Novità Legge 104 — 2018
Il D.lgs. 86/2018 ha esteso il diritto al congedo straordinario alle persone unite civilmente e ha allineato la disciplina ai cambiamenti introdotti dalla Legge sulle Unioni Civili (L. 76/2016 “Cirinnà”).
Cosa è cambiato
Il D.lgs. 86/2018 ha modificato l’art. 42 c. 5 del D.lgs. 151/2001 per applicare la disciplina sulle unioni civili e i conviventi di fatto al congedo straordinario di 2 anni:
- La parte di unione civile ha lo stesso diritto del coniuge (anche senza convivenza, secondo L. 76/2016)
- Il convivente di fatto (registrato in anagrafe) è stato riconosciuto tra gli aventi diritto, con requisito di convivenza
La convivenza resta requisito fondamentale per la maggior parte dei familiari della scala di priorità (figli, fratelli, parenti 3° grado). Per il coniuge è in genere richiesta, ma con eccezioni progressivamente ampliate dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 213/2016 e 232/2018).
Ordine di priorità rimasto invariato
Il D.lgs. 86/2018 non ha modificato la scala di priorità per il congedo straordinario:
- Coniuge convivente
- Genitore (anche adottivo)
- Figlio convivente
- Fratello/sorella convivente
- Parente/affine entro 3° grado convivente
Si scende nella scala solo se il familiare prioritario è mancante, deceduto o impossibilitato.
Effetto pratico
Molte persone hanno potuto chiedere il congedo straordinario per assistere genitori o coniugi anziani senza essere obbligate a coabitare — un cambio importante per chi vive in città diverse o ha una propria famiglia.
Riferimenti normativi
- D.lgs. 27 luglio 2018, n. 86
- Circolare INPS 100/2018
- Messaggio INPS 1957/2019 (chiarimenti)