Invalidità civile · Iter di domanda

Certificazione di invalidità civile

Come si chiede il riconoscimento, passo per passo. Tempi medi, costi, documenti utili e cosa fare se la pratica si blocca.

⚡ Riforma in corso 2025-2027: il D.lgs. 62/2024 ha avviato la riforma della valutazione di base della disabilità. Sperimentazione: 9 province dal gennaio 2025, +9 da settembre 2025, +40 dal 1° marzo 2026 (incluse Roma, Milano, Bologna, Bergamo). Estensione nazionale dal 1° gennaio 2027. Dal 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento di valutazione di base è affidata in via esclusiva all’INPS (art. 9 c. 1 D.lgs. 62/2024). L’elenco delle province della sperimentazione è nell’Allegato 1 al Msg INPS 635/2026.
Nelle province della sperimentazione la domanda non c’è. Il procedimento si avvia con la sola trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo (art. 8 c. 1 D.lgs. 62/2024): la domanda amministrativa del Passo 2 non va presentata (Manuale «Il Progetto di Vita», Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, §3.2). I passi qui sotto descrivono la procedura ordinaria, che vale nelle altre province.

Le 4 tappe

  1. Medico curante → certificato medico introduttivo (online)
  2. Domanda INPS entro 90 giorni dal certificato (non nelle province della sperimentazione)
  3. Visita della Commissione Medica
  4. Verbale con percentuale (e benefici)

Passo 1 — Il certificato medico introduttivo

Il primo passo si fa dal medico curante (medico di base, pediatra, oppure medico ospedaliero abilitato).

Il medico:

  1. accede al portale INPS con le sue credenziali
  2. inserisce diagnosi (codice ICD-9 o ICD-10) e tutta la documentazione clinica
  3. stampa la ricevuta con codice univoco e te la dà

Validità del certificato: 90 giorni. Entro questa data devi presentare la domanda all’INPS, altrimenti il certificato decade e va rifatto.

Passo 2 — Domanda all’INPS

Tre modalità:

Documenti utili da preparare:

La domanda può essere presentata anche tramite un patronato (Circ. INPS 42/2025 §1.4). Per la documentazione sanitaria, chiedi al medico.

Passo 3 — La visita della Commissione

L’INPS o l’ASL ti convoca con una raccomandata (oppure email PEC) entro:

Sono tempi indicativi: la visita può slittare.

Segui le istruzioni della convocazione sui documenti da portare. Durante la visita puoi farti assistere da un medico di fiducia (Circ. INPS 42/2025 §§1.7–1.8).

Certificazione provvisoria

Se la Commissione non si pronuncia entro 45 giorni dalla domanda, puoi ottenere un accertamento provvisorio ai soli fini degli artt. 21 e 33 L. 104/1992 e dell'art. 42 D.lgs. 151/2001 (Circ. INPS 42/2025 §1.10):

Riferimento: art. 2 c. 2 D.L. 324/1993, convertito in L. 423/1993, come modificato dall'art. 25 c. 4 D.L. 90/2014; Circ. INPS 42/2025 §1.10.

Passo 4 — Il verbale

Dopo la visita, la Commissione redige un verbale che specifica:

Il verbale arriva a casa e nel tuo cassetto previdenziale INPS online.

Se l’esito è positivo, parte automaticamente la procedura per i benefici economici. Devi solo accedere al cassetto INPS e completare i dati per il pagamento (IBAN, situazione reddituale).

Se non sei d’accordo: il ricorso

Il termine è di 6 mesi dalla notifica del verbale, a pena di decadenza. La via è regolata dall’art. 445 bis c.p.c. (Accertamento Tecnico Preventivo, introdotto dal D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011):

Il decreto di omologa è vincolante nei confronti dell’INPS (Circ. INPS 42/2025 §4.1).

Aggravamento

Se peggiora, puoi rifare la domanda per aggravamento, con la stessa procedura. Indicazioni operative INPS:

Visita di revisione

Se il verbale ha previsto una data di revisione, l’INPS ti chiama per riverifica. Importante:

Riepilogo costi

VoceCosto
Domanda online INPS direttamenteGratuita
Visita CommissioneGratuita
Ricorso ATPContributo unificato + parcella avvocato. Gratis se accedi al patrocinio a spese dello Stato: reddito imponibile IRPEF entro il limite di legge (art. 76 c. 1 DPR 115/2002, aggiornato periodicamente con decreto), a cui si aggiungono anche i redditi esenti IRPEF o tassati alla fonte o con imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002). Attenzione: l'ATP è un giudizio civile, quindi se convivi con coniuge o altri familiari i redditi di tutti i conviventi si sommano (art. 76 c. 2 DPR 115/2002). L'aumento di €1.032,91 per familiare convivente vale solo nel processo penale (art. 92)

Approfondimenti

Ultima revisione: 31 ottobre 2026. Riferimenti: art. 445 bis c.p.c. (D.L. 98/2011), L. 102/2009, L. 80/2006 art. 6 (oncologici), D.L. 324/1993 conv. L. 423/1993 (certificazione provvisoria), D.L. 90/2014 art. 25 (revisione), DPR 115/2002 artt. 76 e 92 (patrocinio a spese dello Stato).