Certificazione di invalidità civile
Come si chiede il riconoscimento, passo per passo. Tempi medi, costi, documenti utili e cosa fare se la pratica si blocca.
Le 4 tappe
- Medico curante → certificato medico introduttivo (online)
- Domanda INPS entro 90 giorni dal certificato (non nelle province della sperimentazione)
- Visita della Commissione Medica
- Verbale con percentuale (e benefici)
Passo 1 — Il certificato medico introduttivo
Il primo passo si fa dal medico curante (medico di base, pediatra, oppure medico ospedaliero abilitato).
Il medico:
- accede al portale INPS con le sue credenziali
- inserisce diagnosi (codice ICD-9 o ICD-10) e tutta la documentazione clinica
- stampa la ricevuta con codice univoco e te la dà
Validità del certificato: 90 giorni. Entro questa data devi presentare la domanda all’INPS, altrimenti il certificato decade e va rifatto.
Passo 2 — Domanda all’INPS
Tre modalità:
- Online sul portale inps.it con SPID, CIE o CNS — sezione "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito"
- Patronato (CGIL-INCA, ACLI-INAS, CISL-INAS, UIL-ITAL, ecc.) — gli Istituti di patronato possono presentare la domanda (Circ. INPS 42/2025 §1.4)
- Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) — possono presentare la domanda online (Circ. INPS 42/2025 §1.4)
Documenti utili da preparare:
- Codice univoco del certificato ricevuto dal medico
- Documento d’identità e codice fiscale
- Tutta la documentazione clinica (referti, esami, visite specialistiche)
- Eventuale verbale di invalidità precedente (per aggravamento)
La domanda può essere presentata anche tramite un patronato (Circ. INPS 42/2025 §1.4). Per la documentazione sanitaria, chiedi al medico.
Passo 3 — La visita della Commissione
L’INPS o l’ASL ti convoca con una raccomandata (oppure email PEC) entro:
- 30 giorni dalla domanda
- 15 giorni per patologie oncologiche
Sono tempi indicativi: la visita può slittare.
Segui le istruzioni della convocazione sui documenti da portare. Durante la visita puoi farti assistere da un medico di fiducia (Circ. INPS 42/2025 §§1.7–1.8).
Certificazione provvisoria
Se la Commissione non si pronuncia entro 45 giorni dalla domanda, puoi ottenere un accertamento provvisorio ai soli fini degli artt. 21 e 33 L. 104/1992 e dell'art. 42 D.lgs. 151/2001 (Circ. INPS 42/2025 §1.10):
- la rilascia un medico specialista del SSN (in servizio presso ASL)
- deve specificare diagnosi + difficoltà socio-lavorative determinate dalla patologia
- per patologie oncologiche bastano 15 giorni dalla domanda
Riferimento: art. 2 c. 2 D.L. 324/1993, convertito in L. 423/1993, come modificato dall'art. 25 c. 4 D.L. 90/2014; Circ. INPS 42/2025 §1.10.
Passo 4 — Il verbale
Dopo la visita, la Commissione redige un verbale che specifica:
- Diagnosi
- Percentuale di invalidità civile
- Eventuale riconoscimento di handicap (Legge 104) con o senza gravità
- Indicazione di accompagnamento, se ricorrono i requisiti
- Data eventuale di revisione (per patologie evolutive)
Il verbale arriva a casa e nel tuo cassetto previdenziale INPS online.
Se l’esito è positivo, parte automaticamente la procedura per i benefici economici. Devi solo accedere al cassetto INPS e completare i dati per il pagamento (IBAN, situazione reddituale).
Se non sei d’accordo: il ricorso
Il termine è di 6 mesi dalla notifica del verbale, a pena di decadenza. La via è regolata dall’art. 445 bis c.p.c. (Accertamento Tecnico Preventivo, introdotto dal D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011):
- Istanza di ATP al giudice: procedura obbligatoria, è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale (Circ. INPS 42/2025 §4.1). Il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU); se non ci sono contestazioni sulle sue conclusioni il giudice omologa l’accertamento, altrimenti il dissenso va formulato entro il termine fissato dal giudice, non superiore a 30 giorni.
- Costi: contributo unificato e compenso del difensore. Se rientri nei limiti di reddito di legge puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato (art. 76 DPR 115/2002): nel processo civile si sommano i redditi dei familiari conviventi (art. 76 c. 2) e il limite è incrementato di €1.032,91 per ogni familiare convivente solo nel processo penale (art. 92).
Il decreto di omologa è vincolante nei confronti dell’INPS (Circ. INPS 42/2025 §4.1).
Aggravamento
Se peggiora, puoi rifare la domanda per aggravamento, con la stessa procedura. Indicazioni operative INPS:
- Non è previsto un intervallo minimo dal verbale precedente: serve documentazione sanitaria che dimostri le modifiche del quadro clinico (art. 11 D.lgs. 509/1988; Circ. INPS 42/2025 §1.4)
- Va allegata nuova documentazione clinica che attesti il peggioramento
- Se ci sono ricorsi pendenti contro il verbale precedente, attendere la conclusione
Visita di revisione
Se il verbale ha previsto una data di revisione, l’INPS ti chiama per riverifica. Importante:
- I benefici continuano fino alla nuova visita anche se la data di revisione è scaduta
- Il D.L. 90/2014 art. 25 ha eliminato la sospensione automatica dei benefici alla scadenza
- In attesa della revisione, per prolungamento del congedo parentale, riposi orari e congedo straordinario occorre una nuova domanda di autorizzazione (Circ. INPS 127/2016 §1)
Riepilogo costi
| Voce | Costo |
|---|---|
| Domanda online INPS direttamente | Gratuita |
| Visita Commissione | Gratuita |
| Ricorso ATP | Contributo unificato + parcella avvocato. Gratis se accedi al patrocinio a spese dello Stato: reddito imponibile IRPEF entro il limite di legge (art. 76 c. 1 DPR 115/2002, aggiornato periodicamente con decreto), a cui si aggiungono anche i redditi esenti IRPEF o tassati alla fonte o con imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002). Attenzione: l'ATP è un giudizio civile, quindi se convivi con coniuge o altri familiari i redditi di tutti i conviventi si sommano (art. 76 c. 2 DPR 115/2002). L'aumento di €1.032,91 per familiare convivente vale solo nel processo penale (art. 92) |
Approfondimenti
Ultima revisione: 31 ottobre 2026. Riferimenti: art. 445 bis c.p.c. (D.L. 98/2011), L. 102/2009, L. 80/2006 art. 6 (oncologici), D.L. 324/1993 conv. L. 423/1993 (certificazione provvisoria), D.L. 90/2014 art. 25 (revisione), DPR 115/2002 artt. 76 e 92 (patrocinio a spese dello Stato).