Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilita’

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’

1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.




FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:
1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro

VEICOLI
detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
Iva agevolata al 4% sull’acquisto esenzione dal bollo auto esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei non udenti.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

SPESE SANITARIE
deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE
deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare

detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Possono usufruire delle agevolazioni:
1. non vedenti e non udenti
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della legge n. 68/1999 definisce tali le persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

ATTENZIONE
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Per quali veicoli?
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti
veicoli:
autovetture (*)
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a
trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di
cose o di persone e capaci di contenere al massimo
nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone per trasporti in particolari condizioni,
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il
conducente
motocarrozzette
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso
quello del conducente, ed equipaggiati di idonea
carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti,
compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo
(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere
condotte senza patente.
>>La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione
Spese di acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef.
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri
veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’

ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di
18.075,99 euro.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio
(decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti
effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene
cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato
all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta
al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una
spesa massima di 18.075,99 euro.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei
18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori
spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per
esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo
di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è
stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre
in un’unica soluzione le rate residue.
Perdita dell’agevolazione
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi
due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate
al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e
diversi adattamenti.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di
riparazione del mezzo.
Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio
assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro,
nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di
manutenzione straordinaria dello stesso.
ATTENZIONE
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni
dall’acquisto del mezzo.
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
>>L’agevolazione Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate,
aventi cilindrata fino a:
 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
 all’acquisto contestuale di optional
 alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e
anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
 alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti
realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi
agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o
dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento
effettuate nei loro confronti).
Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a
società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente
destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta
nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo
veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato
all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).
Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che,
come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente
dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato
con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e
la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Perdita dell’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la
differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante
dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in
seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un
altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due
anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la
differenza d’imposta.
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
 emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione
effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge
342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86
devono essere annotati sulla bolletta doganale
 comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati
anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in
base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o
dell’importazione.
Acquisto di veicoli in leasing
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing,
a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti
di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al
termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del
20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di
riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del
contratto di leasing:
 il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti,
l’apposito paragrafo)
 esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla
carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).
La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati
identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
 il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi
nuovamente dell’agevolazione
 il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.
Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne
l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del
mezzo).

>>L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella
tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva
agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri
cubici per quelle diesel).
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un
familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione.
Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio
territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
ATTENZIONE
Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili,
rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno informarsi presso
gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a
carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il
mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di
proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella di pagina 5), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della
persona con disabilità
Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.
In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.
Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.
ATTENZIONE
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
>>La documentazione
Si indicano, di seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo. Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.

1. Certificazione attestante la condizione di disabilità:
o per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione o per il disabile psichico o mentale, è richiesto
• il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica
• il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)
o per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.




Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.
A. I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita” . In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
B. I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
C. Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la
certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere

D. La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%) Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di
acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione
rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
3. Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione
Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve
risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
ATTENZIONE
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha
introdotto importanti semplificazioni.
In particolare, è stato previsto che:
 i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche
la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali
relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi)
 le attestazioni medico legali – indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali –
possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere
presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sulla conformità all’originale, resa dall’interessato. Egli dovrà dichiarare, inoltre, che
quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
>>Regole particolari per le persone con ridotte o impedite
capacità motorie
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave
limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato
all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se
trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di
accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato
rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche
pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
ATTENZIONE
Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3,
della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto
soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al
riguardo, egli potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza
adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).
Per quali veicoli?
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta
solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono
usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
 motocarrozzette
 autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella di pagina 5.
L’adattamento del veicolo
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una
condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e
imposta di trascrizione).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare
sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna
del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di
solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla
Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo
esemplificativo, i seguenti:
 pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
 scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
 braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
 paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
 sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della
persona disabile
 sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza)
 sportello scorrevole
 altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap
e la tipologia di adattamento.
Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con
funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione
del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
L’Iva agevolata sugli acquisti
Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità
motorie, valgono le seguenti regole:
1. l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli
o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima
dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte
appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
3. l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i
predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai
relativi acquisti di accessori e strumenti.
Gli obblighi dell’impresa
Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti
relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura
(anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione
effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n.
342/2000.
Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente
menzionare la legge n. 449/97.
Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta
doganale.
La documentazione
Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedite
capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione)
devono presentare:
1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo
per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una
qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap sia della persona del
quale egli risulta fiscalmente a carico
2. solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di
accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante
ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in
possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è
fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale,
oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione
pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere
esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI
>>La detrazione Irpef per i figli portatori di
handicap
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una
detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito
complessivo.
La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante
diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo
arriva a 95.000 euro.
ATTENZIONE
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito
complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per
ciascun figlio, a partire dal primo.
La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto
all’ulteriore importo di 400 euro.
LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO
figlio di età inferiore a 3 anni 1.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni 950 euro
figlio portatore di handicap
età inferiore a 3 anni 1.620 euro
età pari o superiore a 3 anni 1.350 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni effettive
Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione
teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000.
Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare
secca.
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
La formula per il calcolo: detrazione teorica X
95.000 – reddito complessivo
95.000
Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato
con il sistema del troncamento.
ESEMPIO
Contribuente che ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio disabile a
carico di 10 anni.
La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo
seguente:
1.350 (detrazione base) X 95.000 – 30.000 = 1.350 X 0,6842= 923,67
95.000
Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato
per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000
euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così
via.
La ripartizione della detrazione tra i genitori
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la
detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a
quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con
reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
Cosa significa “incapienza”?
Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un
contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo
eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è
possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle
detrazioni spettanti vanno perse.
>>Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio
Le spese deducibili dal reddito
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
 le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico,
l’acquisto di medicinali)
 le spese di “assistenza specifica”.
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
 l’assistenza infermieristica e riabilitativa
 le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente
all’assistenza diretta della persona)
 le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di
nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato
addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
ATTENZIONE
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non
a carico fiscalmente.
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile
portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche
e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella
documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate
separatamente.
Le spese detraibili dall’Irpef
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una
detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di
129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni
chirurgiche e specialistiche).
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia
di 129,11 euro, le spese sostenute per:
 il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante
il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come
detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
 l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
 l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
 la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed
interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile
contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione
edilizia (nota come detrazione del 36%). La detrazione del 19% spetta solo
sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la
detrazione per ristrutturazione edilizia (pari al 50% fino al 31 dicembre 2015, al 36%
dal 2016)
 l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
 l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute
per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco,
tastiera espansa
 i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei
disabili.
Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in
base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si
possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto
potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere
usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a
suo carico.
La documentazione
Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni
fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”,
oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti
“invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad
essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 104 del 1992.
Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al
momento della concessione dei benefici pensionistici.
I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono
attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante
autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non
essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del
sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi
abilitati all’accertamento di invalidità.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è
riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito
complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la
prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe
essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
In particolare:
 per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario
procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di
attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della
professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte
ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la
prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle
Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione
non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la
necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la
quale è stata acquistata
 per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre
acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel
sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della
persona disabile
 per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino
parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del
destinatario del farmaco.
>>La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non
autosufficienti)
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli
atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100
euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a
40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito
dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non
autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le
funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli
indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di
sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si
ricollega all’esistenza di patologie.




La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente
(compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando
egli non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una
ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice
fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la
spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli
estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente,
a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un
contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli
potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare,
l’importo va ripartito tra di loro.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non
pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito
imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai
servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone
anziane).
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo
massimo di 1.549,37 euro.
>>Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per
l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento
dei disabili.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
 servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite
capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le
piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a
garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
 protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
 protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
 apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
 poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o
altro meccanismo di propulsione
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
 prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché
quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n.
104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E’
agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono
a viva voce, eccetera.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da
menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per
conseguire una delle seguenti finalità:
 facilitare
 la comunicazione interpersonale
 l’elaborazione scritta o grafica
 il controllo dell’ambiente
 l’accesso all’informazione e alla cultura
 assistere la riabilitazione.
La documentazione richiesta
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima
dell’acquisto, la seguente documentazione:
 specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla
quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e
informatico
 certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità
funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
>>Le altre agevolazioni per i non vedenti
Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita
dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000).
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a
carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro
quote annuali di pari importo.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane
guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare
l’effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il
non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti
editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non
acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad
esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti
editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in
scrittura braille e su supporti audiomagnetici.
>>La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una
detrazione Irpef pari al:
 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel
periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015
 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal
1° gennaio 2016.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
 quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio,
ascensori e montacarichi)
 i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed
esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le
spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la
mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti
a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a
tocco, computer o tastiere espanse.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto
rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
 la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
 la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità
immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le
spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella
guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
>>L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari
devono versare l’imposta di successione e donazione.
Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di
parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del
trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della
legge n. 104 del 1992.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della
donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera
l’importo di 1.500.000 euro.
>>L’esenzione dalla tassa sulle imbarcazioni
Le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto, aventi una determinata
lunghezza dello scafo, sono tenute al pagamento di una tassa annuale.
L’importo da pagare varia a seconda della lunghezza dello scafo e deve essere effettuato
entro il 31 maggio di ciascun anno.
Sono state individuate, comunque, alcune situazioni particolari in cui il possessore
dell’imbarcazione è escluso dal versamento della tassa.
Tra le unità da diporto per le quali è stata riconosciuta l’esenzione vi sono quelle utilizzate
dai soggetti portatori di handicap affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente
delle imbarcazioni stesse.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
4. ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITA’
Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi
l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i
contribuenti con disabilità.
Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza
fiscale direttamente al proprio domicilio.
Funzionari qualificati dell’Agenzia delle Entrate aiutano i
contribuenti che non possono recarsi presso gli sportelli degli uffici, o che hanno
comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dalla stessa Agenzia
delle Entrate.
Le persone che desiderano usufruire di questo servizio possono rivolgersi:
 alle Associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità
 ai servizi sociali degli enti locali
 ai patronati
 ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia dell’Entrate.
Le associazioni e gli enti interessati a svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti
disabili e l’Agenzia devono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione
regionale.
Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono conoscere
consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it (sezione “Contatta l’Agenzia”).
È possibile, inoltre, ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi:
 ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13)
 direttamente agli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Ai Centri di assistenza telefonica (848.800.444) ci si può rivolgere anche per conoscere i
nominativi dei coordinatori regionali dell’Agenzia delle Entrate.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
5. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
Tipo di
handicap
(vedi note
1 e 2)
Aliquota Iva
agevolata al
4%
Detrazione
integrale
Irpef
del 19%
Detrazione
Irpef in misura
fissa
Deduzione per
intero dal
reddito
complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o
usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3)
B e C Si (4) Si (5) = =
2. Prestazioni di servizio rese da officine per
l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla
minorazione del disabile e acquisto di
accessori e strumenti per le relative
prestazioni
C Si (4) Si (5) = =
3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria
manutenzione (con esclusione, quindi e ad
esempio, del premio assicurativo, del
carburante e del lubrificante)
B e C no Si = =
4. Spese per i mezzi necessari per
l’accompagnamento, la deambulazione, il
sollevamento (quali, per esempio, trasporto
in ambulanza del portatore di handicap,
acquisto di poltrone per inabili e minorati non
deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la
correzione dei difetti della colonna
vertebrale, acquisto di arti artificiali per la
deambulazione, costruzione di rampe per
l’eliminazione di barriere architettoniche
esterne ed interne alle abitazioni,
trasformazione dell’ascensore adattato al
contenimento della carrozzella)
A Si Si = =
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici
(per esempio, computer, fax, modem o altro
sussidio telematico)
A Si (6) (7) Si = =
6. Spese mediche generiche e di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione. Si
considerano di “assistenza specifica” le spese
relative all’assistenza infermieristica e
riabilitativa; al personale in possesso della
qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato
all’assistenza diretta della persona; al
personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo; al personale con la
qualifica di educatore professionale; al
personale qualificato addetto ad attività di
animazione e/o di terapia occupazionale
A = = = Si
7. Spese mediche generiche e paramediche di
assistenza specifica sostenute in caso di
ricovero di un disabile in un istituto di
assistenza e ricovero. In caso di retta pagata
all’istituto, la deduzione spetta solo per le
dette spese mediche e paramediche che
debbono essere separatamente indicate nella
documentazione rilasciata dall’istituto
A = = = Si
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
Tipo di
handicap
(vedi note
1 e 2)
Aliquota Iva
agevolata al
4%
Detrazione
integrale
Irpef
del 19%
Detrazione
Irpef in misura
fissa
Deduzione per
intero dal
reddito
complessivo
8. Spese mediche a seguito di ricovero di
persona anziana (se disabile, si applica la
precedente riga) in istituti di assistenza e
ricovero (in caso di retta pagata all’istituto,
la detrazione non spetta per le spese relative
alla retta di ricovero, ma solo per le spese
mediche e di assistenza specifica, le quali
debbono essere separatamente indicate nella
documentazione rilasciata dall’istituto)
D =
per
l’importo
che eccede
129,11
euro
= =
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad
esempio: protesi dentarie e apparecchi
ortodontici, comprese le dentiere e le
capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da
vista, lenti a contatto e relativo liquido;
apparecchi auditivi, compresi modelli
tascabili a filo e auricolare a occhiali;
apparecchi ortopedici, comprese le cinture
medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi
ortopedici, fatti su misura; arti artificiali,
stampelle, bastoni canadesi e simili;
apparecchi da inserire nell’organismo, come
stimolatori e protesi cardiache e simili),
ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio:
apparecchio per aerosol o per la misurazione
della pressione sanguigna
D (8)
per
l’importo
che eccede
129,11
euro
= =
10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini
radioscopiche, ricerche e applicazioni;
prestazioni specialistiche; prestazioni rese da
un medico generico; acquisto di medicinali;
degenze o ricoveri collegati a operazioni
chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese
di riga 9 e 10 sono state sostenute
nell’ambito del servizio sanitario nazionale è
detraibile l’importo del ticket pagato
D =
per
l’importo
che eccede
129,11
euro
= =
11. Spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi,
ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381
B = Si = =
12. Contributi obbligatori previdenziali
versati per gli addetti ai servizi domestici e
all’assistenza
D = = = Si
13. Spese sostenute per l’acquisto del cane
guida
(*) = Si (9)
= =
14. Spese di mantenimento per il cane guida (*) = =
pari a 516,46
euro
=
(*) l’agevolazione spetta solo ai non vedenti
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
27
ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
>>Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni
(1) TIPO DI HANDICAP
A – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale,
indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.
La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione”.
B – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordo, il
portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto
l’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
C – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte
capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza
che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.
Per questi disabili, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella
carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione medica
competente).
D – Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi
contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”.
(2) FAMILIARE DEL DISABILE
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di
un familiare del disabile (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti,
nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più
prossimi), quando il disabile stesso è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito
complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro).
Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono
deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche
quando questi non sono fiscalmente a carico.
La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non
vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla
documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è
subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei
confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle
agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del
disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
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ATTENZIONE: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio, per avere l’esenzione
permanente dal pagamento del bollo il veicolo deve essere adattato.
Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1,
l’agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato.
Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a
benzina, o 2.800 cc se diesel). Se il disabile possiede più auto, l’esenzione spetta per una
sola di esse, a scelta dell’interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio la
sola targa del veicolo prescelto.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro
automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere
riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.
(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO
L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di
valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con
motore diesel).
L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere
il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato
risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”,
i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo
motorio da cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di
modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).
In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita
anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di
conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso).
Per l’adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l’aliquota agevolata si applica
indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.
(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO
A differenza di quanto previsto per l’agevolazione Iva, non sono previsti limiti di
cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di
un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della
stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per
acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal
PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo
acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo.

(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA – IRPEF
In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre
con l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%. Per l’agevolazione Iva si veda anche
la nota (8) con l’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.
(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell’Iva al 4% sono le
apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a
beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio.
I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione
interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso
all’informazione e alla cultura.
(8) IVA AGEVOLATA PER L’ACQUISTO DI ALTRI BENI
Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:
 protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni
per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici,
materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); il disabile
deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente
della menomazione
 apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed
apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi
dentaria, oculistica e altre
 apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da
portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o
una infermità
 poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di
propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono ai disabili con
ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche
 prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
(9) ACQUISTO CANI GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita
dell’animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è
fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in
quattro quote annuali di pari importo.

6. PER SAPERNE DI PIÙ
 Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)
 Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)
 Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (art. 8)
 Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 1998
 Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (art. 39), riguardante la facoltà di
autocertificazione da parte del disabile delle proprie condizioni personali
 Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (art. 6, comma 1, lettere e – g)
 Legge n. 342 del 21 novembre 2000 (art. 50)
 Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (artt. 30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3)
 Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
 Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (art. 2, commi 1 e 3)
 Legge n. 200 del 1° agosto 2003 (art. 1-bis, comma 1)
 Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (art. 1, comma 349)
 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (artt.1, comma 6, 36, 37, 319, 387, 388 e 389)
 Decreto legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 222/2007
 Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (art. 4), convertito con modificazioni dalla
Legge n. 35 del 2012
 Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (art. 1, comma 483)
 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1, comma 47)
 Circolari
n. 186/E del 15 luglio 1998 – n. 197/E del 31 luglio 1998 – n. 74/E del 12 aprile 2000 –
n. 207/E del 16 novembre 2000 – n. 238/E del 22 dicembre 2000 – n. 1/E del 3
gennaio 2001 – n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001 – n. 13/E del 13 febbraio 2001 – n.
46/E dell’11 maggio 2001 – n. 55/E del 14 giugno 2001 – n. 72/E del 30 luglio 2001 –
n. 2/E del 3 gennaio 2005 – n. 15/E del 20 aprile 2005 – n. 6/E del 13 febbraio 2006 –
n. 10/E del 13 marzo 2006 – n. 28/E del 4 agosto 2006 – n. 15/E del 16 marzo 2007 –
n. 30/E del 28 marzo 2008 – n. 34/E del 4 aprile 2008 – n. 21/E del 23 aprile 2010 –
n.19/E del 1° giugno 2012 – n. 11/E del 21 maggio 2014 – n. 17/E del 24 aprile 2015
 Risoluzioni
n. 113/E del 9 aprile 2002 – n. 169/E del 4 giugno 2002 – n. 306/E del 17 settembre
2002 – n.117/E dell’8 agosto 2005 – n. 66/E del 16 maggio 2006 – n. 4/E del 17
gennaio 2007 – n. 8/E del 25 gennaio 2007 – n. 397/E del 22 ottobre 2008 – n. 136/E
del 28 maggio 2009 – n. 66/E del 20 giugno 2012 – n. 70/E del 25 giugno 2012
 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico Persone Fisiche e Modello 730)

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

Agevolazioni Fiscali Disabili Legge 104