Indennità di malattia INPS
Quando ti ammali e non puoi lavorare, l’INPS riconosce un’indennità giornaliera che integra (o sostituisce) la retribuzione. Funzionamento, durata e regole specifiche per malattie connesse alla disabilità.
In breve
- Indennità a carico INPS dal 4° giorno di malattia (i primi 3 sono a carico del datore o senza paga, dipende dal CCNL)
- Importo: 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, 66,66% dal 21° in poi
- Durata massima: 180 giorni in un anno solare
- Per malattie lunghe connesse a invalidità: ulteriori tutele e congedi specifici
- Certificato medico inviato online dal medico al sistema INPS
A chi spetta
L’indennità INPS di malattia spetta ai lavoratori dipendenti assicurati:
- Operai e impiegati del settore privato
- Apprendisti
- Lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti
- Marittimi (con regole specifiche)
- Lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato
- Soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato
- Lavoratori in disoccupazione (NASpI) limitatamente
NON spetta a: dipendenti pubblici (gestiti dall’amministrazione di appartenenza, regole proprie), liberi professionisti, lavoratori autonomi/parasubordinati (a meno di specifica iscrizione gestione separata con malattia).
Cosa fare quando ci si ammala
- Vai dal medico curante appena possibile
- Il medico, accertata l’incapacità lavorativa, redige il certificato medico telematico, che viene inviato direttamente all’INPS e al datore di lavoro tramite il Sistema Tessera Sanitaria
- Annota il numero di protocollo del certificato
- Comunica al datore di lavoro entro le procedure previste dal CCNL (in genere entro 2 giorni lavorativi)
- Resta reperibile nelle fasce di reperibilità per eventuali visite di controllo
Fasce di reperibilità
Il lavoratore in malattia deve essere reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie:
- Privato: 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00 tutti i giorni (anche festivi)
- Pubblico: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 tutti i giorni (anche festivi)
Esoneri dalla reperibilità per: malattia con prognosi grave, ricovero ospedaliero, terapie programmate (con certificato), patologie che richiedono spostamenti per cure.
Visita di controllo non concessa o senza valido motivo → sanzione (perdita di parte dell’indennità).
Importi 2026
| Periodo | % retribuzione |
|---|---|
| 1° – 3° giorno | A carico datore (o niente, secondo CCNL) |
| 4° – 20° giorno | 50% retribuzione media giornaliera |
| 21° giorno in poi | 66,66% retribuzione media giornaliera |
Quasi tutti i CCNL prevedono che il datore di lavoro integri l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione (varia per CCNL e anzianità). Per cui in busta paga vedi spesso 100%, anche se INPS paga solo 50% o 66,66%.
Le cifre in euro sono aggiornate al 2026 e cambiano ogni anno. Verifica sul sito INPS o con il tuo patronato l’importo corrente prima di pianificare scelte economiche.
Durata massima
- 180 giorni in un anno solare per la stessa malattia
- Continuativi o frazionati
- Cumulano malattie diverse fino al tetto annuo
Oltre i 180 giorni, si entra nel periodo di comporto (durata variabile per CCNL): il rapporto di lavoro è sospeso ma il datore può procedere al licenziamento per superato comporto, salvo eccezioni.
Malattie lunghe e disabilità
Quando una malattia è connessa a una disabilità riconosciuta o a una patologia oncologica grave, esistono tutele aggiuntive:
- Comporto allungato in molti CCNL per patologie gravi (cancer, neuropatologie degenerative)
- Congedo per cure (D.lgs. 119/2011) — fino a 30 giorni/anno per invalidi ≥ 50%, separato dalla malattia
- Permessi Legge 104 3 giorni/mese, separati dalla malattia
- Conversione part-time temporanea richiedibile per chi ha patologie oncologiche o gravi
Part-time per malattia oncologica
L’art. 8 del D.lgs. 81/2015 prevede il diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time per il lavoratore affetto da patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti, con valutazione di compatibilità da parte della Commissione medica.
Il diritto è reversibile: il lavoratore può tornare a tempo pieno con preavviso quando le condizioni di salute lo permettono.
Malattia del figlio
Per il figlio malato, i genitori hanno diritto a:
- Astensione dal lavoro senza limiti di tempo per figli sotto i 3 anni (non retribuita ma con copertura contributiva)
- 5 giorni/anno per figli da 3 a 8 anni
- Per figli con disabilità grave: regole più favorevoli (vedi permessi 104 e congedo straordinario)
Approfondimenti
- Permessi Legge 104 (3 giorni/mese)
- Congedo straordinario
- Cure termali e congedo cure
- Pillar lavoro e disabilità
Fonti istituzionali e riferimenti
- INPS — sezione Indennità di malattia
- Ministero del Lavoro
- Riferimenti normativi: L. 138/1943 art. 6 (struttura indennità malattia), D.lgs. 151/2001 art. 47 (malattia figlio), D.M. 8 maggio 2008 (fasce reperibilità privato), D.M. 11 gennaio 2010 (fasce reperibilità pubblico), D.lgs. 81/2015 art. 8 (part-time oncologico), D.lgs. 119/2011 art. 7 (congedo per cure)