Percentuali invalidità civile
Ogni soglia apre diritti diversi. Tabella dettagliata fascia per fascia con importi e requisiti aggiornati al 2026.
I numeri chiave 2026
- 33% — soglia minima per riconoscimento (protesi/ausili)
- 46% — iscrizione collocamento mirato (Legge 68)
- 74% — assegno mensile di assistenza (€340,71/mese)
- 100% — pensione di inabilità (€340,71/mese)
- + accompagnamento — €552,57/mese, non legato al reddito
0% – 32% — non riconosciuto
Sotto il 33% non si è invalidi civili. La Commissione può comunque riconoscere uno stato di handicap ai sensi della Legge 104, se sussiste.
33% – 45% — soglia minima
Riconoscimento di invalidità senza benefici economici diretti. Cosa apre:
- Protesi e ausili a carico del SSN, gratuiti, secondo nomenclatore tariffario nazionale
- Possibilità di richiedere agevolazioni regionali (variano per Regione)
46% – 66% — collocamento mirato
Soglia chiave per chi cerca lavoro. Apre il diritto all’iscrizione alle liste della Legge 68/1999 (assunzione obbligatoria nelle aziende con più di 14 dipendenti).
- Iscrizione alle liste di collocamento mirato presso il Centro per l’Impiego
- Protesi e ausili (come fascia precedente)
- Esenzione ticket per patologie correlate (alcune regioni)
La Legge 68 obbliga le aziende ad assumere una quota di persone con disabilità: 1 lavoratore (per aziende 15–35 dipendenti), 2 lavoratori (36–50), 7% della forza lavoro (oltre 50).
67% – 73% — esenzioni e congedo cure
Tutti i benefici delle fasce precedenti, più:
- Esenzione ticket sanitario per le patologie correlate (codici esenzione invalidi civili — la lettera/cifra varia per Regione)
- Congedo per cure fino a 30 giorni/anno retribuito (D.lgs. 119/2011 art. 7) con prescrizione del medico convenzionato
- Tessera regionale di disabilità (in alcune regioni dà sconti su trasporti pubblici)
74% – 99% — assegno mensile di assistenza
È la fascia in cui parte il primo beneficio economico sostanziale:
- Assegno mensile di assistenza — €340,71/mese per 12 mensilità (€4.088,52 annui), nel 2026. Spetta se:
- età 18–67 anni;
- incollocato al lavoro (cioè iscritto al collocamento ma non assunto);
- reddito personale annuo sotto i €5.852,21 (limite 2026).
- Esenzione ticket totale per le prestazioni necessarie (codice esenzione invalidi civili)
- Maggiorazioni contributive INPS: 2 mesi all’anno di contributi figurativi (D.lgs. 503/1992 art. 80)
- Sconti su tassa rifiuti e bollo auto in alcune regioni/comuni
L’assegno è compatibile con la pensione di reversibilità ma incompatibile con altre pensioni dirette.
100% — pensione di inabilità
La pensione di inabilità civile sostituisce l’assegno di assistenza:
- Importo base: €340,71/mese (2026), 12 mensilità (€4.088,52 annui)
- Limiti reddituali: €9.727,77/anno (non coniugato) o €16.828,89/anno (cumulato col coniuge)
- Maggiorazione "incremento al milione" per chi ha redditi bassi: porta la pensione fino a circa €735,05/mese nel 2026. Dal 2026 è previsto un ulteriore aumento straordinario di €20/mese per i beneficiari di questa maggiorazione. Requisiti: età 18-60 anni (o dai 60 in poi) + soglie reddituali strette del nucleo familiare. Verifica con il patronato l’importo esatto applicabile alla tua situazione.
- Esenzione totale da ticket sanitario
- Imposte: la pensione è esente IRPEF
Al compimento dei 67 anni la pensione di inabilità si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo, con importi simili.
100% + non autosufficiente — indennità di accompagnamento
Si aggiunge alla pensione (cumulabile):
- Importo: €552,57/mese (2026) — 12 mensilità (no tredicesima): €6.630,84 annui
- Indipendente dal reddito e non tassabile
- Spetta a chi non può:
- deambulare senza aiuto continuo, oppure
- compiere gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi).
- Compatibile con qualsiasi pensione e con il lavoro
- Non spetta in caso di ricovero gratuito in struttura per più di 30 giorni
Minori di 18 anni
Per i minori di 18 anni la valutazione non avviene in percentuale ma su base funzionale ("difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età"). Le indennità dedicate:
- Indennità di frequenza — €351,04/mese (2026, Circ. INPS 153/2025), per 9 mensilità (ottobre-giugno, legata al periodo scolastico). Spetta durante la frequenza di scuola, asilo, università o centro riabilitativo. Limite reddituale: €5.852,21/anno. Cessa automaticamente al compimento dei 18 anni.
- Indennità di accompagnamento — €552,57/mese come per l’adulto, 12 mensilità, se ricorrono i requisiti di non autosufficienza
Over 67 anni
Dai 67 anni la pensione di inabilità si converte in assegno sociale sostitutivo. L’indennità di accompagnamento resta invariata se i requisiti permangono.
Non confondere con
- Pensione di invalidità ordinaria (INPS) — cosa diversa: si basa sui contributi versati, non sulla percentuale di invalidità civile
- Reversibilità INPS — pensione spettante ai familiari superstiti, indipendente da invalidità
- Cieco civile (L. 508/1988): ventesimisti €238,14/mese (senza limite reddito); cieci assoluti hanno indennità di accompagnamento dedicata di €1.064,98/mese nel 2026 (più alta del €552,57 standard, perché copre maggiori esigenze assistenziali)
- Sordo civile (L. 508/1988): indennità di comunicazione €272,13/mese nel 2026 (12 mensilità, senza limite reddito)
Domande frequenti per percentuale
Cosa spetta al 100% di invalidità civile?
Pensione di inabilità civile (€340,71/mese × 12 nel 2026) con limiti reddituali, esenzione totale dal ticket, tutti i benefici delle fasce inferiori, possibilità di indennità di accompagnamento se non autosufficienti. Vai alla sezione 100%.
Con il 75% di invalidità si può lavorare?
Sì. Lavorando si perde l'assegno mensile di assistenza (che richiede stato di non occupazione) ma si mantengono tutti gli altri benefici: esenzione ticket, maggiorazioni contributive, iscrizione collocamento mirato, agevolazioni fiscali. Il 75% rientra nella fascia 74-99%.
Cosa spetta con l'80% di invalidità?
L'80% rientra nella fascia 74-99%, identica al 75% e al 99% ai fini delle prestazioni economiche e dei benefici. Spetta l'assegno mensile di assistenza (con requisiti di età 18-67, non occupazione e redditi sotto €5.852,21/anno).
Cosa cambia tra 67% e 74%?
Il 67% apre l'esenzione ticket sanitario per le patologie correlate e il congedo per cure (30 giorni/anno retribuito). Il 74% è la soglia in cui scatta il primo beneficio economico sostanziale: l'assegno mensile di assistenza di €340,71/mese (con requisiti reddituali e di non occupazione).
Si può ottenere la Legge 104 con bassa percentuale di invalidità?
Sì. Il riconoscimento di handicap (L. 104) è separato dalla percentuale di invalidità civile: si possono avere percentuali basse (es. 35%, 50%) e contemporaneamente avere il riconoscimento di handicap grave (art. 3 c. 3) se la condizione comporta difficoltà significative di partecipazione sociale. Sono valutazioni indipendenti, anche se la visita è la stessa.
Percentuali e necessità di sostegno: cosa cambia con la riforma 2024
Le percentuali di invalidità descritte sopra non scompaionocon la riforma del D.lgs. 62/2024, ma vengono affiancate da un nuovo criterio: la necessità di sostegno (elevato o molto elevato), valutata secondo i domini ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento) dell'OMS.
Il Manuale del Dipartimento per la Disabilità della Presidenza del Consiglio (capitolo 7 "Accertamento della persona con disabilità con necessità di sostegno", 2024) chiarisce che l'Unità di valutazione di base prenderà in considerazione sia la diagnosi (con codice ICD) sia il livello di funzionamento (con domini ICF su attività e partecipazione).
Durante la fase transitoria (fino al 1° gennaio 2027, Msg INPS 766/2025) le percentuali continuano a essere il criterio unico di riferimento per gli importi e i benefici descritti in questa pagina. Approfondimento sull'impatto complessivo: Riforma invalidità civile 2024.
Approfondimenti
- Pillar invalidità civile
- Come fare la domanda di invalidità
- Visita Commissione Medica
- Aggravamento dell'invalidità
- Indennità di accompagnamento
- Pensioni e assegni di invalidità
- Agevolazioni fiscali per persone con disabilità
- Permessi Legge 104
Ultima revisione: 8 maggio 2026. Importi rivalutati ISTAT (+1,4%) come da Circolare INPS 153 del 19/12/2025.