Incentivi all’assunzione di persone con disabilità
Incentivo fino al 70% della retribuzione lorda, fruito come conguaglio sui contributi, più contributi a fondo perduto per adattamenti del posto di lavoro. Le agevolazioni reali a disposizione delle aziende che assumono persone con disabilità.
I 3 incentivi principali
- 70% della retribuzione per 3 anni — riduzione capacità lavorativa > 79% o handicap grave
- 35% della retribuzione per 3 anni — riduzione capacità lavorativa tra 67% e 79%
- 70% della retribuzione per 5 anni — disabilità intellettiva/psichica con riduzione capacità lavorativa > 45%
- Contributi regionali a fondo perduto per adattamenti del posto di lavoro
- Tutte cumulabili tra loro a determinate condizioni
Il quadro normativo
Gli incentivi all’assunzione dei disabili sono regolati principalmente dall’articolo 13 della Legge 68/1999, integrato dal D.lgs. 151/2015 (Jobs Act) e da varie Leggi di Bilancio. La logica: rendere economicamente conveniente per le aziende assumere oltre la quota d’obbligo (o anche dentro la quota, riducendo i costi).
⚠️ La materia è in continua evoluzione: alcune misure di estensione (es. esoneri aggiuntivi previsti da Leggi di Bilancio specifiche) hanno scadenze a tempo. Prima dell’assunzione, verifica sempre con un consulente del lavoro o tramite il portale INPS quali incentivi sono effettivamente applicabili al tuo caso e alla data dell’assunzione. Le aliquote storiche (70%, 35%) restano la base normativa dell’art. 13 L. 68/1999.
Incentivo 70% per 3 anni (riduzione capacità > 79%)
Si applica all’assunzione a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata almeno 12 mesi) di lavoratori con:
- Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (invalidità civile ≥ 80%)
- Riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3 c. 3 L. 104
- Disabilità da lavoro con invalidità INAIL ≥ 79%
Caratteristiche:
- Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fruito come conguaglio sui contributi a carico dell’azienda
- Durata: 36 mesi (3 anni)
- Importo non soggetto a tetto INPS
- Cumulabile con altre agevolazioni regionali
Incentivo 35% per 3 anni
Si applica all’assunzione di lavoratori con:
- Riduzione capacità lavorativa tra 67% e 79% (invalidità civile)
- Disabilità INAIL nello stesso range
Incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (conguaglio sui contributi) per 36 mesi.
Sgravio 70% per disabilità psichica/intellettiva
Per persone con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, si applica lo sgravio massimo:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (conguaglio sui contributi)
- Per 60 mesi (5 anni)
- Anche su contratti a tempo determinato di durata almeno 12 mesi (in questo caso lo sgravio dura quanto il contratto)
È pensato per riconoscere la maggiore difficoltà di inserimento lavorativo di queste tipologie di disabilità.
Contributi per adattamenti del posto di lavoro
Oltre agli sgravi sui contributi, è previsto un contributo a fondo perduto per:
- Adattamento della postazione di lavoro
- Acquisto di tecnologie o ausili necessari
- Eliminazione di barriere architettoniche aziendali
- Servizi di tutoraggio specifici
L’importo varia per Regione e per progetto, indicativamente fino a €13.000 per ogni lavoratore assunto. La domanda si fa al Fondo Regionale Disabili.
Le cifre in euro sono aggiornate al 2026 e cambiano ogni anno. Verifica sul sito INPS o con il tuo patronato l’importo corrente prima di pianificare scelte economiche.
Requisiti aziendali
Per accedere agli incentivi l’azienda deve:
- Essere in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- Non aver fatto licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti
- Mantenere il rapporto di lavoro per almeno 12 mesi (pena restituzione)
- Comunicare l’assunzione tramite procedura telematica al CPI e all’INPS
Cosa NON è cumulabile
Gli sgravi della Legge 68 non sono cumulabili con altri sgravi che insistono sui medesimi contributi (es. Bonus Sud, sgravi giovani under 36, decontribuzione donne svantaggiate). Si sceglie l’incentivo più favorevole.
Sono invece cumulabili con:
- Contributi a fondo perduto regionali per adattamenti
- Detrazioni IRES per investimenti in adeguamento posti
- Tirocini retribuiti (la fase di tirocinio precede l’assunzione e ha contributi propri)
Convenzione con il CPI
Aziende con quota d’obbligo elevata possono stipulare con il CPI una convenzione di programma per:
- Programmare gradualmente le assunzioni nel tempo (anziché tutte subito)
- Concordare percorsi formativi propedeutici
- Definire mansioni e adattamenti specifici
- Accedere a contributi formativi aggiuntivi
Come richiedere gli incentivi
- Comunicare l’assunzione (UNILAV) al Centro per l’Impiego entro 5 giorni
- Presentare domanda di sgravio sul portale INPS (procedura telematica DiResCo)
- Per il contributo regionale per adattamenti: domanda al Fondo Regionale Disabili (procedure variabili per Regione)
- Conservare documentazione per 5 anni (DURC, verbali invalidità del lavoratore, contratti)
Approfondimenti
Fonti istituzionali e riferimenti
- INPS — Sgravi contributivi
- Ministero del Lavoro
- Legge 68/1999 art. 13
- Riferimenti normativi: L. 68/1999 art. 13 (come modificato dal D.lgs. 151/2015, Jobs Act) e Circ. INPS 99/2016 (misura e durata dell’incentivo: 70%/35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; 36 mesi per riduzione > 79% e 67-79%, 60 mesi per disabilità intellettiva/psichica > 45%)