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Semplificazioni per disabilità grave

Il D.L. 90/2014 art. 25 e le sue evoluzioni hanno semplificato la gestione dei verbali rivedibili: i benefici continuano fino alla nuova visita, senza interruzioni.

Cosa è cambiato

Il problema prima del 2014

Prima del D.L. 90/2014, quando un verbale di invalidità o handicap aveva una data di revisione (es. "revisione fra 5 anni"), alla scadenza della data:

La soluzione: art. 25 D.L. 90/2014

Il decreto ha stabilito che i benefici continuano fino all’effettivo svolgimento della visita di revisione, anche se questa avviene oltre la data inizialmente prevista.

Concretamente:

Solo con il nuovo verbale (esito della revisione) può cambiare la situazione: in meglio (conferma o miglioramento), in peggio (riduzione percentuale o cessazione handicap), o uguale.

Patologie escluse dagli accertamenti di revisione

L’art. 97 c. 2 della L. 388/2000 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, l’individuazione delle patologie e delle menomazioni per le quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Il D.M. 2 agosto 2007 (modificato dal D.M. 14 aprile 2022) approva l’elenco: le persone con le patologie o menomazioni indicate, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione. La Circ. INPS 42/2025 (§3.4) lo richiama tra i casi di esonero.

L’elenco ha 12 voci:

Cosa fare se il verbale è scaduto

Se il tuo verbale ha una data di revisione passata e non sei ancora stato chiamato per la nuova visita:

  1. Non ti preoccupare: i benefici continuano per legge
  2. Sollecita l’ASL/INPS o il patronato per fissare la visita di revisione
  3. Tieni a disposizione documentazione clinica aggiornata che mostri l’evoluzione della patologia
  4. Se i benefici venissero erroneamente interrotti, contatta subito il patronato

Riferimenti normativi

Approfondimenti aggiornati