Semplificazioni per disabilità grave
Il D.L. 90/2014 art. 25 e le sue evoluzioni hanno semplificato la gestione dei verbali rivedibili: i benefici continuano fino alla nuova visita, senza interruzioni.
Cosa è cambiato
- I benefici economici della disabilità grave non si interrompono alla data di "rivedibilità" del verbale
- Continuano fino alla nuova visita di revisione (anche se in ritardo rispetto alla data di scadenza)
- La revisione del verbale non interrompe da sola i diritti acquisiti. Per permessi e congedi restano le regole sulle domande indicate dalla Circ. INPS 127/2016, §1 e §4.
- Per le patologie dell’elenco del D.M. 2 agosto 2007 sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione
Il problema prima del 2014
Prima del D.L. 90/2014, quando un verbale di invalidità o handicap aveva una data di revisione (es. "revisione fra 5 anni"), alla scadenza della data:
- I benefici economici venivano sospesi automaticamente
- Bisognava rifare la domanda completa
- L’attesa per la nuova visita poteva durare 6-12 mesi senza pagamenti
- Casi di persone con disabilità irreversibili che si vedevano interrompere l’accompagnamento per inerzia burocratica
La soluzione: art. 25 D.L. 90/2014
Il decreto ha stabilito che i benefici continuano fino all’effettivo svolgimento della visita di revisione, anche se questa avviene oltre la data inizialmente prevista.
Concretamente:
- La pensione di inabilità continua a essere erogata
- L’indennità di accompagnamento continua
- L’assegno di assistenza continua
- I permessi 104 già autorizzati proseguono senza nuova domanda nei casi indicati dalla Circ. INPS 127/2016, §1. Per prolungamento del congedo parentale, riposi orari e congedo straordinario serve una nuova domanda. Il §4 prevede una nuova domanda anche per i benefici a pagamento diretto.
- Le esenzioni sanitarie restano valide
Solo con il nuovo verbale (esito della revisione) può cambiare la situazione: in meglio (conferma o miglioramento), in peggio (riduzione percentuale o cessazione handicap), o uguale.
Patologie escluse dagli accertamenti di revisione
L’art. 97 c. 2 della L. 388/2000 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, l’individuazione delle patologie e delle menomazioni per le quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Il D.M. 2 agosto 2007 (modificato dal D.M. 14 aprile 2022) approva l’elenco: le persone con le patologie o menomazioni indicate, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione. La Circ. INPS 42/2025 (§3.4) lo richiama tra i casi di esonero.
L’elenco ha 12 voci:
- insufficienza cardiaca in IV classe NYHA refrattaria a terapia
- insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica
- perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile
- perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o inferiori, comprese le menomazioni da sindrome da talidomide
- menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2, 4 e/o 8
- epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica
- patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati
- patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica (malattie del motoneurone, atassie, afasie, lesione bilaterale combinata dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio, stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento)
- patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nell’elenco
- patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione
- deficit totale della visione
- deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia
Cosa fare se il verbale è scaduto
Se il tuo verbale ha una data di revisione passata e non sei ancora stato chiamato per la nuova visita:
- Non ti preoccupare: i benefici continuano per legge
- Sollecita l’ASL/INPS o il patronato per fissare la visita di revisione
- Tieni a disposizione documentazione clinica aggiornata che mostri l’evoluzione della patologia
- Se i benefici venissero erroneamente interrotti, contatta subito il patronato
Riferimenti normativi
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 art. 25 (convertito in L. 114/2014)
- L. 388/2000 art. 97 c. 2 — D.M. 2 agosto 2007 (modificato dal D.M. 14 aprile 2022) — patologie escluse dagli accertamenti di controllo e di revisione
- Circolare INPS 10/2015
- Messaggi INPS chiarificativi successivi