Scuola · L. 104 art. 16

Esame di Stato e disabilità

Percorso A (curricolare con prove equipollenti, dà diploma) o Percorso B (differenziato, dà attestato): la scelta che determina il futuro scolastico e lavorativo dell'alunno.

I due percorsi

Percorso A — curricolare

È la scelta predefinita: l'alunno segue gli stessi programmi degli altri studenti, con il supporto del docente di sostegno e delle misure previste dal PEI. Per l'esame finale può avere:

Superato l'esame, l'alunno consegue il diploma legale identico a quello degli altri studenti. Permette l'iscrizione all'università.

Percorso B — differenziato

Si applica quando il GLO valuta, in accordo con la famiglia, che l'alunno non può seguire i programmi ministeriali per la gravità della disabilità o per scelte educative individualizzate. Il PEI definisce obiettivi propri non riconducibili ai programmi standard.

L'esame finale prevede prove differenziate coerenti con il PEI. Al termine si rilascia un attestato di credito formativo (art. 16 c. 5 L. 104):

Attenzione: la scelta del Percorso B richiede unadichiarazione esplicita di consapevolezza firmata dai genitori. È una decisione importante, da prendere con l'orientamento del GLO e in modo consapevole. È sempre possibile tornare al Percorso A se le condizioni dell'alunno migliorano.

Esame terza media (primo ciclo)

Disciplinato dal DM 741/2017 e da art. 16 L. 104. Per gli alunni con disabilità sono previste:

Esame di maturità (secondo ciclo)

Disciplinato dall'OM annuale del Ministero. Si applicano:

Fonti istituzionali

Ultima revisione: 8 maggio 2026. Disclaimer: guida informativa, le ordinanze ministeriali si aggiornano ogni anno.