Invalidità civile · L. 118/1971

Percentuali invalidità civile

Ogni soglia apre diritti diversi. Tabella dettagliata fascia per fascia con importi e requisiti aggiornati al 2026.

I numeri chiave 2026

0% – 32% — non riconosciuto

Sotto il 33% non si è invalidi civili. La Commissione può comunque riconoscere uno stato di handicap ai sensi della Legge 104, se sussiste.

33% – 45% — soglia minima

Riconoscimento di invalidità senza benefici economici diretti. Cosa apre:

46% – 66% — collocamento mirato

Soglia chiave per chi cerca lavoro. Apre il diritto all’iscrizione alle liste della Legge 68/1999 (assunzione obbligatoria nelle aziende con più di 14 dipendenti).

La Legge 68 obbliga le aziende ad assumere una quota di persone con disabilità: 1 lavoratore (per aziende 15–35 dipendenti), 2 lavoratori (36–50), 7% della forza lavoro (oltre 50).

67% – 73% — esenzioni e congedo cure

Tutti i benefici delle fasce precedenti, più:

74% – 99% — assegno mensile di assistenza

È la fascia in cui parte il primo beneficio economico sostanziale:

L’assegno è compatibile con la pensione di reversibilità ma incompatibile con altre pensioni dirette.

100% — pensione di inabilità

La pensione di inabilità civile sostituisce l’assegno di assistenza:

Al compimento dei 67 anni la pensione di inabilità si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo, con importi simili.

100% + non autosufficiente — indennità di accompagnamento

Si aggiunge alla pensione (cumulabile):

Minori di 18 anni

Per i minori di 18 anni la valutazione non avviene in percentuale ma su base funzionale ("difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età"). Le indennità dedicate:

Over 67 anni

Dai 67 anni la pensione di inabilità si converte in assegno sociale sostitutivo. L’indennità di accompagnamento resta invariata se i requisiti permangono.

Non confondere con

Domande frequenti per percentuale

Cosa spetta al 100% di invalidità civile?

Pensione di inabilità civile (€340,71/mese × 12 nel 2026) con limiti reddituali, esenzione totale dal ticket, tutti i benefici delle fasce inferiori, possibilità di indennità di accompagnamento se non autosufficienti. Vai alla sezione 100%.

Con il 75% di invalidità si può lavorare?

Sì. Lavorando si perde l'assegno mensile di assistenza (che richiede stato di non occupazione) ma si mantengono tutti gli altri benefici: esenzione ticket, maggiorazioni contributive, iscrizione collocamento mirato, agevolazioni fiscali. Il 75% rientra nella fascia 74-99%.

Cosa spetta con l'80% di invalidità?

L'80% rientra nella fascia 74-99%, identica al 75% e al 99% ai fini delle prestazioni economiche e dei benefici. Spetta l'assegno mensile di assistenza (con requisiti di età 18-67, non occupazione e redditi sotto €5.852,21/anno).

Cosa cambia tra 67% e 74%?

Il 67% apre l'esenzione ticket sanitario per le patologie correlate e il congedo per cure (30 giorni/anno retribuito). Il 74% è la soglia in cui scatta il primo beneficio economico sostanziale: l'assegno mensile di assistenza di €340,71/mese (con requisiti reddituali e di non occupazione).

Si può ottenere la Legge 104 con bassa percentuale di invalidità?

Sì. Il riconoscimento di handicap (L. 104) è separato dalla percentuale di invalidità civile: si possono avere percentuali basse (es. 35%, 50%) e contemporaneamente avere il riconoscimento di handicap grave (art. 3 c. 3) se la condizione comporta difficoltà significative di partecipazione sociale. Sono valutazioni indipendenti, anche se la visita è la stessa.

Percentuali e necessità di sostegno: cosa cambia con la riforma 2024

Le percentuali di invalidità descritte sopra non scompaionocon la riforma del D.lgs. 62/2024, ma vengono affiancate da un nuovo criterio: la necessità di sostegno (elevato o molto elevato), valutata secondo i domini ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento) dell'OMS.

Il Manuale del Dipartimento per la Disabilità della Presidenza del Consiglio (capitolo 7 "Accertamento della persona con disabilità con necessità di sostegno", 2024) chiarisce che l'Unità di valutazione di base prenderà in considerazione sia la diagnosi (con codice ICD) sia il livello di funzionamento (con domini ICF su attività e partecipazione).

Durante la fase transitoria (fino al 1° gennaio 2027, Msg INPS 766/2025) le percentuali continuano a essere il criterio unico di riferimento per gli importi e i benefici descritti in questa pagina. Approfondimento sull'impatto complessivo: Riforma invalidità civile 2024.

Approfondimenti

Ultima revisione: 8 maggio 2026. Importi rivalutati ISTAT (+1,4%) come da Circolare INPS 153 del 19/12/2025.