Assegno Ordinario di Invalidità (AOI)
La prestazione previdenziale INPS per chi ha versato contributi e si trova con capacità di lavoro ridotta. Diversa dalla pensione di invalidità civile: serve aver lavorato.
L'essenziale
- Cosa — assegno previdenziale INPS, art. 1 L. 222/1984
- Per chi — lavoratori iscritti AGO, fondi sostitutivi/esclusivi, gestione separata
- Requisito sanitario — capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo
- Requisito contributivo — 5 anni totali (260 settimane), di cui 3 anni nell'ultimo quinquennio
- Durata — 3 anni rinnovabile; dopo 3 rinnovi diventa definitivo
- Compatibile col lavoro — sì, con riduzione sopra certe soglie
- Tassazione — soggetto a IRPEF
- 13 mensilità (con tredicesima)
Cos'è l'AOI
L'Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione economica di natura previdenziale erogata dall'INPS ai lavoratori che, a causa di un'infermità fisica o mentale, vedono ridotta in modo permanente la propria capacità di lavoro a meno di un terzo. È regolato dall'articolo 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
È diverso dalla pensione di invalidità civile (che è assistenziale e non richiede contributi) e dalla pensione di inabilità (L. 222/1984), che invece richiede impossibilità assoluta al lavoro. L'AOI riguarda una riduzione parziale ma significativa della capacità di lavoro.
Requisiti
Requisito sanitario
Riduzione, in modo permanente, a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, a causa di infermità fisica o mentale.
La valutazione è fatta dalla Commissione Medica Legale INPS (non quella dell'ASL come per l'invalidità civile). Si basa sulla capacità di svolgere un lavoro confacente alle proprie attitudini, non sulla generica capacità lavorativa.
Requisito contributivo
Devono ricorrere entrambe queste condizioni:
- 5 anni di contribuzione (260 settimane) in tutta la vita lavorativa, e
- 3 anni di contribuzione (156 settimane) nei 5 anni precedenti la domanda.
Tutti i tipi di contribuzione sono validi: obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto. La gestione separata segue regole equivalenti.
Importo e calcolo 2026
L'importo dell'AOI non ha un minimo garantito: è interamente determinato dai contributi versati. Il calcolo è quello proprio del sistema pensionistico vigente per il singolo lavoratore:
- Sistema retributivo per chi ha contribuzione ante 1996;
- Sistema misto per chi è entrato nel mondo del lavoro tra il 1996 e il 2011;
- Sistema contributivo puro per chi è entrato dopo il 2011.
L'AOI non beneficia dell'integrazione al trattamento minimo (regola specifica della L. 222/1984). Significa che, anche se l'importo calcolato è inferiore al minimo INPS (€603,40/mese nel 2026), non viene integrato.
Per chi ha redditi familiari molto bassi può comunque scattare la maggiorazione sociale (che è cumulabile con l'AOI).
Durata e rinnovo
L'AOI è triennale: viene riconosciuto per 3 anni. Alla scadenza si può rinnovare presentando nuova domanda all'INPS, sostenendo una nuova visita medico-legale (a meno che il quadro clinico sia rimasto stabile).
Dopo 3 rinnovi consecutivi (cioè dopo 9 anni complessivi di erogazione continuativa), l'assegno diventa definitivo: non serve più presentare domanda di rinnovo. È una semplificazione introdotta dalla L. 222/1984 stessa.
Al compimento dei 67 anni (età pensionabile per la vecchiaia ordinaria), l'AOI si converte automaticamente in pensione di vecchiaia, ricalcolata sulla totalità dei contributi versati (compresi i periodi durante cui è stato percepito l'assegno).
Cumulabilità col lavoro
L'AOI è compatibile col lavoro, sia dipendente sia autonomo. Tuttavia, sopra certe soglie di reddito da lavoro, l'INPS applica una riduzione percentuale dell'assegno:
| Reddito da lavoro annuo | Riduzione AOI |
|---|---|
| Fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (2026: ~€31.376,64/anno) | 0% — pieno cumulo |
| Tra 4 e 5 volte (~€31.376 – €39.220) | 25% |
| Oltre 5 volte (oltre ~€39.220) | 50% |
Trattamento minimo INPS 2026: €603,40/mese × 13 mensilità = €7.844,16 annui (Circolare INPS 153/2025). Le soglie sono multiple di questo valore.
Reversibilità
L'AOI è parzialmente reversibile ai familiari superstiti, secondo le aliquote standard delle pensioni previdenziali:
- 60% al coniuge solo;
- 80% al coniuge + 1 figlio;
- 100% al coniuge + 2 o più figli.
In assenza di coniuge, l'assegno è reversibile ai figli minori, inabili o studenti, secondo le aliquote dedicate (70% un figlio solo, 80% due figli, 100% tre o più figli).
Come fare domanda
- Certificato medico introduttivo (modello SS3) — il medico curante compila la richiesta online indicando la diagnosi e la presunta riduzione della capacità di lavoro.
- Domanda online — entro 90 giorni dal SS3, sul portale INPS con SPID/CIE/CNS, oppure tramite patronato. Selezionare la voce "Assegno Ordinario di Invalidità".
- Visita Commissione Medica Legale INPS — convocazione entro 90 giorni. Porta tutta la documentazione clinica e di attività lavorativa svolta. La Commissione Medica Legale INPS (CML) valuta il caso.
- Esito e pagamento — se l'esito è positivo, il pagamento decorre dal mese successivo alla domanda. La prima erogazione comprende gli arretrati maturati.
AOI vs altre prestazioni — i punti che spesso confondono
AOI vs Pensione di inabilità (L. 222/1984)
Sono nella stessa legge. La differenza è la gravità:
- AOI: capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo (parziale ma significativa).
- Pensione di inabilità: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro.
La pensione di inabilità ha un importo più alto (incorpora bonus contributivo per gli anni mancanti fino a 60), ma è incompatibile col lavoro.
AOI vs Pensione di invalidità civile
- AOI: previdenziale, basato sui contributi, importo variabile.
- Pensione di invalidità civile: assistenziale, importo fisso (€340,71/mese nel 2026), serve invalidità 100% e redditi sotto soglia.
Le due prestazioni non si cumulano: si opta per la più favorevole. Spesso, per chi ha contributi sufficienti, l'AOI è la strada migliore.
AOI vs NASpI
La NASpI è una prestazione di disoccupazione, non collegata a condizioni di salute. Non sono cumulabili sullo stesso periodo.
Domande frequenti
L'AOI è tassato?
Sì, è soggetto a IRPEF come ogni altra pensione previdenziale. Concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.
Posso continuare a lavorare con l'AOI?
Sì, sia come dipendente sia come autonomo. Sopra le soglie di cumulo (4× e 5× trattamento minimo) scatta la riduzione del 25% o 50% sull'importo dell'assegno.
Cosa succede se non rinnovo l'AOI alla scadenza dei 3 anni?
L'assegno cessa automaticamente. Si può comunque presentare nuova domanda anche dopo, ma per il periodo intermedio non sono dovuti arretrati.
Si può chiedere AOI e pensione di vecchiaia anticipata insieme?
No. L'AOI è un trattamento sostitutivo della retribuzione e non si cumula con la pensione di vecchiaia/anzianità. A 67 anni si converte automaticamente.
L'AOI dà diritto alle agevolazioni della Legge 104?
Non automaticamente. Le agevolazioni 104 sono legate al riconoscimento dello stato di handicap (art. 3 L. 104/1992), che è una valutazione separata fatta dalla Commissione INPS. Spesso chi ha l'AOI ha anche i requisiti per il riconoscimento di handicap, ma serve domanda dedicata.
Approfondimenti
- Hub pensioni e assegni di invalidità
- Pensione di inabilità INPS (L. 222/1984)
- Maggiorazione sociale + incremento al milione
- Visita Commissione Medica
- Categorie protette (Legge 68/1999)
Fonti istituzionali
- Legge 12 giugno 1984, n. 222 — Gazzetta Ufficiale
- INPS — Scheda Assegno Ordinario di Invalidità
- Circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025 — rivalutazione 2026
Ultima revisione: 8 maggio 2026. Soglie e importi rivalutati come da Circolare INPS 153/2025. Disclaimer: guida informativa; per il calcolo preciso dell'importo nel tuo caso rivolgiti a un patronato.