Cure termali per persone con disabilità
Le cure termali sono prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Qui trovi cosa verificare con la ASL su ticket ed esenzioni e il congedo per cure previsto per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
In breve
- Spettano con prescrizione del medico curante per patologie ben definite
- Il ticket e le esenzioni dipendono dal proprio codice di esenzione e dalla Regione: verificali con la ASL
- Possibile congedo per cure fino a 30 giorni/anno, con il trattamento economico delle assenze per malattia, per invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% (D.lgs. 119/2011 art. 7)
- Per le strutture termali convenzionate rivolgiti alla ASL o alla Regione
Cosa sono le cure termali del SSN
Le cure termali nel Servizio Sanitario Nazionale sono prestazioni di tipo fisioterapico, riabilitativo, inalatorio, idrotermale erogate presso strutture convenzionate. Vengono prescritte dal medico curante per patologie specifiche dove l’efficacia terapeutica delle acque/fanghi termali è documentata.
Ticket e esenzioni
Il ticket e le esenzioni, totali o parziali, dipendono dal proprio codice di esenzione (per invalidità, reddito, età o condizione) e da come la Regione lo applica alle cure termali. Prima di iniziare il ciclo chiedi alla tua ASL o allo stabilimento convenzionato quale quota resta a tuo carico.
Non riportiamo qui un elenco di esenzioni e importi: non abbiamo una fonte nazionale primaria che li fissi in modo uniforme per tutte le Regioni.
Come prenotare
- Visita dal medico curante per la prescrizione. Il medico compila la ricetta rossa SSN indicando:
- Diagnosi e codice patologia
- Tipo di cura termale necessaria (fanghi, inalazioni, idroterapia, ecc.)
- Eventuale esenzione ticket
- Scegli una struttura termale convenzionata con il SSN della tua Regione (chiedi l’elenco alla ASL o alla Regione)
- Prenota direttamente alla struttura termale, presentando ricetta e documenti
- Concorda le date del ciclo con la struttura e segui la prescrizione medica.
Congedo per cure
Il D.lgs. 119/2011 ha riconosciuto a mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% la possibilità di fruire ogni anno di un congedo per cure:
- Fino a 30 giorni all’anno, anche frazionati
- Durante il congedo spetta il trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia (art. 7 c. 3)
- Il congedo è accordato dal datore di lavoro su domanda del dipendente, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, da cui risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (art. 7 c. 2)
- L’avvenuta sottoposizione alle cure va documentata in modo idoneo (art. 7 c. 3)
Il periodo di congedo per cure non rientra nel periodo di comporto (art. 7 c. 3 D.lgs. 119/2011).
Strutture termali convenzionate
Per sapere quali strutture termali sono convenzionate con il SSN nella tua Regione rivolgiti alla tua ASL o alla Regione.
Approfondimenti
Fonti istituzionali e riferimenti
- Ministero della Salute — sezione Cure termali SSN
- Riferimenti normativi: D.lgs. 502/1992 (organizzazione SSN), D.lgs. 119/2011 art. 7 (congedo per cure 30 gg/anno per invalidi oltre il 50%)