Eliminazione delle barriere architettoniche
Rampe, ascensori, montascale, adeguamento bagni: le agevolazioni fiscali e i bonus per rendere la casa accessibile.
Le agevolazioni — quadro 2026
- ⚠️ Bonus Barriere 75% — applicabile alle spese fino al 31/12/2025 (Guida AE non vedenti, maggio 2025, cap. 7)
- Detrazione per ristrutturazioni edilizie — prevista anche per ascensori, montacarichi e strumenti per la mobilità di persone con handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104); aliquote vigenti nella guida dell’Agenzia delle Entrate
- IVA al 4% sui lavori per persone con disabilità (DPR 633/72 tabella A parte II n. 41-ter)
- Detrazione 19% per i mezzi necessari al sollevamento e altre spese per persone con disabilità (rigo E3) — art. 15 TUIR; Istruzioni 730/2026
- Maggioranza condominiale facilitata — Legge 13/89 per lavori in palazzo
- Contributi per l’eliminazione delle barriere negli edifici privati — L. 13/1989 artt. 9-11
Cosa sono le barriere architettoniche
Il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (art. 1 c. 2), che riguarda gli edifici e gli spazi pubblici, intende per barriere architettoniche:
- gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque, in particolare di chi ha una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, in particolare per non vedenti, ipovedenti e sordi.
Bonus Barriere Architettoniche 75% — stato 2026
Il bonus al 75% è previsto dall’art. 119-ter D.L. 34/2020, introdotto dalla L. 234/2021:
- Detrazione del 75%, in cinque quote annuali per le spese 2022–2023 e in dieci quote annuali per le spese 2024–2025 (art. 4-bis c. 4 D.L. 39/2024; Guida AE non vedenti, maggio 2025, cap. 7)
- Tetti di spesa: €50.000 villette/unità singole, €40.000 per unità in condomini fino a 8 unità, €30.000 per unità in condomini oltre 8
- Gli interventi devono rispettare i requisiti del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Guida AE non vedenti, maggio 2025, cap. 7)
🚨 Importante per il 2026: la detrazione del 75% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (Guida AE non vedenti, maggio 2025, cap. 7). Le aliquote delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie sono fissate dalle leggi di bilancio: prima di iniziare i lavori verifica quelle vigenti al momento della spesa con l’Agenzia delle Entrate o con un commercialista.
Le cifre in euro sono aggiornate al 2026 e cambiano ogni anno. Verifica sul sito INPS o con il tuo patronato l’importo corrente prima di pianificare scelte economiche.
Ripartizione della detrazione al 75%
Per il bonus 75%, le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 si ripartiscono in dieci quote annuali (art. 4-bis c. 4 D.L. 39/2024; Guida AE non vedenti, maggio 2025, cap. 7). Per verificare la tua situazione fiscale, rivolgiti a un professionista o a un CAF.
IVA al 4% sui lavori
Si applica l’IVA agevolata al 4% (anziché 22%) a servoscala e altri mezzi simili che permettono il superamento di barriere architettoniche (comprese le piattaforme elevatrici, se hanno le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche (Guida AE disabili, febbraio 2023, «L’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici»).
Detrazione 19% per ausili e sollevamento
Oltre ai lavori edili veri e propri, nel rigo E3 del Modello 730 (detrazione del 19% sull’intero importo) le Istruzioni 730/2026 indicano, per esempio, le spese per:
- Trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella
- Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni
- Installazione e manutenzione delle pedane di sollevamento per persone con disabilità
Per queste spese la detrazione spetta solo sulla parte che eccede quella per cui si fruisce della detrazione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53) (Istruzioni 730/2026, Appendice, «Spese sanitarie per persone con disabilità»).
Lavori in condominio — la maggioranza
Quando i lavori riguardano parti comuni di un condominio (es. ascensore in stabile che non lo ha, rampa nell’atrio), si pone il problema della maggioranza assembleare.
La Legge 13/1989 art. 2 prevede:
- Le innovazioni previste dall’art. 2 c. 1 L. 13/1989 si approvano, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1120 c. 2, con rinvio all’art. 1136 c. 2 c.c.)
- Se l’assemblea nega l’opera richiesta dal disabile, questi può eseguirla a proprie spese, senza necessità di ulteriore approvazione (purché non pregiudichi sicurezza/decoro)
Questa è una tutela molto importante: il condominio non può vetare l’accessibilità anche se è il disabile a pagare l’intera opera.
Contributi per le opere (L. 13/1989)
Per le opere di eliminazione delle barriere negli edifici privati la L. 13/1989 prevede contributi a valere sul Fondo speciale dell’art. 10, ripartito tra le regioni e i comuni. Hanno diritto ai contributi i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità, chi li ha a carico e i condomini in cui risiedono (art. 9 c. 3).
La domanda si presenta al sindaco del comune in cui è l’immobile, con l’indicazione delle opere e della spesa prevista, entro il 1° marzo di ciascun anno (art. 11 c. 1). Se le somme assegnate al comune non bastano, la precedenza va ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione (art. 10 c. 4).
Costi degli interventi
Per conoscere il costo dell’intervento sul tuo immobile, richiedi un preventivo e una verifica tecnica.
Documenti necessari
- Verbale di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104) o invalidità civile
- Certificato del medico curante che attesti la necessità dell'intervento: deve indicare patologia, limitazione funzionale (es. impossibilità a deambulare autonomamente) e tipologia di ausilio/opera richiesta (rampa, montascale, allargamento porte, adattamento bagno). Per il bonus 75% serve anche attestazione tecnica del rispetto del D.M. 236/1989 rilasciata dal progettista (geometra, architetto, ingegnere).
- Progetto tecnico per opere strutturali (geometra, architetto, ingegnere)
- Pagamento con bonifico per la detrazione per ristrutturazioni (Guida AE disabili, febbraio 2023) e con sistemi di pagamento tracciabili per la detrazione del 19% (Guida AE non vedenti, maggio 2025, cap. 7)
Approfondimenti
Fonti istituzionali e riferimenti
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 — abbattimento barriere edifici privati (Normattiva)
- Agenzia Entrate — Guida agevolazioni fiscali per persone con disabilità (PDF) — sezione "Altre agevolazioni"
- Legge 234/2021 art. 119-ter — introduzione bonus barriere 75%
- Riferimenti normativi: L. 13/1989 e D.M. 236/1989 (specifiche tecniche), art. 119-ter D.L. 34/2020, introdotto dalla L. 234/2021 (bonus 75%), art. 4-bis c. 4 D.L. 39/2024 (dieci quote annuali per le spese 2024-2025), DPR 633/72 tabella A parte II n. 41-ter (IVA 4%), Codice Civile art. 1136 (maggioranze condominiali).