art. 38 c. 1 L. 448/2001 incrementa la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, per tredici mensilità: non è una prestazione autonoma.
Si paga l'IRPEF sulla maggiorazione?
No. Il TUIR esclude dalla base imponibile la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (art. 3 c. 3 lett. d-bis DPR 917/1986), qualunque sia la pensione su cui si applica. Resta tassata, se lo è, la pensione di partenza.
Cosa succede se il coniuge inizia a lavorare?
Il reddito del coniuge concorre alla soglia familiare. Se il reddito rilevante della coppia raggiunge o supera il limite, l'incremento non spetta; sotto il limite può spettare in misura ridotta. Se i redditi variano o non sono stati comunicati all'INPS con le previste modalità, serve una domanda di ricostituzione reddituale (Msg INPS 3960/2020 §3).
Posso averlo se ho già 70 anni e una pensione di vecchiaia bassa?
Dipende dal trattamento: dai 70 anni (ridotti fino a un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque di contribuzione) l'incremento riguarda i titolari delle maggiorazioni sociali dell'art. 1 L. 544/1988, dell'assegno sociale e della pensione sociale, se i redditi sono sotto i limiti (art. 38 c. 1, 3 e 5 L. 448/2001). La maggiorazione dell'art. 1 L. 544/1988 può essere riconosciuta solo a domanda (Circ. INPS 107/2020 §2.1).
Approfondimenti
- Hub pensioni e assegni di invalidità
- AOI
- Pensione di inabilità INPS
- Percentuali invalidità civile
- Indennità di accompagnamento
- Novità Legge 104 2026 — aumenti e importi
Fonti istituzionali
- Legge 23 dicembre 2001, n. 448, art. 38 — incremento al milione (Normattiva)
- Circolare INPS 107 del 23 settembre 2020 — estensione dell'incremento al milione dai 18 anni di età, in attuazione della sentenza Corte Costituzionale 152/2020
- Circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025 — §4.1 Pensioni sociali e assegni sociali (soglie e importi 2026)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 c. 179 — Circolare INPS 19 del 25 febbraio 2026 — §2 (+€20/mese e +€260/anno dal 1° gennaio 2026)
- DPR 917/1986 (TUIR), art. 3 c. 3 lett. d-bis — esclusione della maggiorazione sociale dalla base imponibile
- INPS — Scheda Maggiorazione Sociale
Ultima revisione: 31 ottobre 2026. Correzione (26 ottobre 2026): a luglio questa pagina aveva tolto l'aumento di €20/mese dicendo che non esisteva: era un errore nostro. Lo avevamo cercato solo nella Circ. INPS 153/2025, uscita prima della legge di bilancio. L'aumento c'è (art. 1 c. 179 L. 199/2025, Circ. INPS 19/2026) e gli importi sono stati aggiornati: pensione maggiorata fino a €768,29/mese, soglie €9.987,77 personale / €17.088,89 coniugato. Corretta anche la risposta sull'IRPEF. Disclaimer: guida informativa; per il calcolo preciso dei limiti reddituali nella tua situazione rivolgiti a un patronato.