Figli disabili · D.lgs. 151/2001 art. 33

Congedo parentale prolungato

Fino a 3 anni di astensione dal lavoro entro i 12 anni del bambino con handicap grave, retribuiti al 30% con contribuzione figurativa al 100%.

3 annidurata massima totale
12 annietà massima bambino
30%retribuzione mensile
100%contributi figurativi

Cos'è

Il congedo parentale prolungato è una specifica forma di congedo parentale prevista dall'art. 33 del D.lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità) per i genitori di figli con handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/1992.

Sostituisce il congedo parentale ordinario (10/11 mesi totali per i genitori, art. 32 D.lgs. 151/2001) con un congedo molto più lungo: fino a 3 anni complessivi per nucleo familiare, fruibile entro il 12° anno di età del bambino.

Requisiti

Modalità di fruizione

Il congedo è flessibile e può essere usato in tre modi:

  1. Periodo continuativo — fino a 3 anni ininterrotti;
  2. Frazionato a giorni o mesi — distribuiti tra i due genitori;
  3. Ore di permesso giornaliero in alternativa al congedo continuativo:
    • 2 ore al giorno se la giornata lavorativa è di almeno 6 ore;
    • 1 ora al giorno se la giornata lavorativa è inferiore a 6 ore.

Retribuzione e contribuzione

Confronto con il congedo straordinario

Congedo parentale prolungato (art. 33)Congedo straordinario (art. 42 c. 5)
Per genitori di figli con handicap gravePer familiari conviventi (anche figli, coniuge, fratelli) con handicap grave
Entro 12 anni del bambinoSenza limite di età
3 anni totali per nucleo familiare2 anni nella vita lavorativa per nucleo
30% retribuzione + 100% contributi100% retribuzione (entro tetto €54.518,57 nel 2026) + 100% contributi
Anche frazionato a ore (1-2/giorno)A giorni o periodi

I due istituti non si cumulano nello stesso periodo ma si possono alternare nel tempo. Il congedo straordinario è economicamente più conveniente; il prolungato è più flessibile (ore giornaliere) e dura di più.

Come fare domanda

  1. Verbale L. 104 con gravità (art. 3 c. 3) del figlio;
  2. Domanda online INPS — sezione "Congedi e permessi", accesso SPID/CIE/CNS. In alternativa tramite patronato;
  3. Comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 5 giorni (CCNL può prevedere termini diversi). Allegare la ricevuta della domanda INPS.

Fonti istituzionali

Ultima revisione: 8 maggio 2026. Disclaimer: guida informativa.