Permessi Legge 104
Tre giorni al mese di permesso retribuito per il lavoratore con disabilità grave o per chi lo assiste. Ecco a chi spettano, come si fruiscono, come si fa domanda.
In breve
- 3 giorni al mese retribuiti, oppure riposi orari (1–2 ore al giorno).
- Spettano al lavoratore con disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104) o al familiare che lo assiste.
- Il pagamento è a carico INPS, anticipato dal datore di lavoro.
- Si possono frazionare in ore e spettano anche con il part-time (Circ. INPS 45/2021 §4).
- Il limite di 3 giorni è complessivo per la persona assistita: dal 13 agosto 2022 possono essere riconosciuti a più familiari, che li usano alternativamente tra loro.
A chi spettano i permessi
I permessi retribuiti previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 spettano ai lavoratori dipendenti in queste situazioni:
- Lavoratori con disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104) riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata.
- Genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità grave (a qualsiasi età del figlio, con regole diverse per fasce 0-3, 3-14, oltre 14 anni).
- Coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di un familiare con disabilità grave.
- Parenti e affini di 3° grado, ma solo se i parenti più stretti (coniuge o genitori) hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono mancanti o deceduti (art. 33 c. 3 L. 104/1992). Per «mancanti» si intendono anche le condizioni assimilabili, continuative e certificate dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità: divorzio, separazione legale o abbandono (Circ. INPS 155/2010 §2).
Art. 3 comma 3 e comma 1: la differenza che conta per i permessi
Nei verbali sanitari Legge 104 trovi due riferimenti diversi all'art. 3 della L. 104/1992. Solo uno dà accesso ai 3 giorni di permesso retribuito. Capire la differenza è il punto cardine per sapere se hai diritto o meno.
| Riferimento | Cosa significa | Diritto ai permessi 104? |
|---|---|---|
| Art. 3 comma 1 | Riconoscimento di persona con disabilità: condizione stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa. NON è grave. | No ai permessi 104 |
| Art. 3 comma 3 | Riconoscimento di situazione di gravità: la minorazione è tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. È la "104 grave". | Sì ai permessi 104 (3 giorni/mese) e al congedo straordinario |
In pratica: leggi il tuo verbale e cerca la dicitura. Se trovi "art. 3 c. 3" o "in situazione di gravità" → hai diritto a permessi e congedo. Se trovi solo "art. 3 c. 1" o "non in situazione di gravità" → il verbale ti riconosce la disabilità ma non sblocca i permessi. Per chiederne il passaggio al comma 3 puoi presentare domanda di aggravamento.
A chi NON spettano
- Lavoratori a domicilio (Circ. INPS 80/95)
- Lavoratori domestici e familiari
- Lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata
- Lavoratori autonomi
- Lavoratori parasubordinati
Cosa spetta esattamente
Il familiare che assiste ha diritto a 3 giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore (art. 33 c. 3 L. 104/1992).
Il lavoratore con disabilità grave può invece scegliere alternativamente tra (art. 33 c. 6):
- 3 giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore;
- Riposi orari giornalieri (art. 33 c. 2 e 6 L. 104/1992): 2 ore o 1 ora, in base alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (Circ. INPS 80/1995 punto 6; Circ. INPS 133/2000 §2.2.2).
Per i genitori di figli con disabilità grave esistono ulteriori opzioni in base all’età del bambino:
| Età del figlio | Opzioni alternative |
|---|---|
| 0 – 3 anni | Prolungamento congedo parentale, riposi orari, oppure 3 giorni mensili |
| 3 – 14 anni | Prolungamento congedo parentale (entro i 14 anni), oppure 3 giorni mensili |
| oltre 14 anni | 3 giorni mensili (frazionabili in ore) |
Frazionamento in ore
I 3 giorni mensili possono essere usati anche in ore. La formula del limite massimo orario mensile (msg INPS 16866/2007, confermato per il tempo pieno dal Msg INPS 3114/2018 §3 e riportato nella Circ. INPS 45/2021 §4.2) è:
(orario settimanale ÷ giorni lavorativi settimanali) × 3
Esempio: chi lavora 40 ore in 5 giorni → (40/5) × 3 = 24 ore al mese di permessi.
Il “referente unico” è stato abolito (2022)
Fino al 12 agosto 2022 valeva il principio del “referente unico dell’assistenza”: escluso il caso dei genitori, i permessi non potevano essere riconosciuti a più di un lavoratore per la stessa persona con disabilità grave. È un’informazione che circola ancora, ma non è più vera.
Il D.lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha riformulato l’art. 33 comma 3 della L. 104/1992, che oggi recita: «Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro».
In pratica: più familiari possono ottenere l’autorizzazione per la stessa persona, ma i 3 giorni restano complessivi — si dividono, non si moltiplicano. Ogni richiedente deve allegare alla domanda la dichiarazione della persona assistita che indica da chi intende farsi assistere (Circ. INPS 39/2023 §1; Msg INPS 3096/2022 §1).
Attenzione: l’abolizione riguarda i permessi dell’art. 33 c. 3, non il congedo straordinario, che conserva il proprio ordine di priorità tra i beneficiari (art. 42 c. 5 D.lgs. 151/2001, tra i quali il D.lgs. 105/2022 ha inserito il convivente di fatto).
Part-time
- Part-time orizzontale (orario ridotto tutti i giorni): permessi spettano per intero (3 giorni mensili).
- Part-time verticale o misto (lavoro solo in alcuni giorni del mese): con percentuale di part-time dal 51% i 3 giorni spettano per intero; fino al 50% si riproporzionano in base all'orario medio settimanale (orario part-time ÷ orario a tempo pieno × 3, arrotondato per difetto se la frazione è fino a 0,50 e per eccesso se è superiore: al 50% spetta 1 giorno) (Circ. INPS 45/2021 §4.1, settore privato).
Quanto si è pagati
I permessi a giorni sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95). I permessi a ore sono assimilati ai permessi per allattamento.
Per il congedo parentale prolungato (genitori di figli fino a 14 anni): indennità al 30% della retribuzione.
Pagamento in busta paga: il datore di lavoro anticipa e poi conguaglia con i contributi INPS. Per i lavoratori agricoli il pagamento è diretto dall’INPS (Circ. INPS 80/1995 punto 5; Circ. INPS 53/2008 §2).
Le cifre in euro sono aggiornate al 2026 e cambiano ogni anno. Verifica sul sito INPS o con il tuo patronato l’importo corrente prima di pianificare scelte economiche.
Cumulabilità con altri benefici
- Compatibili con congedo parentale ordinario e congedo per malattia del figlio (art. 42 c. 4 D.lgs. 151/2001);
- Compatibili con permessi orari per allattamento (riferiti ad altro figlio);
- Incompatibili nello stesso giorno con il congedo straordinario: chi è in congedo non può prendere permessi 104 in quei giorni. Nello stesso mese però si possono fruire entrambi in periodi diversi, purché non si sovrappongano (Circ. INPS 53/2008, msg INPS 22912/2007).
- Per i due genitori di un figlio disabile: nel giorno in cui uno fruisce dei permessi 104, l’altro non può prendere il congedo straordinario per lo stesso figlio (art. 42 c. 5-bis D.lgs. 151/2001; Circ. INPS 32/2012 §3.2).
- Pluralità di disabili: cumulo permessi per più familiari ammesso solo per coniuge, parenti/affini di 1° grado, oppure di 2° grado se i genitori/coniuge della persona disabile hanno compiuto 65 anni o sono affetti da patologie invalidanti o mancanti (Circ. INPS 32/2012).
Come fare domanda
- Riconoscimento di handicap grave (art. 3 c. 3) tramite Commissione Medica ASL/INPS — è il passo preliminare. Vedi la guida certificazione.
- Domanda permessi all’INPS via portale (con SPID), patronato (gratuito) o Contact Center (numero 803164 / 06164164).
- Comunicazione al datore di lavoro con il provvedimento INPS di concessione.
Il provvedimento INPS di riconoscimento dei permessi non ha limite temporale di validità, salvo il caso di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave (Circ. INPS 53/2008 §4). Le variazioni delle situazioni dichiarate nella domanda vanno comunicate entro 30 giorni (Circ. INPS 53/2008 §4).
Permessi e distanza dal disabile
Se assisti un familiare disabile residente a oltre 150 km dalla tua residenza, devi attestare al datore di lavoro il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito tramite titolo di viaggio o documentazione idonea (D.lgs. 119/2011).
E se il disabile è ricoverato?
I permessi non spettano se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno (24 ore) in struttura sanitaria. Eccezioni:
- Interruzione del ricovero per visite o terapie esterne certificate
- Ricovero per persone in stato vegetativo persistente o prognosi infausta
- Ricovero con necessità documentata di assistenza familiare (Circ. 32/2012)
Domande frequenti
I permessi 104 mi vengono detratti dalle ferie?
I permessi 104 sono un istituto distinto dalle ferie, con finalità diverse (interpello Min. Lavoro 20/2016): se la necessità di assistenza si verifica durante le ferie programmate, la fruizione del permesso sospende il godimento delle ferie. La Circ. INPS 45/2011, rivolta ai dipendenti dell’INPS, precisa che i permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima; per gli altri rapporti verifica il CCNL.
Il datore può rifiutarmi un giorno specifico per i permessi?
Il datore può chiedere una programmazione dei permessi quando le assenze sono prevedibili, purché non comprometta l'effettiva assistenza. Le esigenze assistenziali improcrastinabili prevalgono sulle esigenze aziendali (interpello Min. Lavoro 20/2016, che richiama il 31/2010). Per le regole applicabili al tuo rapporto, verifica anche il CCNL.
Posso prendere i permessi anche se non vivo con il familiare disabile?
Per i permessi ai parenti e affini non è richiesta la convivenza: la Corte costituzionale ricostruisce questa estensione richiamando l’art. 20 L. 53/2000 (sentenza 213/2016). Se la distanza stradale supera 150 km, occorre documentare il viaggio (art. 33 c. 3-bis L. 104/1992; Circ. INPS 32/2012 §5).
I permessi valgono anche per il dipendente pubblico?
Sì. L’art. 33 c. 3 L. 104/1992 riconosce i tre giorni di permesso mensile retribuito al «lavoratore dipendente, pubblico o privato».
Permessi e riforma 2024: cosa resta, cosa cambia
Il D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 riscrive l'art. 3 della Legge 104/1992 (art. 3 D.lgs. 62/2024) e sostituisce nell'ordinamento i termini "handicap" e "portatore di handicap" con"persona con disabilità" (art. 4 D.lgs. 62/2024). Per i permessi 104 questo significa:
- I diritti restano: 3 giorni mensili o ore equivalenti al lavoratore con disabilità o al familiare caregiver, alle stesse condizioni descritte sopra.
- Cambia il presupposto formale: il riconoscimento di "handicap in situazione di gravità" (art. 3 c. 3 L. 104) sarà sostituito dal riconoscimento di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.
- Quando: la modifica diventa operativa dal 1° gennaio 2027 (D.L. 202/2024 convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15 — Msg INPS 766/2025). Fino ad allora il riconoscimento "104 grave" continua a dare accesso ai permessi.
- Per chi ha già il verbale: il decreto garantisce «il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026» e fa salve le prestazioni già erogate o di cui sia stata accertata la spettanza entro quella data (art. 35 c. 1-2 D.lgs. 62/2024).
Approfondimento sul nuovo procedimento di accertamento: Riforma invalidità civile 2024.
Approfondimenti
- Patologie che danno diritto ai permessi 104
- Congedo straordinario (2 anni)
- Invalidità civile
- Agevolazioni fiscali per persone con disabilità
- Cure termali con la Legge 104
- Numero verde INPS (803 164 e 06 164 164) — orari e Contact Center
Fonti istituzionali
- INPS — sezione Permessi Legge 104 (cerca "permessi 104")
- Testo Legge 104/1992 (Gazzetta Ufficiale)
- Ministero del Lavoro
- Riferimenti chiave: art. 33 L. 104/1992, art. 42 D.lgs. 151/2001, L. 183/2010 (estensione 3° grado), D.lgs. 119/2011 (distanza 150 km), Circolari INPS 80/1995, 53/2008, 32/2012, 155/2010