Lavoro · L. 104 art. 20 + L. 68/1999

Concorsi pubblici e disabilità

Riserva del 7% nei concorsi pubblici, ausili e tempi aggiuntivi nelle prove, esonero dalla prova preselettiva sopra l'80% di invalidità. Tutti i diritti per partecipare a parità.

7%riserva posti L. 68
+30%tempi aggiuntivi (tipici)
≥80%esonero preselezione
≥46%iscrizione collocamento

Art. 20 L. 104 — ausili e tempi aggiuntivi

L'articolo 20 della Legge 104/1992 garantisce a tutte le persone con disabilità il diritto di sostenere le prove di concorsi pubblici e di esami di abilitazione professionale:

  1. con gli ausili necessari in relazione alla disabilità specifica;
  2. con tempi aggiuntivi eventualmente necessari rispetto al tipo di prova.

Il diritto si esercita nella domanda di partecipazione: il candidato dichiara di essere persona con disabilità e specifica l'ausilio richiesto e i tempi aggiuntivi necessari. La commissione valuta sulla base del certificato medico-legale ASL allegato alla domanda.

Ausili tipici

Tempi aggiuntivi

Non c'è un tetto fisso: dipendono dalla tipologia di prova e dalla disabilità. Tipicamente la giurisprudenza riconosce fino al 30% in più rispetto al tempo standard. Per prove brevi (es. test a crocette) i tempi aggiuntivi possono arrivare al 50%; per prove lunghe (concorsi complessi) si applica il 30% standard.

Riserva del 7% (L. 68/1999)

La Legge 68/1999 prevede che nelle pubbliche amministrazioni con più di 14 dipendenti sia riservata una quota di posti agli iscritti al collocamento mirato:

Le quote si applicano ai concorsi banditi e si cumulano con le eventuali altre riserve (es. categorie militari).

Per accedere alla riserva 7%

  1. Avere riconoscimento di invalidità ≥ 46% (verbale ASL/INPS);
  2. Essere iscritti negli elenchi del collocamento mirato presso il Centro per l'Impiego della propria provincia;
  3. Indicare nella domanda di concorso la volontà di accedere alla riserva ex L. 68/1999.

L'iscrizione al collocamento mirato è gratuita, si richiede al CPI (Centro per l'Impiego) presentando: documento di identità, verbale di invalidità, dichiarazione di disponibilità al lavoro.

Esonero dalla prova preselettiva

La Legge 96/2018 ha modificato l'art. 20 L. 104 introducendo l'esonero automatico dalla prova preselettiva per persone con:

Il candidato accede direttamente alle prove successive (scritta, orale, pratica). L'esonero si richiede nella domanda di partecipazione, allegando il verbale di invalidità.

Nota — l'esonero dalla prova preselettivanon equivale al superamento del concorso: il candidato esonerato deve comunque sostenere e superare le prove scritte, orali e pratiche per essere assunto.

Come si presenta la domanda

  1. Lettura attenta del bando per individuare le specifiche modalità di partecipazione delle persone con disabilità (ogni amministrazione ha le sue);
  2. Compilazione della domanda indicando:
    • se si vuole accedere alla riserva del 7% (L. 68/1999);
    • se si chiede l'esonero dalla prova preselettiva (invalidità ≥80%);
    • gli ausili richiesti per le prove (Art. 20 L. 104);
    • i tempi aggiuntivi necessari (Art. 20 L. 104).
  3. Allegati:
    • Verbale di invalidità rilasciato da Commissione INPS-ASL;
    • Iscrizione al collocamento mirato (per riserva 7%);
    • Certificato medico-legale ASL specifico per il concorso (descrive ausili e tempi rispetto alle prove);
    • Verbale di handicap L. 104 (utile per esonero preselezione e ausili).

Cumulabilità diritti

Le tutele sono cumulabili:

Una persona con invalidità ≥80% iscritta al collocamento mirato può attivare tutti e tre i diritti nello stesso concorso.

Concorsi totalmente riservati a categorie protette

Esistono concorsi esclusivamente riservati a persone con disabilità per categorie professionali specifiche:

Questi concorsi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale Concorsi) o sui portali istituzionali (inPA, Concorsi Pubblici).

Cosa fare se la commissione non riconosce i diritti

  1. Reclamo formale alla commissione del concorso o al RUP (Responsabile Unico Procedimento);
  2. Ricorso amministrativo al TAR entro 60 giorni dal provvedimento lesivo (es. rifiuto degli ausili, esclusione dalla riserva);
  3. Ricorso straordinario al Capo dello Stato in alternativa, entro 120 giorni.

La giurisprudenza è consolidata sul carattere vincolante dell'Art. 20 L. 104: le commissioni non hanno discrezionalità nel concedere ausili e tempi.

Domande frequenti

Posso accedere alla riserva 7% e anche all'esonero preselezione?

Sì. Sono diritti distinti e cumulabili. La riserva 7% richiede iscrizione al collocamento mirato (invalidità ≥46%). L'esonero preselezione richiede invalidità ≥80%. Una persona con invalidità ≥80% iscritta al CPI può attivare entrambi.

Vale per tutti i concorsi pubblici?

L'art. 20 L. 104 vale per tutti i concorsi pubblici e gli esami di abilitazione professionale. La riserva 7% L. 68 vale per le amministrazioni con più di 14 dipendenti (quasi tutte). I concorsi militari/forze dell'ordine hanno regole specifiche con limitazioni di idoneità fisica (la 104 non rende automaticamente idonei).

Posso essere assunto in pubblica amministrazione anche senza concorso?

Sì, tramite avviamento numerico dalle liste del collocamento mirato (chiamata diretta dal Centro per l'Impiego per qualifiche fino al 6° livello, senza prove concorsuali). Vedi la pagina dedicata avviamento numerico.

Fonti istituzionali

Ultima revisione: 8 maggio 2026. Disclaimer: guida informativa, ogni bando ha regole specifiche da leggere. Per ricorsi rivolgiti a un avvocato amministrativo.