Indennità di frequenza
La prestazione INPS per minori con difficoltà persistenti che frequentano scuola, asilo, università o centri di riabilitazione. Importo, requisiti, come richiederla.
Cos'è
L'indennità mensile di frequenza è una prestazione economica assistenziale erogata dall'INPS ai minori (under 18) con difficoltà persistenti che frequentano stabilmente strutture educative, formative o riabilitative. È regolata dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289.
La logica della prestazione è duplice: incentivare l'inclusione scolastica/sociale del minore (è legata alla frequenza) e sostenere la famiglia nei costi di terapie e accompagnamento.
Requisiti
- Età — minore di 18 anni al momento della domanda;
- Riconoscimento sanitario — verbale Commissione INPS-ASL che attesta "difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell'età", oppure (per ipoacusici) perdita uditiva ≥ 60 dB nell'orecchio migliore;
- Frequenza di almeno una di queste strutture:
- scuola pubblica o privata paritaria di ogni grado;
- asilo nido o sezione primavera;
- università;
- centri di formazione o addestramento professionale;
- centri di riabilitazione, anche ambulatoriali;
- strutture sanitarie pubbliche o convenzionate;
- Limite reddituale del minore — €5.852,21/anno (2026, rivalutato Circ. INPS 153/2025). Si conta il reddito personale del minore, non quello dei genitori.
Importo 2026
€351,04 al mese per 9 mensilità (ottobre-giugno), totale annuo €3.159,36. È esente IRPEF.
Le 9 mensilità sono legate al calendario scolastico: l'indennità non è erogata nei mesi di luglio, agosto, settembre, salvo che il minore frequenti centri di riabilitazione anche d'estate (in tal caso continua).
Come fare domanda
- Certificato medico SS3 — il pediatra o medico curante compila il modello SS3 online, indicando le difficoltà persistenti (codifica ICD-10/9-CM).
- Domanda online INPS — entro 90 giorni dal SS3, accesso con SPID/CIE/CNS dei genitori (uno solo è sufficiente). In alternativa tramite patronato (gratuito).
- Visita Commissione — entro 90 giorni (15 per patologie oncologiche o gravi). Possibile visita domiciliare se il minore è intrasportabile.
- Verbale — se positivo, l'indennità decorre dal mese successivo alla domanda. Si chiede ogni anno certificazione di frequenza dalla scuola/centro, da inviare a INPS.
Cumulabilità
- Indennità di accompagnamento — non cumulabile (sono alternative): se il minore ha bisogno di accompagnamento continuo, prevale l'indennità di accompagnamento (€552,57/mese × 12);
- Permessi 104 dei genitori — pienamente cumulabile;
- AUU maggiorato — cumulabile;
- Prestazioni regionali (es. assegno di cura, voucher caregiver) — di norma cumulabili, verificare il bando locale.
Approfondimenti
- Pillar figli disabili
- Indennità di accompagnamento (per minori con non autosufficienza)
- Assegno Unico maggiorato
- Pillar scuola
Fonti istituzionali
Ultima revisione: 8 maggio 2026. Disclaimer: guida informativa.