Istruzioni 730

Da quest’anno l’Agenzia delle entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

modello 730

modello 730

Puoi scaricare il modello 730 da compilare qui




-> Modello 730 2016

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE
 Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta.
 Quadro A (redditi dei terreni)
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
 Quadro B (redditi dei fabbricati)
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell’abitazione principale.
 Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al bonus Irpef e al contributo di solidarietà.
 Quadro D (altri redditi)
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
 Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)
Spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
 Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)
Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
 Quadro G (crediti d’imposta)
Crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi prodotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegro
delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo. Art-bonus.
 Quadro I (Imposte da compensare)
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2015 per il versamento con il Mod. F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2015 e delle altre imposte
per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
 Firma della dichiarazione
B) MODELLO 730-1
Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
C) MODELLO 730-3
Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell’Irpef, delle addizionali e delle altre imposte
che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta.

2. Cosa c’è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2015 sono le seguenti:
 il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei
redditi e che i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune delle nuove informazioni contenute nella
Certificazione Unica prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari
a carico;
 a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato “bonus Irpef” (massimo 80
euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola
l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione
(modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica
di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l’assistenza
fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14;
 da quest’anno, l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione
consente la corretta determinazione del bonus Irpef;
 da quest’anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Se la dichiarazione è presentata
in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati
del coniuge che esprime la scelta;
 a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più
presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato,
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I
modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore
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a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
 nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti
di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione
a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
 l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie
per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia
all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
 è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro
da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);
 agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta;
 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione
pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82);
 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura
– c.d. “Art-Bonus” (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari
importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi;
 per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righi da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37);
 sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e
alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
 è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
 è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
 è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
 sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell’Appendice;
 nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;
 non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
 non va più comunicato l’importo dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
 è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;
 da quest’anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato);

3. Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

Dal 2015 ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
Il contribuente può destinare:
 l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
 il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
 il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.
Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto,
essere tutte espresse .
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in
cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.
Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 2 della parte “I – Introduzione”, possono
scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione
Unica 2015 o al modello UNICO Persone fisiche 2015 e seguendo le relative istruzioni.
Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef
Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:
 allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
 alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2015
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 all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e
all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
 alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
 alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o
culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso
organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
 alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso
le Comunità ad essa collegate);
 all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione
delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico,
artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo);
 alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e
manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
 alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
 all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);
 all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno
al culto);
 all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi
culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta che risulterà non attribuita verrà
divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe
alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.
La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.
Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n.
460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali,
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori dettati all’art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/121997, n.460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante
attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare
la quota del cinque per mille dell’Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare
direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.
Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella
seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e
il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta
esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi
al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” nella penultima pagina delle istruzioni.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzia a
tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Conferimento dati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione
dei redditi.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2015
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L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154
della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.
12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.
Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede
il conferimento di dati sensibili.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione
delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art.
19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R.
n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi
i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a
soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa
completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
Modalità del trattamento
I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (sostituti d’imposta, centri di assistenza fiscale, associazioni
di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento
L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono
la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale,
come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell’interessato
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge;
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali
è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare
all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto
per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

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5. Rettifica del modello 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per
permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della
dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata
con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2015
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 presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo”
presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato
anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire
la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta
la documentazione;
 presentare un modello UNICO Persone fisiche 2015, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello
UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto
per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli
forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà
indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto,
le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà
il conguaglio”.
C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono
un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di
averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente
può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella
relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un
minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2015.
Il modello UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato:
 entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà
procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione
in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
 entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso
se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati
al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da
parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi,
non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme
dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 devono, inoltre, presentare:
 il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015 se hanno percepito nel 2014:
– redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
– interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva
(prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
– indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
– proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
– redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2014.
I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, non possono
però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;
 il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate,
escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2014 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti
da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura
finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2014
(art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);
 il modulo RW, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere
presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie
all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2015
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I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, nei modi e nei
termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare
integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2015

7. Altre informazioni utili

Certificazione Unica 2015
Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta, che da quest’anno sostituisce
il CUD. Se è stato rilasciato un CUD 2014 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2015, il sostituto d’imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 28 febbraio 2015, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.
Modalità di arrotondamento
Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore
a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49
diventa 65).
Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.
Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato
il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo.
Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.
Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d’Italia, all’indirizzo http://uif.bancaditalia.
it, sezione Cambi, Cambi fiscali.
Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente
nell’apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell’apposito spazio. Il numero complessivo
dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base
compilato.
Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio,
può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero “2” nella casella “Mod. N.”.
Infine, nella casella “N. modelli compilati” posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero “2”, per evidenziare che oltre al Modello
base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, ecc.)
e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi
che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce “Proventi sostitutivi e interessi”).
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi,
destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4
comma 1 lett. b) del TUIR.
Usufrutto legale
I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale. I genitori esercenti
la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:
 i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
 i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
 i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione però,
non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
 i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà
(se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
 le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se
la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del
Mod. UNICO Persone fisiche relativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. UNICO nei modi e
nei termini previsti per la presentazione di questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del
patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2015

Sanzioni
Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie sono riportate in Appendice alla voce “Sanzioni”.

Fonte Inps