Agevolazioni auto e veicoli
IVA al 4%, esenzione bollo, detrazione IRPEF al 19% sull’acquisto, esenzione IPT. Le agevolazioni sull’auto sono tra le più consistenti previste dalla Legge 104.
I 4 benefici principali
- IVA al 4% (anziché 22%) sull’acquisto di auto fino a 2.000cc benzina o 2.800cc diesel
- Esenzione bollo auto totale, ogni anno, per il veicolo intestato
- Detrazione IRPEF 19% della spesa, fino a €18.075,99 (limite storico, da verificare aggiornamento), una volta ogni 4 anni
- Esenzione IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) sul passaggio di proprietà
A chi spettano le agevolazioni auto
Le agevolazioni si applicano ai veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità appartenenti a una delle 5 categorie previste dalla normativa (L. 97/1986, L. 449/1997 art. 8, L. 388/2000 art. 30 c. 7):
- Non vedenti (cecità totale o residuo visivo non superiore a 1/20)
- Sordi (sordità congenita o acquisita prima del 12° anno di età, che impedisce l’apprendimento del linguaggio parlato)
- Disabili psichici o mentali con indennità di accompagnamento riconosciuta
- Disabili con grave limitazione capacità di deambulazione o pluriamputati (con verbale di handicap grave art. 3 c. 3 L. 104)
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (anche non gravi). Per questa categoria è obbligatorio l’adattamento del veicolo.
Quando serve l’adattamento
L’adattamento del veicolo è obbligatorio solo per la categoria 5 (ridotte/impedite capacità motorie permanenti). Per le altre 4 categorie (non vedenti, sordi, disabili psichici, disabili con grave limitazione deambulazione) l’adattamento non è richiesto.
Esempi di adattamenti che danno diritto alle agevolazioni:
- Cambio automatico
- Pedaliera modificata o pedale comandi
- Servosterzo con modifiche specifiche
- Sollevatore o pedana per carrozzina
- Sistema di ancoraggio carrozzina
- Comandi a manopola al volante per persone con limitazioni agli arti superiori
L’adattamento deve essere riportato sulla carta di circolazione (codici di adattamento previsti dal Codice della Strada).
IVA al 4% sull’acquisto
Si applica sull’acquisto di:
- Autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 cc benzina (anche ibrido benzina) o 2.800 cc diesel (anche ibrido diesel)
- Veicoli elettrici: potenza non superiore a 150 kW
- Motoveicoli (motocarrozzette, motoveicoli)
- Veicoli adattati per il trasporto del disabile
L’aliquota agevolata si applica una sola volta ogni 4 anni (salvo perdita o demolizione del veicolo precedente).
Per ottenerla: presentare al concessionario la certificazione di handicap grave (o disabilità della categoria pertinente) prima dell’atto di acquisto.
Esenzione del bollo auto
L’esenzione bollo è permanente e totale per il veicolo intestato al disabile o al familiare che lo ha fiscalmente a carico.
Procedura: si fa richiesta una sola volta alla Regione (sportello regionale tributi o Agenzia Entrate locale) con documenti:
- Verbale di handicap grave o invalidità civile
- Copia libretto di circolazione
- Codice fiscale
- Eventuale prescrizione per adattamenti (categoria 5)
Una volta concessa, l’esenzione vale per tutti gli anni successivi finché il veicolo è intestato al disabile (o al familiare a carico). Non va rinnovata.
Detrazione IRPEF al 19%
Si applica sulla spesa totale di acquisto del veicolo (incluso eventuale adattamento), nei limiti:
- Importo massimo: €18.075,99 per autovetture; €4.000 per motocicli, motocarrozzette e altri veicoli (art. 15 c. 1 lett. c TUIR)
- Frequenza: una volta ogni 4 anni, salvo perdita/demolizione/furto del veicolo precedente certificati
- Beneficiario: il disabile o il familiare che lo ha fiscalmente a carico (reddito disabile sotto €4.000/anno per figli fino a 24 anni, o €2.840,51 per gli altri familiari — art. 12 TUIR)
La detrazione si fa valere nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF) dell’anno successivo all’acquisto. Conserva fattura e documentazione per 5 anni.
Le cifre in euro sono aggiornate al 2026 e cambiano ogni anno. Verifica sul sito INPS o con il tuo patronato l’importo corrente prima di pianificare scelte economiche.
Esenzione IPT (passaggio di proprietà)
L’Imposta Provinciale di Trascrizione, dovuta sul passaggio di proprietà del veicolo, è esente per i veicoli destinati a persone con disabilità delle categorie ammesse.
Vale sia per acquisto da nuovo sia da usato. La domanda si fa al PRA al momento della registrazione del passaggio.
Intestazione del veicolo
Il veicolo deve essere intestato:
- al disabile, se è autonomamente in grado di gestire il rapporto contrattuale, oppure
- al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico (reddito disabile sotto i €4.000/anno o €2.840/anno secondo i casi)
Se il disabile perde lo status di familiare a carico (es. supera la soglia di reddito), l’intestazione deve essere modificata altrimenti si perdono le agevolazioni dal momento del cambio.
Utilizzo del veicolo agevolato
Le agevolazioni si applicano se il veicolo è utilizzato in via prevalente per il trasporto del disabile. Non significa esclusivo: la giurisprudenza ha chiarito che l’uso saltuario per altri scopi è ammesso, purché la finalità prevalente resti quella.
Il familiare intestatario può usare l’auto anche senza il disabile, ma deve poter dimostrare (in caso di controllo) che l’utilizzo è coerente con la finalità di assistenza.
Cessione del veicolo
Se cedi il veicolo prima di 2 anni dall’acquisto, devi restituire le agevolazioni godute (IVA, IRPEF) salvo casi specifici (cambio di mano, demolizione per furto, evoluzione della disabilità).
Eredità del veicolo agevolato
Alla morte del disabile, gli eredi possono mantenere il veicolo senza dover restituire le agevolazioni godute. Il bollo torna però dovuto (l’esenzione si lega alla persona, non al veicolo).
Se gli eredi sono a loro volta familiari di altro disabile fiscalmente a carico, possono richiedere nuovamente l’esenzione del bollo intestando il veicolo a loro nome.
Domande frequenti
Posso usare l’agevolazione se l’auto è cointestata?
Sì, ma uno degli intestatari deve essere il disabile o il familiare che lo ha a carico. La cointestazione con un terzo non disabile o non a carico fa perdere le agevolazioni.
L’IVA al 4% si applica anche al leasing?
Sì, anche al leasing finanziario per persone con disabilità, alle stesse condizioni dell’acquisto diretto.
Posso comprare un’auto agevolata e poi venderla per fare contanti?
La rivendita prima di 2 anni comporta restituzione delle agevolazioni. Inoltre Agenzia Entrate verifica le compravendite anomale: la rivendita immediata sotto costo è considerata indizio di abuso.
Le agevolazioni si applicano a moto e scooter?
Sì, IVA al 4% e detrazione IRPEF si applicano anche a motoveicoli, con regole simili.
Cosa succede se rubano il veicolo agevolato?
In caso di furto certificato, l’agevolazione su un nuovo acquisto può essere richiesta prima dei 4 anni. Servono denuncia + comunicazione all’Agenzia Entrate.
Approfondimenti
Fonti istituzionali e riferimenti
- Agenzia Entrate — sezione Agevolazioni auto disabili
- Normattiva — testi vigenti
- Riferimenti normativi: L. 97/1986, L. 449/1997 art. 8, L. 388/2000 art. 30 c. 7, art. 15 c. 1 lett. c TUIR (detrazione 19% e limite €18.075,99), DPR 633/72 tabella A parte II punto 31 (IVA 4%), Circ. Agenzia Entrate 46/E/2001