Congedo parentale prolungato
Fino a 3 anni di astensione dal lavoro entro i 12 anni del bambino con handicap grave, retribuiti al 30% con contribuzione figurativa al 100%.
Cos'è
Il congedo parentale prolungato è una specifica forma di congedo parentale prevista dall'art. 33 del D.lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità) per i genitori di figli con handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/1992.
Sostituisce il congedo parentale ordinario (10/11 mesi totali per i genitori, art. 32 D.lgs. 151/2001) con un congedo molto più lungo: fino a 3 anni complessivi per nucleo familiare, fruibile entro il 12° anno di età del bambino.
Requisiti
- Figlio con handicap grave — riconosciuto art. 3 c. 3 L. 104 dalla Commissione INPS-ASL;
- Età del figlio < 12 anni al momento della fruizione;
- Genitore lavoratore dipendente (anche assicurato INPS o iscritto alla gestione separata, con regole specifiche);
- Convivenza con il figlio (presunta per i genitori conviventi).
Modalità di fruizione
Il congedo è flessibile e può essere usato in tre modi:
- Periodo continuativo — fino a 3 anni ininterrotti;
- Frazionato a giorni o mesi — distribuiti tra i due genitori;
- Ore di permesso giornaliero in alternativa al congedo continuativo:
- 2 ore al giorno se la giornata lavorativa è di almeno 6 ore;
- 1 ora al giorno se la giornata lavorativa è inferiore a 6 ore.
Retribuzione e contribuzione
- Indennità INPS — 30% della retribuzione, erogata direttamente dall'INPS o tramite datore (anticipo);
- Contributi figurativi — 100% sull'ultima retribuzione, validi sia per anzianità contributiva sia per il calcolo della pensione;
- TFR e ferie — il periodo di congedo prolungato non concorre alla maturazione di TFR e ferie ordinarie.
Confronto con il congedo straordinario
| Congedo parentale prolungato (art. 33) | Congedo straordinario (art. 42 c. 5) |
|---|---|
| Per genitori di figli con handicap grave | Per familiari conviventi (anche figli, coniuge, fratelli) con handicap grave |
| Entro 12 anni del bambino | Senza limite di età |
| 3 anni totali per nucleo familiare | 2 anni nella vita lavorativa per nucleo |
| 30% retribuzione + 100% contributi | 100% retribuzione (entro tetto €54.518,57 nel 2026) + 100% contributi |
| Anche frazionato a ore (1-2/giorno) | A giorni o periodi |
I due istituti non si cumulano nello stesso periodo ma si possono alternare nel tempo. Il congedo straordinario è economicamente più conveniente; il prolungato è più flessibile (ore giornaliere) e dura di più.
Come fare domanda
- Verbale L. 104 con gravità (art. 3 c. 3) del figlio;
- Domanda online INPS — sezione "Congedi e permessi", accesso SPID/CIE/CNS. In alternativa tramite patronato;
- Comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 5 giorni (CCNL può prevedere termini diversi). Allegare la ricevuta della domanda INPS.
Approfondimenti
Fonti istituzionali
Ultima revisione: 8 maggio 2026. Disclaimer: guida informativa.