Figli disabili · L. 289/1990

Indennità di frequenza

La prestazione INPS per minori con difficoltà persistenti che frequentano scuola, asilo, università o centri di riabilitazione. Importo, requisiti, come richiederla.

€351,04/mese 2026
9mensilità (ott-giu)
€3.159totale annuo
€5.852limite reddito /anno

Cos'è

L'indennità mensile di frequenza è una prestazione economica assistenziale erogata dall'INPS ai minori (under 18) con difficoltà persistenti che frequentano stabilmente strutture educative, formative o riabilitative. È regolata dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289.

La logica della prestazione è duplice: incentivare l'inclusione scolastica/sociale del minore (è legata alla frequenza) e sostenere la famiglia nei costi di terapie e accompagnamento.

Requisiti

Importo 2026

€351,04 al mese per 9 mensilità (ottobre-giugno), totale annuo €3.159,36. È esente IRPEF.

Le 9 mensilità sono legate al calendario scolastico: l'indennità non è erogata nei mesi di luglio, agosto, settembre, salvo che il minore frequenti centri di riabilitazione anche d'estate (in tal caso continua).

Come fare domanda

  1. Certificato medico SS3 — il pediatra o medico curante compila il modello SS3 online, indicando le difficoltà persistenti (codifica ICD-10/9-CM).
  2. Domanda online INPS — entro 90 giorni dal SS3, accesso con SPID/CIE/CNS dei genitori (uno solo è sufficiente). In alternativa tramite patronato (gratuito).
  3. Visita Commissione — entro 90 giorni (15 per patologie oncologiche o gravi). Possibile visita domiciliare se il minore è intrasportabile.
  4. Verbale — se positivo, l'indennità decorre dal mese successivo alla domanda. Si chiede ogni anno certificazione di frequenza dalla scuola/centro, da inviare a INPS.

Cumulabilità

Fonti istituzionali

Ultima revisione: 8 maggio 2026. Disclaimer: guida informativa.